Cassazione Penale, Ordinanza n. 24475/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di furto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Genova aveva confermato la condanna di primo grado per furto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo censure che, secondo la Corte di cassazione, miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova. Il ricorso è stato ritenuto inoltre generico e non specifico, perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e completa. La Corte ha rilevato anche l'assenza di macroscopiche illogicità della motivazione o di erronea applicazione della legge penale.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente nella parte in cui si esclude un vizio di motivazione o di violazione di legge idoneo a fondare il ricorso; il ricorso non può tradursi in una rivalutazione del merito
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 12 dicembre 2000, n. 12
richiamo alle Sezioni Unite sul divieto di trasformare il ricorso in un sindacato sul merito, in assenza di specifici travisamenti della prova
art. 24 novembre 1999, n. 24
richiamo alle Sezioni Unite sulla necessità che la motivazione presenti illogicità macroscopiche per essere censurabile in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, salvo la deduzione di specifici travisamenti probatori o di vizi realmente riconducibili ai limiti del controllo di cassazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza misurarsi con la motivazione di rigetto, è inammissibile.
- La motivazione della sentenza impugnata non è sindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, completa e non presenti macroscopiche illogicità o carenze evidenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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