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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2130/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il capo a) in tentata estorsione e ha confermato le condanne per lesioni personali aggravate e evasione dagli arresti domiciliari. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) contestazione dell'affermazione di responsabilità per tentata estorsione per presunta mancata e contraddittoria valutazione della attendibilità della persona offesa Patrizia Rocchi (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p., art. 192 c.p.p., artt. 56 e 629 c.p.); 2) richiesta di derubricazione del capo a) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, per carenza di prova di una precedente dazione di denaro e incoerenze logiche rispetto all'accusa; 3) censura della condanna per evasione dagli arresti domiciliari per presunte contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa; 4) censura del trattamento sanzionatorio per diniego delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva e determinazione della pena, con riferimento agli artt. 62-bis, 81, 133 c.p. e ai principi di motivazione. In sostanza il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni della persona offesa fossero contraddittorie, non riscontrate e non sufficienti a sostenere le condanne e che il giudice di merito avesse motivato in modo apparente o insufficiente in relazione alle circostanze attenuanti e alla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le doglianze. La decisione di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata: la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto insindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, che nel caso non sono state riscontrate. La Corte ha ritenuto coerenti e riscontrate le dichiarazioni della vittima alla luce di elementi di riscontro (dichiarazioni della figlia e del gestore del bar, documentazione fotografica delle lesioni, sequestro della chiave a pappagallo). Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la gravità delle condotte e i precedenti penali dell'imputato, legittima l'applicazione della recidiva sulla base della valutazione discrezionale della pericolosità e congrua la determinazione della pena, compresi gli aumenti per i reati in continuazione. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzato per inquadrare le doglianze mosse dal ricorrente (es. lett. b), c), e) per vizio di motivazione, violazione di legge, contraddittorietà, manifesta illogicità).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione delle prove testimoniali e la considerazione di eventuali contraddizioni; la Corte ha ritenuto che non sussistessero contraddizioni manifeste tali da travolgere la valutazione di attendibilità.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; invocato nel contesto della riqualificazione del fatto come tentata estorsione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che punisce l'estorsione; riferita nella qualificazione del reato principale come tentata estorsione.

  • art. 585 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; applicata per il capo relativo alle lesioni aggravate e continuate.

  • art. 576 cod. pen.

    Prevede l'aggravante delle lesioni in contesti aggravanti; richiamata per l'aggravamento delle lesioni personali.

  • art. 61, n. 2) cod. pen.

    Circostanza aggravante personale richiamata per valutare la gravità delle condotte e aumentare il trattamento sanzionatorio.

  • art. 385 cod. pen.

    Possibile riferimento alla disciplina dell'evitare la custodia cautelare o delle modalità di evasione; nel testo originario era indicato '383' ma la Corte ha inteso verosimilmente il corretto richiamo normativo.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente richiamato i criteri e motivato la esclusione delle attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito nell'ambito delle questioni sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti relative allo stato di tossicodipendenza o altre condizioni (qui contestato dal ricorrente ma ritenuto irrilevante dalla Corte).

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di responsabilità personale e partecipazione al reato; richiamato in tema di concorso e continuità di reati ai fini della determinazione della pena.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è una valutazione di fatto del giudice di merito: in cassazione è sindacabile solo se emergono contraddizioni o illogicità manifeste nel ragionamento motivazionale.
  • Divergenze o lacune dichiarative della vittima non comportano automaticamente l'irrilevanza della prova se sussistono elementi di riscontro oggettivo o dichiarazioni corroboranti.
  • Per ottenere una derubricazione in reato meno grave è necessario dimostrare in modo chiaro che mancano gli elementi costitutivi del reato contestato e non basta sollecitare una diversa interpretazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
  • Le questioni relative all'applicazione o esclusione delle circostanze attenuanti e all'applicazione della recidiva sono esercizi discrezionali del giudice del merito: la cassazione interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito; basta una motivazione che richiami i criteri dell'art. 133 c.p. a meno che la pena non risulti palesemente sproporzionata.
  • Per essere efficaci in sede di legittimità, i motivi di ricorso devono mirare a vizi formali o a contraddizioni manifeste nella motivazione, non a una semplice diversa valutazione della prova.

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