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Circolare

Circolare numero 4 del 13-01-2011

Nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa a decorrere dal 1 gennaio 2011. Scioglimento della riserva contenuta nella circolare n.168 del 30 dicembre 2010.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la gestione delle rateazioni amministrative dei crediti INPS alla luce del nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Viene chiarito che, dal 3 agosto 2010, la rateazione può riguardare solo crediti ancora in fase amministrativa, mentre dopo la consegna dell’avviso di addebito a Equitalia la dilazione può essere richiesta solo all’Agente della Riscossione competente. Definita la domanda di rateazione e sottoscritto il piano di ammortamento, con pagamento della prima rata tramite F24, il piano non è più trasferito a Equitalia; le rate successive si pagano mensilmente con F24 entro 30 giorni dalla scadenza della rata precedente. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la dilazione è revocata e il residuo è affidato al recupero coattivo, senza possibilità di successive rateazioni da parte dell’Agente della Riscossione.

Nuove disposizioni sulla rateazione dei crediti INPS in fase amministrativa dal 1° gennaio 2011

Rateazioni amministrative dei crediti INPS e nuovo sistema di riscossione

La circolare definisce le regole applicabili, dal 1° gennaio 2011, alla gestione delle rateazioni amministrative dei crediti INPS nel nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il documento completa le indicazioni già fornite con la circolare n. 168/2010 e chiarisce il trattamento dei crediti inseriti nelle domande di dilazione.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina si inserisce nell’ambito dell’art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la riscossione dei crediti dell’Istituto tramite notifica di avviso di addebito avente valore esecutivo. La circolare richiama inoltre le precedenti circolari INPS n. 106 e n. 148 del 2010, che avevano già regolato la rateazione dei crediti in fase amministrativa.

Ambito della rateazione: soli crediti in fase amministrativa

La rateazione concessa dall’INPS, dal 3 agosto 2010, può riguardare soltanto crediti in fase amministrativa. Con tale espressione si intendono i crediti per i quali l’Istituto non ha ancora formato l’avviso di addebito né lo ha consegnato a Equitalia. La circolare ribadisce quindi la distinzione tra fase amministrativa e fase successiva alla consegna dell’avviso all’Agente della Riscossione.

Crediti già affidati all’Agente della Riscossione

Nel momento in cui l’avviso di addebito è stato consegnato a Equitalia, i crediti contenuti nell’avviso non possono più essere oggetto di dilazione da parte dell’INPS. In tale ipotesi, la domanda di rateazione deve essere presentata esclusivamente al competente Agente della Riscossione, individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell’avviso di addebito.

Definizione e gestione del piano di ammortamento

La circolare precisa che, una volta definita la domanda di rateazione e sottoscritto il piano di ammortamento da parte del contribuente, quest’ultimo deve avere già effettuato il pagamento della prima rata tramite modello F24. Da quel momento il piano non viene più trasferito ad Equitalia con le modalità applicate fino al 31 dicembre 2010.

Pagamento delle rate successive

Le rate successive alla prima devono essere versate con cadenza mensile, sempre mediante modello F24, utilizzando la causale e i codici già impiegati per il pagamento iniziale. Il versamento di ciascuna rata mensile successiva deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza della rata precedente.

Revoca della dilazione e conseguenze dell’inadempimento

Qualora il contribuente non versi due rate consecutive, la dilazione viene revocata. In tal caso, i crediti residui sono affidati all’Agente della Riscossione per il recupero coattivo. La circolare precisa inoltre che tali crediti non possono essere successivamente oggetto di nuovi provvedimenti di rateazione da parte dell’Agente della Riscossione.

Indicazioni operative future

Per gli aspetti operativi relativi alla gestione dei versamenti, la circolare rinvia a un successivo messaggio che fornirà specifiche istruzioni applicative.

Punti principali

Nuovo sistema di riscossione e ambito della circolare

La circolare si colloca nel quadro introdotto dall’art. 30 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, che ha previsto dal 1° gennaio 2011 la riscossione dei crediti INPS mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Essa scioglie la riserva contenuta nella circolare n. 168/2010 sulla gestione dei crediti inseriti nelle domande di rateazione.

Rateazione solo per crediti in fase amministrativa

La rateazione concessa dall’INPS, secondo le circolari n. 106 e n. 148 del 2010, può riguardare dal 3 agosto 2010 esclusivamente crediti in fase amministrativa, cioè crediti per i quali l’Istituto deve ancora formare l’avviso di addebito e consegnarlo a Equitalia.

Dilazione dopo la consegna dell’avviso di addebito

Una volta avvenuta la consegna dell’avviso di addebito a Equitalia, i crediti compresi nell’avviso non possono più essere dilazionati dall’INPS. La richiesta di rateazione può essere presentata solo all’Agente della Riscossione competente, individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell’avviso.

Gestione del piano di ammortamento e modalità di pagamento

Dopo la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente, e previa corresponsione della prima rata con modello F24, il piano non viene più trasferito ad Equitalia secondo le modalità in uso fino al 31 dicembre 2010. Le rate successive devono essere versate mensilmente con modello F24, utilizzando la stessa causale e gli stessi codici della prima rata.

Scadenze delle rate successive

Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza della rata precedente.

Revoca della dilazione e recupero coattivo

Se il debitore omette il pagamento di due rate consecutive, la dilazione viene revocata e i crediti residui sono affidati all’Agente della Riscossione per il recupero coattivo. Tali crediti non possono poi essere oggetto di ulteriori provvedimenti di rateazione da parte dell’Agente della Riscossione.

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