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Sentenza

Sentenza n. 7743/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione prot. n. 78000 del 26.10.2023 notificata il 14.11.2023 con la quale il Comune di Tivoli (RM) ha ingiunto al ricorrente “…in qualità di responsabile dell’abuso…omissis…il pagamento della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) relativa alla sanzione pecuniaria di cui trattasi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica della presente…” inflitta ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del d.P.R. 380/2001;

Giustizia amministrativa202400432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ingiunzione del pagamento di euro 20.000 per inottemperanza all’ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, detentore a titolo gratuito di un terreno e destinatario dell’ordine di demolizione quale conduttore del fondo e responsabile dell’abuso, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, in relazione all’inottemperanza all’ordine di demolizione di una tettoia e di opere di sistemazione del terreno, realizzate in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico. Con il primo motivo ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la sanzione potesse essere applicata soltanto al proprietario dell’immobile, individuato nella ASL Roma 5, e affermando di essere estraneo alla realizzazione del capannone preesistente. Con il secondo motivo ha dedotto l’omessa motivazione dell’ordinanza, richiamando in realtà gli obblighi motivazionali relativi all’ordine di demolizione e alla valutazione dell’incidenza paesaggistica dell’abuso. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, contestando la mancata parametrizzazione della sanzione alla gravità dell’abuso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 abbia natura afflittiva e colpisca la condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione che non si sia adoperato per ripristinare lo stato dei luoghi. Essa può quindi essere irrogata al responsabile dell’abuso destinatario dell’ordine, anche indipendentemente dalla questione della sua eventuale applicabilità al proprietario non responsabile. Il ricorrente era stato individuato come responsabile dell’abuso nell’ordine di demolizione, non impugnato e ormai consolidato, ed era rimasto inottemperante senza dedurre impedimenti all’esecuzione né dimostrare di avere compiuto tutte le azioni necessarie al ripristino. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, comunque, non specifico, poiché riferito agli obblighi motivazionali dell’ordine di demolizione anziché alla successiva ordinanza sanzionatoria. Quest’ultima risultava comunque adeguatamente motivata mediante il richiamo all’ordine di demolizione, al sopralluogo che aveva accertato l’inottemperanza e alle norme applicate. Il terzo motivo è stato respinto perché l’abuso era stato realizzato in area paesaggisticamente vincolata; in tale ipotesi l’art. 31, comma 4-bis, secondo periodo, d.P.R. 380/2001 impone l’irrogazione della sanzione nella misura massima, pari a euro 20.000, senza necessità di una diversa graduazione in rapporto alla gravità dell’abuso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori se dovuti, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima

    La disposizione ha natura afflittiva e sanziona la condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione che non abbia adottato le azioni necessarie al ripristino. Per gli abusi realizzati in aree paesaggisticamente vincolate, la sanzione deve essere irrogata nella misura massima, pari a euro 20.000.

  • art. 15, comma 3, l.r. Lazio 15/2008

    Prevede una disciplina corrispondente a quella dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, applicabile alla sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    Individua il vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dagli abusi, circostanza che determina l’applicazione della sanzione nella misura massima.

  • art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.

    È richiamato dal TAR quale fondamento dell’inammissibilità del motivo di ricorso privo di specificità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla memoria depositata dal Comune in vista dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura afflittiva e sanziona la condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione che non abbia adottato le azioni necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi; essa non costituisce una misura reale e ripristinatoria rivolta esclusivamente contro il proprietario dell’immobile.
  • Il destinatario dell’ordine di demolizione individuato come responsabile dell’abuso, qualora non impugni tempestivamente tale ordine, non può rimettere in discussione nel giudizio contro la successiva sanzione pecuniaria la propria individuazione quale responsabile dell’abuso, essendosi consolidati gli effetti dell’ordine presupposto.
  • Per evitare l’irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza, il destinatario dell’ordine di demolizione deve dimostrare di essere stato impossibilitato a eseguire la demolizione oppure di avere comunque compiuto tutte le azioni idonee al ripristino in relazione alle proprie prerogative di proprietario o responsabile dell’abuso.
  • La motivazione dell’ordinanza sanzionatoria per inottemperanza è adeguata quando indica l’ordine di demolizione presupposto, l’accertamento dell’inottemperanza e le norme che collegano a tale condotta l’irrogazione della sanzione; non sono pertinenti, in tale giudizio, censure riferite agli obblighi motivazionali propri dell’ordine di demolizione.
  • Per gli abusi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 impone l’irrogazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge, pari a euro 20.000, senza che l’amministrazione debba graduarla ulteriormente in rapporto alla gravità concreta dell’abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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