Cassazione Civile, Ordinanza n. 17150/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
In origine un arbitro unico aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una società contro due ex amministratori, condannandoli in solido per mala gestio e disponendo un ulteriore importo a carico di uno di essi. La corte d'appello aveva poi respinto le impugnazioni del lodo. L'amministratore ricorrente per cassazione deduceva cinque censure: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà del lodo, perché avrebbe cessato dalla carica prima dell'operazione di cessione del credito ritenuta illecita; 2) nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione relativa al periodo in cui non era in carica; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente qualificato come censure di merito quelle che erano eccezioni difensive; 4) violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione della sentenza d'appello; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la cessazione dalla carica dal giugno 2009. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: perché non conformi ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, perché diretti in realtà a contestare il lodo e non la sentenza d'appello, e perché, nel merito delle doglianze processuali, la corte territoriale aveva comunque esaminato il fatto della cessazione dalla carica e motivato sulla non decisività, ritenendo la responsabilità derivante anche da altri illeciti commessi in precedenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il controllo di legittimità investe soltanto eventuali vizi della sentenza della corte d'appello che decide sull'impugnazione del lodo, non potendo la Cassazione rivalutare direttamente il lodo arbitrale. Ha inoltre rilevato che i motivi erano formulati in modo non conforme agli artt. 360 e 366 c.p.c., perché non specificavano correttamente i vizi denunciati e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito. Non vi è stata pronuncia sulle spese, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato su tale norma è stato reputato inammissibile perché in realtà diretto a contestare il contenuto del lodo arbitrale, non la sentenza d'appello.
art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per nullità del lodo per motivazione insufficiente o contraddittoria è stata ritenuta inammissibile, poiché la Cassazione può scrutinare solo i vizi della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.
art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia su un'eccezione difensiva è stata considerata una censura diretta al lodo e quindi inammissibile nel giudizio di cassazione così come proposta.
art. 112 c.p.c.
Non integra omessa pronuncia il mancato accoglimento di argomenti o difese di parte; il vizio sussiste solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione in senso tecnico.
art. 132 c.p.c.
La sentenza d'appello è stata ritenuta adeguatamente motivata, con esclusione del denunciato vizio di mancanza di motivazione.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi specifici e riconducibili alle tipologie di vizio previste dalla norma; non è consentita una critica generica o confusa.
art. 366 c.p.c.
È richiesto il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, con indicazione puntuale delle norme violate, del capo impugnato e degli elementi fattuali rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo arbitrale, la Corte controlla solo i vizi propri della sentenza d'appello e non può procedere a una diretta rivalutazione del lodo.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, autonomi e chiaramente ricondotti a una delle ipotesi di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di omessa pronuncia richiede l'allegazione dell'omessa decisione su una domanda o eccezione in senso tecnico, non essendo sufficiente lamentare il mancato accoglimento di difese o argomentazioni.
- Quando la sentenza d'appello esamina il fatto storico dedotto e ne spiega la non decisività, non sussiste il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
- Le censure che mirano solo a ottenere una nuova valutazione del merito del lodo o della controversia non sono ammissibili in cassazione.
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