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Circolare

Circolare numero 6 del 14-01-2011

Variazione all’1,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2011. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con decreto del 7 dicembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il saggio degli interessi legali è stato fissato all’1,50% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tale variazione rileva anche ai fini della riduzione delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. Per le domande di pagamento dilazionato, la condizione si considera soddisfatta solo dopo l’accoglimento dell’istanza e nel rispetto della correntezza e regolarità dei versamenti. Per i debiti pendenti al 1° gennaio 2011, gli interessi vanno calcolati applicando i tassi vigenti nei rispettivi periodi di maturazione.

Fissazione del saggio di interesse legale all’1,50% dal 1° gennaio 2011

Fissazione del saggio di interesse legale all’1,50% dal 1° gennaio 2011

La circolare dà conto del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il quale il saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è stato portato all’1,50% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo di aggiornamento della misura in funzione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Effetti sulla riduzione delle sanzioni civili

La circolare richiama l’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, fino alla misura degli interessi legali. Viene precisato che tale riduzione opera solo a condizione che i contributi dovuti siano stati integralmente pagati.

Pagamento dilazionato e condizioni di accesso

Nel caso in cui sia presentata una domanda di pagamento dilazionato, la condizione dell’integrale pagamento non si considera soddisfatta immediatamente con la sola presentazione dell’istanza. Essa si realizza soltanto a seguito dell’accoglimento della domanda, che richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

Decorrenza del nuovo tasso e gestione dei debiti pendenti

La nuova misura dell’1,50% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2011 in avanti. Per le esposizioni debitorie già pendenti a quella data, gli interessi devono essere calcolati applicando i tassi di interesse legale vigenti nei diversi periodi di maturazione, tenendo conto delle variazioni intervenute nel tempo. La circolare richiama a tal fine la tabella riportata in allegato, che ricostruisce l’evoluzione dei tassi dal 1990 fino al nuovo valore dal 2011.

Punti principali

Nuova misura del saggio di interesse legale

Il decreto ministeriale 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, ha fissato il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. all’1,50% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

Rilevanza per la riduzione delle sanzioni civili

La circolare richiama l’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali. Tale beneficio è però subordinato all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

Domande di pagamento dilazionato

In caso di richiesta di pagamento rateale, la condizione dell’integrale pagamento si considera realizzata solo dopo l’accoglimento della domanda. L’accoglimento presuppone, come indicato, il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

Applicazione temporale del nuovo tasso

L’aliquota dell’1,50% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2011. Per le esposizioni debitorie pendenti a tale data, gli interessi devono essere determinati applicando i tassi vigenti nelle rispettive decorrenze storiche.

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