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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30350/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla frequenza di una scuola di specializzazione in medicina negli anni 2001-2005 e dalla percezione di una borsa di studio mensile onnicomprensiva di circa 800 euro. In primo grado il soggetto aveva domandato l'immediata applicazione della direttiva 93/16/CE e il riconoscimento dello status di lavoratore in formazione, chiedendo il pagamento dei compensi previsti dal d.lgs. 368/1999, poi divenuti operativi con la L. 266/2005. Il Tribunale aveva però anche riconosciuto il diritto alla rideterminazione della borsa di studio sulla base degli incrementi contrattuali del personale medico del SSN. La Corte d'appello ha riformato la decisione, dichiarando la nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. della statuizione relativa all'adeguamento della borsa, perché tale domanda non era stata proposta. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il giudice può qualificare giuridicamente la domanda senza mutarne i fatti costitutivi e che, dunque, non vi sarebbe extrapetizione se il Tribunale avesse correttamente interpretato la domanda come volta all'integrale applicazione della disciplina comunitaria e nazionale sul trattamento dello specializzando.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur denunciandosi un error in procedendo, il ricorrente non avesse rispettato l'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: nel ricorso non erano trascritti in modo adeguato gli atti rilevanti, non era indicata la loro collocazione nei fascicoli e vi era solo un richiamo generico ai fascicoli di primo e secondo grado. Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito della doglianza sulla corretta interpretazione della domanda né sulla questione, ulteriormente prospettata, del rapporto con il d.lgs. 257/1991. Non sono state liquidate spese, non avendo svolto attività difensiva l'unica amministrazione costituita; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    "violazione dell’art. 112 cod. proc. civ."

    La Corte d'appello ha ritenuto che la statuizione del primo giudice sull'adeguamento della borsa fosse nulla per extrapetizione, perché non corrispondente alla domanda proposta.

  • art. 113 c.p.c.

    "in combinato disposto con l’art. 113 cod. proc. civ."

    Il ricorrente lo richiama per sostenere che il giudice può qualificare giuridicamente la domanda nei limiti dei fatti allegati.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    "ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ."

    È il parametro formale della censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    "il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ."

    Anche nei ricorsi che denunciano errores in procedendo è necessario indicare specificamente gli atti processuali e trascriverne le parti essenziali, con localizzazione nei fascicoli, senza rinvii generici.

  • art. 380-bis c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ."

    Riguarda la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    "ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002"

    Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24.12.2012 n. 228

    "come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228"

    Richiamata quale fonte della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.

  • d.lgs. n. 257/1991

    "la borsa di studio dovesse essere adeguata in applicazione del d.lgs. n. 257/1991"

    Il tema è evocato come possibile ulteriore questione, ma la Corte non vi si pronuncia per l'inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. n. 368/1999

    "il pagamento dei compensi previsti dal d.lgs. 368/1999"

    È indicato dal ricorrente come fonte del trattamento economico preteso per lo specializzando, divenuto operativo con la L. 266/2005.

  • L. n. 266/2005

    "divenuti operativi solo con la legge n. 266/2005"

    È richiamata come momento di operatività della disciplina economica invocata dal ricorrente.

  • L. n. 449/1997

    "il blocco dell’incremento annuale e della rideterminazione delle borse di studio, previsto dalla legge n. 449/1997"

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui il blocco degli incrementi della borsa di studio è stato confermato da successive disposizioni e permaneva fino al 2005.

  • art. 6 CEDU

    "ha escluso che la dichiarazione di inammissibilità ... avesse comportato violazione dell’art. 6 della Convenzione"

    È richiamata la giurisprudenza della Corte EDU per escludere che l'onere di specificità del ricorso per cassazione integri, di per sé, un ostacolo illecito all'accesso al giudice.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    "dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... del ricorrente"

    Conseguenza processuale accessoria dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, anche quando si denunciano errores in procedendo e la Corte è giudice del fatto processuale, il ricorso deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda; non basta il mero rinvio per relationem ai fascicoli di merito.
  • L'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi con precisione il contenuto rilevante degli atti processuali e la loro localizzazione nei fascicoli, così da consentire alla Corte una verifica ex actis senza attività di ricerca.
  • La censura di extrapetizione richiede che dal ricorso emerga chiaramente il contenuto della domanda proposta e il rapporto tra fatti allegati e qualificazione giuridica attribuita dal giudice di merito; in mancanza di adeguata autosufficienza, la doglianza è inammissibile.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione non è incompatibile con l'art. 6 CEDU, purché applicato senza eccessivo formalismo e con la funzione di consentire un esame efficiente e tempestivo delle doglianze.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'amministrazione intimata non svolge attività difensiva, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità; resta ferma la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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