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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43916/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa (fatto del 4/07/2013) deducendo: (1) nullità/tardata proposizione della querela per mancata indicazione della fonte specifica dei poteri di rappresentanza da parte del querelante (art. 337 co.3 c.p.p. secondo il ricorrente); (2) tardività della querela (querela presentata 9/01/2014, oltre il termine di sei mesi dal 4/07/2013) e mancata indicazione della data di conoscenza del fatto; (3) errata valutazione delle prove e assenza del dolo specifico, atteso che l'imputato avrebbe agito come rappresentante/consulente con interesse ad acquisire la società; (4) illegittimo diniego delle attenuanti generiche e sproporzione della pena. In udienza è stata altresì eccepita la prescrizione intervenuta il 18/09/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel dettaglio: (1) primo motivo rigettato perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che, nella querela proposta in nome di una società di capitali, l'indicazione della qualità di amministratore o di liquidatore soddisfa l'onere di indicare la fonte dei poteri, essendo richiamata implicitamente la norma di rango civile (art. 2384 c.c.); la procura speciale (art.122 c.p.p.) è necessaria solo se il potere ha fonte negoziale o la denuncia è proposta da soggetto estraneo alla società; (2) secondo motivo respinto: il termine per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del fatto-reato; la Corte territoriale ha ritenuto che FEDI Impianti venne a conoscenza dell'assenza di potere dell'imputato solo dopo gli accertamenti e la comunicazione da parte di BIOXEN, e il ricorrente non ha dimostrato il contrario; (3) terzo motivo inammissibile perché attiene a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, materia riservata al giudice di merito; la Corte ha ritenuto coerente e non contraddittoria la valutazione probatoria del giudice di merito e l'attribuzione del dolo; (4) quarto motivo infondato: il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto congruamente motivata (mancanza di resipiscenza e recidiva specifica) e non censurabile in questa sede. La richiesta di declaratoria di prescrizione è disattesa, poiché il termine non era decorso al momento della pronuncia di appello e, comunque, il ricorso è inammissibile. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. co.1 lett. b) e c)

    Norme riguardanti i motivi di ricorso per cassazione; utilizzate per inquadrare le censure mosse dal ricorrente (vizi di motivazione, valutazione delle prove, etc.). La Corte le impiega per valutare l'ammissibilità e il merito formale delle doglianze.

  • art. 337 c.p.p. co.3

    Riguarda la querela proposta in nome e per conto di enti; la Corte interpreta che l'indicazione della qualifica (es. amministratore o liquidatore) è sufficiente per adempiere all'onere di indicare la fonte dei poteri, salvo i casi di rappresentanza derivante da procura speciale.

  • art. 2384 c.c.

    Norma civile che attribuisce i poteri all'organo amministrativo della società per azioni; la Corte la considera 'fonte' implicita di legittimazione quando nella querela è indicata la qualità di amministratore/liquidatore.

  • art. 122 c.p.p.

    Prevede la procura speciale; la Corte precisa che la procura è necessaria solo se il potere di rappresentanza ha fonte negoziale o quando la querela è proposta da soggetto estraneo alla società.

  • art. 124 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla tardività della querela; la Corte richiama il principio che il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato, valutata con parametri giurisprudenziali.

  • art. 190 e ss. c.p.p.

    Norme sul valore e sulla valutazione delle prove; la Corte riafferma che la valutazione del merito e della congruità delle conclusioni probatorie è riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in cassazione con mero dissenso.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente di condannare al pagamento di una somma a titolo di responsabilità per lite temeraria o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte applica questa norma per disporre il versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nel caso di querela proposta in nome di una società di capitali, l'indicazione della qualità (amministratore, liquidatore) è generalmente sufficiente a dimostrare la legittimazione a querelare; non è sempre necessario allegare la norma statutaria che conferisce i poteri, salvo che la rappresentanza derivi da atto negoziale o la querela sia proposta da un soggetto estraneo alla società.
  • Il termine per proporre la querela decorre dalla conoscenza certa della fattispecie delittuosa nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: chi contesta la tardività deve provare che la parte offesa aveva conoscenza anteriore degli elementi costitutivi del reato.
  • La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove o per preferire una diversa lettura del fatto: censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze processuali sono inammissibili.
  • La decisione di non riconoscere le attenuanti generiche è valutazione di merito; purché motivata su elementi ritenuti decisivi, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Se sussistono dubbi sulla fonte o sull'estensione dei poteri di rappresentanza, è prudente allegare documentazione (estratto del registro imprese, delibere, statuto, procura) nella querela per evitare eccezioni procedurali.
  • Per contestare la tempestività della querela è utile raccogliere elementi e prove documentali sulla data di conoscenza effettiva del fatto da parte della persona offesa (comunicazioni, raccomandate, atti ricevuti), poiché l'onere probatorio grava su chi deduce la tardività.

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