Cassazione Penale, Sentenza n. 2769/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 15, Codice della Strada (guida senza titolo abilitativo aggravata dalla recidiva nel biennio), deducendo due motivi: 1) violazione di legge sulla sussistenza della recidiva nel biennio (la difesa sosteneva che il precedente non sarebbe stato definitivo entro il biennio rilevante); 2) errata quantificazione della riduzione di pena per il rito abbreviato, essendo stata ridotta di un terzo anziché della metà nei casi di reato contravvenzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la recidiva nel biennio era stata correttamente accertata con riferimento a una precedente violazione amministrativa definita; la depenalizzazione di talune violazioni non si applica alle ipotesi aggravate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio perché il giudice di merito aveva applicato illegittimamente una riduzione di pena di un terzo per il rito abbreviato invece della metà prevista per le contravvenzioni. La Corte ha rideterminato la pena ex art. 620, lett. I) c.p.p.: giorni 22 di arresto e euro 1.875,00 di ammenda; ha quindi sostituito la pena detentiva (22 giorni) con la pena pecuniaria di euro 308,00, determinando dunque una sanzione pecuniaria complessiva risultante in euro 2.183,00 (euro 1.875,00 + euro 308,00). Il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, Codice della Strada
La fattispecie di guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio è considerata una figura autonoma di reato (non depenalizzata) e la recidiva integra un elemento costitutivo della stessa.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1)
"per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda"
La depenalizzazione prevista dal decreto riguarda soltanto le violazioni punite esclusivamente con pena pecuniaria; sono escluse le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva, le quali restano reati autonomi.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato; per i reati contravvenzionali, alla luce delle modifiche legislative, la riduzione deve essere pari alla metà (non a un terzo).
art. 1, comma 44, L. 23 giugno 2017, n. 103
Interpreta/integra l'art. 442 c.p.p. disponendo la misura della riduzione della pena per il rito abbreviato e comporta che per le contravvenzioni la riduzione sia la metà.
art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di annullare la sentenza limitatamente alla parte sanzionatoria e di rideterminarla in sede di cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La recidiva amministrativa definitivamente accertata entro il biennio rileva come elemento costitutivo per l'aggravante della guida senza patente: nella verifica della recidiva conta la definitività dell'accertamento amministrativo, non solo un precedente procedimento penale.
- Le disposizioni di depenalizzazione non si applicano alle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: tali fattispecie restano reati autonomi rispetto alla versione depenalizzata della violazione base.
- Per i processi abbreviati la misura della riduzione della pena va valutata in funzione della natura del reato: nei casi di reato contravvenzionale la riduzione è del 50% (metà) e non del 33% (un terzo); la violazione di tale regola costituisce motivo fondato di annullamento limitato alla determinazione della pena.
- Quando la Corte di Cassazione annulla solo la parte relativa alla pena e non richiede nuovi accertamenti di fatto, può rideterminare direttamente la pena ex art. 620 c.p.p., evitando il rinvio.
- La sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria può essere operata dalla Corte nella stessa decisione di rideterminazione della pena quando applicabile, e va conteggiata nel complessivo trattamento sanzionatorio.
- In impugnazioni simili è strategico contestare sia la sussistenza della recidiva (dimostrando la mancanza di definitività dell'accertamento precedente) sia l'errata applicazione delle norme processuali sulla quantificazione della riduzione per il rito abbreviato.
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