Cassazione Penale, Ordinanza n. 36483/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché ritenuto palesemente generico e non confrontato con la sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato. Dall'ordinanza emerge però solo che il ricorso censurava, in modo del tutto generico, l'affermazione di responsabilità e le sue ragioni, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Non sono indicati nel testo i fatti specifici né il reato contestato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma stabilita dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche sull'affermazione di responsabilità senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione in cassazione deve essere specifica e autosufficiente: non basta contestare in astratto la decisione di merito, occorre individuare i passaggi motivazionali censurati e spiegare perché sarebbero errati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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