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Sentenza

Sentenza n. 1649/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza della Sentenza n. 117/2023 - RG n. 890/2022 – pubblicata il 17/03/2023, emessa dal Tribunale di Siena.

Giustizia amministrativa202502477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 117/2023 del Tribunale di Siena, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero alla corresponsione di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto l’inesecuzione del giudicato e ha chiesto l’ordine di accreditamento degli importi dovuti. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato e che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni per l’avvio dell’esecuzione. Accertata l’inottemperanza non contestata, ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante accreditamento alla ricorrente, tramite la Carta del docente, di euro 500,00 per ciascuna delle quattro annualità, oltre interessi legali. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, per i successivi sessanta giorni, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre oneri e accessori, per le spese del giudizio, distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto per l’avvio dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda diretta all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza dell’amministrazione a un giudicato che impone il pagamento o l’accreditamento di somme determinate, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine specifico, indicando modalità e importi dovuti.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuando un organo amministrativo con facoltà di delega per l’esecuzione sostitutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell’amministrazione inadempiente comporta la condanna alle spese processuali, la cui liquidazione può tenere conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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