Sentenza n. 876/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto Ingiuntivo n. 550/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 27.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 550/2024 emesso dal Tribunale di Rimini il 27 novembre 2024. Il decreto è stato munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 2 gennaio 2025 ed è stato notificato al Ministero, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, ove non già pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivare entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti dell'amministrazione.
art. 647 c.p.c.
Costituisce il fondamento del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, attestato dal giudice civile il 2 gennaio 2025.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito di esecutorietà.
- La notifica all'amministrazione del decreto ingiuntivo esecutivo, con decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente di accertare l'inadempimento e di ordinare l'esecuzione in sede di ottemperanza.
- In caso di accoglimento dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento, indicando le somme da corrispondere al netto degli importi eventualmente già versati e comprensive delle spese riconosciute nel titolo esecutivo e nel giudizio di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
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