Cassazione Penale, Ordinanza n. 20037/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado. L'atto di ricorso è stato sottoscritto dallo stesso imputato e soltanto depositato in cancelleria da un difensore, senza autenticazione della firma da parte di un difensore cassazionista. Il motivo rilevato dalla Corte non attiene al merito della condanna, ma alla legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione: dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché la proposizione personale da parte dell'imputato è non consentita.
La decisione
La Corte ha rilevato che sia la sentenza impugnata sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Poiché il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato e non risultava sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., con decisione de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
"il ricorso per cassazione deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"
La Corte richiama la norma per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione; è necessaria la sottoscrizione di un difensore cassazionista.
art. 613, comma 1, c.p.p.
"il ricorso per cassazione deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"
La norma è interpretata nel senso di escludere la validità del ricorso firmato solo personalmente dall'imputato.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
È la base della declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è proposto da soggetto non legittimato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio e con procedura de plano quando l'inammissibilità è evidente.
legge n. 103 del 2017
"data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017"
La riforma ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione per i provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere sempre sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione del proponente.
- Quando l'inammissibilità emerge in modo immediato dagli atti, la Corte può decidere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione del vizio, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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