Cassazione Civile, Ordinanza n. 11220/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato avvisi di accertamento IMU per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 relativi a immobili di loro proprietà. Hanno sostenuto di aver costituito reciprocamente, con scrittura privata non autenticata del 2009, un diritto reale di abitazione sugli immobili dell'altro e di avervi stabilito residenza anagrafica e dimora abituale, come emergerebbe anche dal pagamento delle utenze e da lavori di ristrutturazione. Il loro unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, e degli artt. 2643, 2644 e 2704 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso l'opponibilità al Comune della scrittura solo perché non registrata né trascritta, senza considerare che la data certa poteva risultare da altri elementi probatori (residenza, utenze, tributi, ristrutturazioni).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in mancanza delle forme tipiche di certezza previste dall'art. 2704 c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi solo se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità della formazione del documento; la prova può anche essere testimoniale o presuntiva, ma non può ridursi a un giudizio di mera verosimiglianza. Nel caso concreto, residenza anagrafica, pagamento di utenze e lavori di ristrutturazione sono stati considerati elementi neutri e inidonei a provare con certezza la data dell'atto costitutivo del diritto di abitazione, potendo la disponibilità dell'immobile derivare anche da titoli precari o da comodato. È stato quindi confermato il principio secondo cui, in materia di ICI/IMU, un atto costitutivo di diritto di abitazione contenuto in una scrittura privata priva di data certa non è opponibile al Comune. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato dai ricorrenti quale norma sostanziale in tema di IMU e presupposti dell'imposizione.
artt. 2643 e 2644 c.c.
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla trascrizione e all'opponibilità degli atti ai terzi.
art. 2704 c.c.
La Corte ribadisce che, in assenza di data certa nelle forme tipiche, l'opponibilità ai terzi richiede la prova di un fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità della scrittura privata; prove solo indiziarie o di mera verosimiglianza non bastano.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini dell'opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata, quando manchino le forme tipiche di data certa ex art. 2704 c.c., non è sufficiente una prova soltanto indiziaria o probabilistica: occorre la dimostrazione di un fatto che consenta di stabilire con certezza l'anteriorità della formazione del documento.
- Elementi come residenza anagrafica, pagamento di utenze o spese di ristrutturazione possono dimostrare la disponibilità dell'immobile, ma non sono di per sé idonei a provare la data certa di un atto costitutivo di un diritto reale sull'immobile.
- In materia di ICI/IMU, un diritto di abitazione fondato su scrittura privata priva di data certa non è opponibile al Comune, che può legittimamente disconoscerne l'efficacia ai fini tributari.
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