Circolare numero 5 del 13-01-2011
Chiarimenti in ordine all’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105 del 12 dicembre 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i compensi percepiti da professionisti per incarichi negli organi collegiali della professione o negli enti previdenziali di categoria, quando rientrano nell’attività professionale o nei compiti istituzionali della professione, sono redditi di lavoro autonomo/professionali e non redditi assimilati al lavoro dipendente. Di conseguenza, tali somme non sono assoggettate alla gestione separata, ma al regime previdenziale della gestione professionale competente. Restano invece fuori da questa conclusione i casi in cui l’attività non sia inerente alla professione esercitata, secondo i criteri già chiariti dalla normativa fiscale e dalle istruzioni dichiarative.
Chiarimenti sulla qualificazione fiscale e contributiva dei compensi percepiti per incarichi negli organi di categoria e negli enti previdenziali
Compensi professionali per incarichi negli organi di categoria e negli enti previdenziali
La circolare affronta il trattamento fiscale e contributivo dei compensi percepiti da professionisti per incarichi svolti negli organi collegiali della professione, nei collegi nazionali o territoriali della categoria e negli organi degli enti previdenziali di categoria. Lo scopo è chiarire quando tali somme debbano essere considerate redditi professionali e, di conseguenza, quale sia il corretto regime contributivo applicabile.
Evoluzione dell’orientamento e richiamo alla disciplina fiscale
La circolare richiama anzitutto un precedente orientamento secondo cui i corrispettivi percepiti dai liberi professionisti per attività svolta negli organi collegiali di governo della professione o negli enti di previdenza di categoria erano stati ricondotti ai redditi di lavoro autonomo ex art. 49, comma 2, lett. a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, oggi art. 50, comma 1, lett. c-bis), con possibile assoggettamento alla gestione separata.
Successivamente viene valorizzata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105 del 12 dicembre 2001, che ha chiarito la corretta interpretazione dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R. Secondo tale ricostruzione, i compensi per uffici di amministratore, sindaco o revisore costituiscono, come regola generale, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Solo in via eccezionale, se l’ufficio rientra nei compiti istituzionali della professione esercitata, i relativi proventi sono attratti nel reddito di lavoro autonomo.
Principio di attrazione nel reddito professionale
La circolare evidenzia che il principio di attrazione opera non solo per gli uffici tipici indicati dalla norma, ma anche per altre attività di collaborazione, tipiche o atipiche, quando risultino inerenti all’attività artistica o professionale del contribuente. In questo senso, i compensi da collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell’oggetto tipico dell’attività professionale svolta, non sono trattati come redditi assimilati al lavoro dipendente, ma seguono la disciplina fiscale dei redditi professionali.
Le istruzioni al modello Unico 2010 sono richiamate come conferma applicativa di tale impostazione: concorrono infatti al reddito derivante dall’attività professionale o artistica i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio della professione o anche attribuite in ragione della particolare competenza del professionista. Sono espressamente richiamati esempi quali:
- geometri componenti del Consiglio nazionale o dei collegi provinciali della categoria;
- dottori commercialisti o ragionieri che rivestono l’ufficio di sindaco o revisore in società o enti;
- ingegneri amministratori di una società edile.
Tali compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Riflessi sul piano contributivo
La parte centrale della circolare riguarda le conseguenze contributive. Viene affermato che il regime della gestione separata deve essere coerente con la natura e il trattamento fiscale dei redditi, anche in virtù del richiamo operato dall’art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Ne discende che, quando i compensi sono qualificabili come redditi professionali, non devono essere assoggettati alla contribuzione della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Al contrario, tali somme devono essere soggette al prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.
Conferma del precedente orientamento dell’Istituto
La circolare richiama anche la circolare n. 112 del 25 maggio 1996, nella quale era già stato affermato che non si considerano redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelli prodotti nell’esercizio dell’arte o professione svolta dal contribuente. A titolo esemplificativo, era stata indicata l’attività di sindaco di società esercitata da ragionieri e dottori commercialisti iscritti negli albi professionali.
Ambito applicativo: collegi nazionali e territoriali, enti previdenziali di categoria
Viene quindi ribadito che i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, nonché agli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, se percepiti da soggetti che svolgono in modo professionale e abituale attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del T.U.I.R., concorrono alla formazione del reddito professionale o artistico.
Per tale ragione, essi non sono soggetti alla contribuzione nella gestione separata, ma vanno assoggettati al prelievo nella gestione previdenziale competente per il reddito professionale.
Precisazione finale e ipotesi teorica residuale
In nota viene infine chiarito che l’eventuale obbligo verso la gestione separata si configurerebbe solo in un’ipotesi teorica, definita di scuola e non verificatasi nei fatti: quella in cui gli enti esponenziali nazionali degli enti abilitati alla tenuta di albi o elenchi avessero deliberato l’inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
Punti principali
Inquadramento generale dei compensi dei professionisti
La circolare richiama la precedente interpretazione secondo cui i compensi dei liberi professionisti per attività svolte negli organi collegiali di governo della professione o negli organi degli enti di previdenza di categoria, non derivando dall’esercizio dell’attività professionale, erano stati ricondotti ai redditi di lavoro autonomo ex art. 49, comma 2, lett. a), del DPR n. 917/1986 (attuale art. 50, comma 1, lett. c-bis), con conseguente soggezione alla gestione separata.
Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sui redditi assimilati e professionali
La circolare n. 105 del 12 dicembre 2001 viene richiamata per precisare che, per regola generale, i compensi per uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente. Tuttavia, in via eccezionale, se l’incarico rientra nei compiti istituzionali dell’attività professionale esercitata, i relativi proventi sono attratti nel reddito di lavoro autonomo e non mantengono la qualificazione di redditi assimilati al lavoro dipendente.
Principio di attrazione nell’attività professionale
La circolare evidenzia il principio per cui rapporti di collaborazione sia tipici sia atipici, se inerenti all’attività artistica o professionale del contribuente, sono attratti nella sfera del lavoro autonomo. In tale ipotesi, i compensi da collaborazione coordinata e continuativa non sono trattati come redditi assimilati al lavoro dipendente, ma seguono la disciplina fiscale dei redditi professionali.
Indicazioni delle istruzioni al modello Unico 2010
Le istruzioni al modello Unico 2010 sono richiamate per confermare che concorrono al reddito professionale anche i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio della professione o attribuite in ragione della particolare competenza del professionista. Sono citati esempi specifici: geometri componenti del Consiglio nazionale o dei collegi provinciali, dottori commercialisti o ragionieri come sindaci o revisori, ingegneri amministratori di società edili. Tali compensi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Rilevanza ai fini contributivi e gestione separata
Poiché il regime contributivo della gestione separata deve essere coerente con la natura fiscale del reddito, la circolare afferma che i compensi che concorrono al reddito professionale non sono soggetti alla contribuzione della gestione separata. L’attrazione nel reddito professionale comporta invece l’assoggettamento al prelievo contributivo nella gestione previdenziale competente per quel reddito.
Richiamo alla precedente circolare n. 112 del 1996
Si ricorda che già la circolare n. 112 del 25 maggio 1996 aveva escluso dai redditi da collaborazione coordinata e continuativa quelli prodotti nell’esercizio dell’arte o professione, citando espressamente l’attività di sindaco di società svolta da ragionieri e dottori commercialisti iscritti agli albi professionali.
Compensi per collegi nazionali, territoriali ed enti previdenziali di categoria
Viene precisato che i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, se percepiti da soggetti che esercitano in modo professionale e abituale arti e professioni ai sensi dell’art. 53, comma 1, del T.U.I.R., concorrono al reddito professionale o artistico e non sono soggetti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Essi devono essere assoggettati alla gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.
Eccezione teorica richiamata in nota
In nota viene precisato che un obbligo verso la gestione separata si configurerebbe solo nell’ipotesi, qualificata come di scuola e non verificatasi nei fatti, in cui gli enti esponenziali nazionali avessero deliberato l’inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 103/1996.
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