Cassazione Penale, Sentenza n. 46202/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena concordata in appello: il ricorrente sosteneva che, avendo il primo grado adottato il rito abbreviato, la riduzione prevista per il rito doveva essere almeno di un terzo sulla pena risultante dal riconoscimento delle attenuanti generiche; pertanto la pena finale concordata (3 anni e 6 mesi) sarebbe superiore di due mesi rispetto a quella che avrebbe dovuto essere (3 anni e 4 mesi). Si deduceva un errore nel calcolo della riduzione applicata alla pena concordata in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che nelle ipotesi di concordato in appello le parti sono libere di determinare l'entità della pena finale e il giudice verifica solo la congruità della pena complessiva proposta; un errore di calcolo delle parti non legittima l'annullamento se la pena rientra nei limiti edittali. L'eccezione opera solo se l'errore determina l'illegittimità della sanzione (p. es. pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge). Nel caso di specie la pena applicata, pur superiore di due mesi rispetto al calcolo prospettato dal ricorrente, rientrava comunque nei limiti stabiliti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990; quindi il vizio di calcolo non era rilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80
art. 73, comma 4; art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Norme che disciplinano i reati e le pene in materia di sostanze stupefacenti; la Corte ha richiamato i limiti edittali (pena da sei a venti anni di reclusione e multa da 26.000 a 260.000 euro) per verificare che la pena concordata rientrasse nei limiti di legge.
codice di procedura penale
Norma che consente l'aggravio o l'assegnazione di somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 a carico del ricorrente.
Decreti-legge relativi al procedimento camerale
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020; art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Norme che hanno autorizzato il trattamento cartolare (procedimento in forma camerale) del ricorso; la Corte ha trattato il procedimento secondo tali disposizioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022 (Ferrigno); Sez. U. n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia); Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello); Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021 (Perrella)
Principi consolidati secondo cui, nel concordato in appello, le parti possono liberamente determinare la pena finale e il giudice ne verifica la congruità; un mero errore di calcolo non è rilevante salvo che determini l'illegittimità della pena (p. es. fuori dai limiti edittali).
Massime di principio
- Nel concordato in appello le parti possono stabilire liberamente l'entità della pena finale; il giudice deve valutare la congruità complessiva della pena proposta, non correggere calcoli matematici delle parti.
- Un errore di calcolo nella determinazione della pena concordata non è di per sé causa di annullamento se la pena finale resta nei limiti edittali e non è diversa da quella prevista dalla legge.
- L'eccezione al principio precedente si verifica quando l'errore materiale produce un risultato illegittimo: pena fuori dai limiti edittali o applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dalla norma.
- Se il primo grado è stato celebrato con rito abbreviato, la riduzione connessa al rito non obbliga le parti nell'accordo in appello a rispettare una specifica misura percettibile automaticamente; ciò non impedisce alle parti di concordare una diversa modulazione della pena.
- In situazioni analoghe è consigliabile che la difesa, se rileva un errore di calcolo, sollevi la questione tempestivamente in sede di costituzione o udienza di merito in appello; se l'errore non determina illegittimità della pena la correzione formale difficilmente otterrà accoglimento in Cassazione.
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