Cassazione Penale, Sentenza n. 2130/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il capo a) in tentata estorsione e ha confermato le condanne per lesioni personali aggravate e evasione dagli arresti domiciliari. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) contestazione dell'affermazione di responsabilità per tentata estorsione per presunta mancata e contraddittoria valutazione della attendibilità della persona offesa Patrizia Rocchi (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p., art. 192 c.p.p., artt. 56 e 629 c.p.); 2) richiesta di derubricazione del capo a) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, per carenza di prova di una precedente dazione di denaro e incoerenze logiche rispetto all'accusa; 3) censura della condanna per evasione dagli arresti domiciliari per presunte contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa; 4) censura del trattamento sanzionatorio per diniego delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva e determinazione della pena, con riferimento agli artt. 62-bis, 81, 133 c.p. e ai principi di motivazione. In sostanza il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni della persona offesa fossero contraddittorie, non riscontrate e non sufficienti a sostenere le condanne e che il giudice di merito avesse motivato in modo apparente o insufficiente in relazione alle circostanze attenuanti e alla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le doglianze. La decisione di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata: la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto insindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, che nel caso non sono state riscontrate. La Corte ha ritenuto coerenti e riscontrate le dichiarazioni della vittima alla luce di elementi di riscontro (dichiarazioni della figlia e del gestore del bar, documentazione fotografica delle lesioni, sequestro della chiave a pappagallo). Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la gravità delle condotte e i precedenti penali dell'imputato, legittima l'applicazione della recidiva sulla base della valutazione discrezionale della pericolosità e congrua la determinazione della pena, compresi gli aumenti per i reati in continuazione. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzato per inquadrare le doglianze mosse dal ricorrente (es. lett. b), c), e) per vizio di motivazione, violazione di legge, contraddittorietà, manifesta illogicità).
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle prove testimoniali e la considerazione di eventuali contraddizioni; la Corte ha ritenuto che non sussistessero contraddizioni manifeste tali da travolgere la valutazione di attendibilità.
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo; invocato nel contesto della riqualificazione del fatto come tentata estorsione.
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce l'estorsione; riferita nella qualificazione del reato principale come tentata estorsione.
art. 585 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali; applicata per il capo relativo alle lesioni aggravate e continuate.
art. 576 cod. pen.
Prevede l'aggravante delle lesioni in contesti aggravanti; richiamata per l'aggravamento delle lesioni personali.
art. 61, n. 2) cod. pen.
Circostanza aggravante personale richiamata per valutare la gravità delle condotte e aumentare il trattamento sanzionatorio.
art. 385 cod. pen.
Possibile riferimento alla disciplina dell'evitare la custodia cautelare o delle modalità di evasione; nel testo originario era indicato '383' ma la Corte ha inteso verosimilmente il corretto richiamo normativo.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente richiamato i criteri e motivato la esclusione delle attenuanti.
art. 62-bis cod. pen.
Riferito nell'ambito delle questioni sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti relative allo stato di tossicodipendenza o altre condizioni (qui contestato dal ricorrente ma ritenuto irrilevante dalla Corte).
art. 81 cod. pen.
Principio di responsabilità personale e partecipazione al reato; richiamato in tema di concorso e continuità di reati ai fini della determinazione della pena.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è una valutazione di fatto del giudice di merito: in cassazione è sindacabile solo se emergono contraddizioni o illogicità manifeste nel ragionamento motivazionale.
- Divergenze o lacune dichiarative della vittima non comportano automaticamente l'irrilevanza della prova se sussistono elementi di riscontro oggettivo o dichiarazioni corroboranti.
- Per ottenere una derubricazione in reato meno grave è necessario dimostrare in modo chiaro che mancano gli elementi costitutivi del reato contestato e non basta sollecitare una diversa interpretazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- Le questioni relative all'applicazione o esclusione delle circostanze attenuanti e all'applicazione della recidiva sono esercizi discrezionali del giudice del merito: la cassazione interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito; basta una motivazione che richiami i criteri dell'art. 133 c.p. a meno che la pena non risulti palesemente sproporzionata.
- Per essere efficaci in sede di legittimità, i motivi di ricorso devono mirare a vizi formali o a contraddizioni manifeste nella motivazione, non a una semplice diversa valutazione della prova.
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