Circolare numero 01 del 12-01-2011 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito. Vengono chiariti i nuovi criteri per la verifica dei redditi, la prima liquidazione e la riliquidazione delle prestazioni, nonché la disciplina della sospensione in caso di omessa dichiarazione. È inoltre disciplinata la possibilità, per i pensionati con reddito da pensione non superiore a 18.000 euro, di rateizzare alcuni versamenti fiscali e il canone RAI.
Nuove disposizioni previdenziali su verifiche reddituali e dilazione di versamenti per pensionati a basso reddito
Nuove disposizioni previdenziali su verifiche reddituali e dilazione di versamenti
La circolare fornisce le istruzioni applicative delle modifiche introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito e di facilitazioni per i pensionati a basso reddito. Il documento interviene sia sui criteri di accertamento dei redditi rilevanti per il riconoscimento e la misura delle prestazioni, sia sulla possibilità di rateizzare determinati addebiti fiscali e il canone RAI.
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo coordinato del decreto-legge n. 78/2010 e della legge di conversione n. 122/2010. In particolare, segnala:
- l’art. 13, comma 6, che modifica l’art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sulla comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito;
- l’art. 38, commi 7 e 8, che introduce misure di favore per i pensionati con reddito da pensione non superiore a 18.000 euro.
La circolare precisa inoltre che le nuove indicazioni si coordinano con quanto già illustrato nella circolare n. 2 del 19 gennaio 2010.
Verifica dei dati reddituali per le prestazioni collegate al reddito
La disciplina conferma che il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione. Non viene modificata la tipologia di redditi rilevanti né l’ipotesi in cui debbano considerarsi anche i redditi di soggetti diversi dal beneficiario.
Criteri di riferimento per la liquidazione e la ricostituzione
Ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. Tuttavia, per le prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno.
Dal 1° gennaio di ogni anno, per il riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni già in pagamento, occorre quindi considerare:
- i redditi da prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno;
- i redditi diversi da quelli sopra indicati, conseguiti nell’anno precedente.
Prime liquidazioni delle prestazioni
Per la prima liquidazione di una prestazione collegata al reddito, il riferimento è il reddito dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Per "anno in corso" si intende l’anno solare in cui cade la decorrenza della prestazione.
La disposizione si applica a tutti i procedimenti di prima liquidazione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito. L’interessato, al momento in cui ha maturato o ritiene di aver maturato il diritto, anche per effetto di variazioni reddituali, deve presentare una dichiarazione del reddito presunto dell’anno in corso.
La decorrenza della prestazione resta regolata dalle singole norme che disciplinano ciascun trattamento.
Verifiche su prestazioni già in pagamento e maggiorazioni sociali
La circolare fornisce istruzioni operative per l’adeguamento delle posizioni già definite.
Maggiorazione sociale
Il diritto alla maggiorazione sociale deve essere verificato tenendo conto dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri sopra richiamati. Se tali redditi risultano incompatibili con il beneficio, la pensione va ricostituita inserendo la data di cessazione dal diritto nella mappa delle maggiorazioni, con decorrenza non anteriore al 1° giugno 2010.
Prestazioni già liquidate soggette a controllo reddituale
L’ente deve verificare se, a seguito delle prestazioni già liquidate soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, siano stati superati i limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. In caso positivo, le prestazioni non più dovute devono essere eliminate.
L’efficacia dell’eliminazione decorre dalla data di decorrenza della nuova prestazione pensionistica previdenziale e, in ogni caso, non prima di giugno 2010.
Sospensione delle prestazioni per omessa dichiarazione reddituale
La circolare ricorda che l’art. 15, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, aveva abrogato i commi 11, 12 e 13 dell’art. 35 del decreto-legge n. 207/2008, che disciplinavano le modalità di presentazione della dichiarazione reddituale e gli effetti della sua omissione.
Con l’art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 122/2010, la disciplina è stata nuovamente regolata per i soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’ENPALS i redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.
La circolare, però, non fornisce le modalità operative definitive, rinviando a un successivo provvedimento dell’Ente che dovrà stabilire tempi e modalità della comunicazione.
Dilazione di alcuni versamenti per pensionati a basso reddito
L’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 122/2010 introduce un regime di favore per i pensionati con reddito da pensione inferiore a 18.000 euro, finalizzato a rendere meno onerosi alcuni versamenti.
Conguagli fiscali di fine anno
Se, in sede di conguaglio di fine anno, emerge un debito di imposta superiore a 100 euro, il recupero non avviene più fino al mese di febbraio ma viene ripartito in undici mesi, fino a novembre dell’anno successivo.
La rateizzazione è effettuata automaticamente dall’ente previdenziale e non comporta interessi.
Canone RAI
Per il canone di abbonamento RAI, il pensionato deve presentare domanda all’ente previdenziale entro il 15 novembre di ciascun anno, per consentire la trattenuta da gennaio a novembre dell’anno successivo.
L’ente versa mensilmente le somme trattenute secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 2010/133729 del 29 settembre 2010.
Altri tributi
La stessa modalità di trattenuta mensile può essere estesa, a richiesta dell’interessato, ad altri tributi, purché esista una apposita convenzione con il relativo ente percettore.
Le rateizzazioni previste trovano prima applicazione da gennaio 2011.
Prestazioni collegate al reddito interessate
Tra le prestazioni collegate al reddito richiamate nell’allegato 3 rientrano, in particolare:
- l’integrazione al trattamento minimo;
- l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità;
- la maggiorazione sociale;
- l’incremento della maggiorazione sociale;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro;
- la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima;
- la riduzione delle pensioni ai superstiti;
- la riduzione degli assegni ordinari di invalidità.
Decorrenze e riferimenti temporali rilevanti
La circolare evidenzia alcune date essenziali:
- decreto-legge n. 78/2010 in vigore dal 31 maggio 2010;
- legge n. 122/2010 in vigore dal 30 luglio 2010;
- applicazione delle modifiche alle prestazioni da corrispondersi dal 1° giugno 2010;
- prima applicazione delle rateizzazioni fiscali e del canone RAI da gennaio 2011.
Nel complesso, il documento mira a uniformare i criteri di verifica reddituale delle prestazioni collegate al reddito e a chiarire gli adempimenti operativi conseguenti, fornendo al contempo un sostegno ai pensionati con redditi contenuti mediante la dilazione di specifici versamenti.
Punti principali
Verifica dei redditi per le prestazioni collegate al reddito
Dal 31 maggio 2010 il riferimento reddituale per la liquidazione o ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito è stato modificato. Per le prestazioni già in pagamento si considerano i redditi del beneficiario e del coniuge dell’anno solare precedente, mentre i redditi relativi a prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati rilevano se conseguiti nello stesso anno. Resta fermo che il diritto e la misura delle prestazioni sono determinati in base ai limiti di reddito vigenti nell’anno di corresponsione.
Prima liquidazione delle prestazioni
In sede di prima liquidazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Il beneficiario deve presentare una dichiarazione del reddito presunto dell’anno in corso al momento in cui matura o ritiene di aver maturato il diritto. La decorrenza resta regolata dalle norme specifiche della singola prestazione.
Maggiorazioni e verifiche su prestazioni già liquidate
Il diritto alla maggiorazione sociale deve essere verificato con riguardo ai redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i nuovi criteri. Se i redditi risultano incompatibili, la pensione va ricostituita indicando la cessazione del diritto, non prima del 1° giugno 2010. L’ente deve inoltre verificare le prestazioni già liquidate per accertare se il superamento dei limiti reddituali comporti l’eliminazione delle prestazioni non più dovute, con efficacia dalla decorrenza della nuova prestazione e comunque non anteriore a giugno 2010.
Sospensione per omessa dichiarazione reddituale
La legge n. 122/2010 ha reintrodotto una disciplina specifica per la sospensione delle prestazioni collegate al reddito nei confronti dei soggetti che non dichiarino i redditi rilevanti né all’Amministrazione finanziaria né all’ENPALS. La circolare rinvia a successivi istruzioni applicative che saranno emanate con il provvedimento dell’Ente sulle modalità e sui tempi della comunicazione.
Dilazione dei versamenti per pensionati a basso reddito
Per i pensionati con reddito da pensione inferiore a 18.000 euro, l’art. 38 della legge n. 122/2010 prevede la rateizzazione di alcuni versamenti. Se il conguaglio fiscale di fine anno genera un debito superiore a 100 euro, il recupero avviene automaticamente in undici mesi, fino a novembre dell’anno successivo, senza interessi. Per il canone RAI, la trattenuta può essere richiesta entro il 15 novembre di ciascun anno e viene effettuata in massimo undici rate da gennaio a novembre dell’anno successivo; sono previste anche modalità per altri tributi tramite convenzione.
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