Circolare numero 2 del 12-01-2011
Premessa 1) Presentazione dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 2) Controlli sui dati autocertificati 2.1) Controlli dell’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5) 2.2) Controlli degli Enti erogatori (art. 4, comma 8) 2.3) Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11) 3) Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale 4) Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE 5) Convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate 6) Ulteriori disposizioni 7) Conclusioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche apportate al D.Lgs. n. 109/1998 dalla legge n. 183/2010 in materia di ISE/ISEE e dichiarazione sostitutiva unica. Le novità riguardano soprattutto la presentazione telematica della DSU all’INPS, i controlli automatici sui dati autocertificati da parte dell’Agenzia delle entrate, la disciplina dei controlli successivi degli enti erogatori e della Guardia di Finanza, nonché l’ampliamento delle componenti reddituali da includere nel calcolo ISEE. Vengono inoltre richiamate la convenzione INPS-Agenzia delle entrate, le convenzioni con i CAF e le disposizioni transitorie e di sperimentazione.
Novità ISEE e DSU introdotte dall’art. 34 della legge n. 183/2010
Novità ISEE e DSU introdotte dalla legge n. 183/2010
La circolare fornisce un primo quadro applicativo delle modifiche apportate dall’art. 34 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al D.Lgs. n. 109/1998 in materia di ISE/ISEE e dichiarazione sostitutiva unica. Il documento si concentra sulle nuove modalità di presentazione della DSU, sui controlli sui dati autocertificati e sull’ampliamento delle componenti reddituali da includere nel calcolo dell’ISEE.
Presentazione della DSU in via telematica
La legge consente al cittadino di presentare la DSU direttamente all’INPS in via telematica, oltre alle modalità già previste tramite Comuni, CAF, enti erogatori e INPS. L’accesso avviene attraverso il portale INPS, nel servizio ISEE disponibile nei "Servizi On-Line", ed è riservato ai cittadini dotati di PIN.
Le funzioni telematiche indicate dalla circolare sono:
- acquisizione della DSU da parte del cittadino dichiarante, con compilazione dei dati anagrafici, reddituali e patrimoniali propri e del nucleo familiare;
- rettifica delle informazioni già presenti nella banca dati ISEE, tramite una nuova acquisizione facilitata dalla precompilazione dei dati già inseriti;
- consultazione delle dichiarazioni e delle attestazioni ISEE presenti nella banca dati, limitatamente a quelle acquisite telematicamente dal cittadino o a quelle nelle quali egli risulta componente del nucleo.
In caso di presentazione telematica, l’attestazione non reca il timbro e la firma dell’addetto, ma la dicitura "dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all’INPS in via telematica".
Controlli sui dati autocertificati
L’art. 4, comma 5, attribuisce all’Agenzia delle entrate il potere di controllare i dati autocertificati nella DSU mediante verifiche automatiche. Tali controlli servono a rilevare difformità od omissioni rispetto ai dati presenti nell’anagrafe tributaria.
Gli esiti dei controlli sono comunicati all’INPS, che li trasmette agli enti acquisitori oppure al richiedente se la DSU è stata trasmessa online. L’attestazione rilasciata contiene:
- l’indicatore ISEE;
- il contenuto della dichiarazione;
- gli elementi informativi necessari al calcolo;
- le omissioni e difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate.
Per le difformità relative al patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari, l’Agenzia può inoltre effettuare richieste di informazioni selettive agli operatori stessi attraverso procedure automatizzate.
Effetti delle difformità e controlli degli enti erogatori
Se i controlli automatici evidenziano omissioni o difformità, il richiedente può scegliere tra due alternative:
- presentare una nuova DSU corretta;
- utilizzare comunque l’attestazione con le difformità rilevate e richiedere la prestazione.
La dichiarazione resta valida ai fini dell’erogazione della prestazione, ma gli enti erogatori conservano il diritto di richiedere documentazione idonea a provare completezza e veridicità dei dati dichiarati. Gli enti possono inoltre svolgere ulteriori controlli, singolarmente o tramite un servizio comune, e adottare gli adempimenti conseguenti qualora emerga la non veridicità delle informazioni.
Verifiche della Guardia di Finanza
Il comma 10 dell’art. 4 riserva una quota delle verifiche della Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari, secondo criteri selettivi.
Per coordinare tali verifiche, il comma 11 prevede che alla Guardia di Finanza siano comunicati i nominativi dei richiedenti per i quali l’Agenzia delle entrate abbia riscontrato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.
Convenzioni con i CAF e accordo INPS-Agenzia delle entrate
L’art. 4-bis, comma 1, conferma la possibilità per l’INPS di stipulare convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale per l’alimentazione del Sistema informativo ISE/ISEE.
La circolare informa che è in corso la predisposizione di un nuovo testo convenzionale, che sarà sottoposto alla firma dei CAF al termine dell’iter di approvazione. Nel frattempo, i rapporti con i CAF continuano a essere regolati dalla convenzione attualmente in vigore.
Per l’attuazione della disciplina è inoltre prevista una convenzione tra INPS e Agenzia delle entrate, disciplinante modalità attuative e specifiche tecniche di scambio delle informazioni nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali; la circolare dà atto che tale convenzione è stata sottoscritta.
Nuove componenti di reddito da dichiarare ai fini ISE/ISEE
La modifica normativa amplia le componenti da considerare nel reddito ai fini ISE/ISEE, disponendo che vadano aggiunti al reddito complessivo anche:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo e di impresa;
- redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) e l) del TUIR;
- redditi assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, salvo diversa volontà espressa dal legislatore nelle norme che li disciplinano.
La circolare precisa che tali importi devono essere sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 della DSU, salvo esclusioni espresse. Vengono richiamati, a titolo esemplificativo, i redditi indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico.
Per il modello Unico Persone Fisiche 2010 relativo ai redditi 2009, sono forniti esempi operativi:
- per i contribuenti minimi che hanno compilato il quadro CM, va indicato il rigo CM10; se si tratta di imprenditore di impresa familiare, l’importo va assunto al netto delle quote imputate ai collaboratori, mentre il collaboratore indica la quota a lui imputata;
- per il regime sostitutivo delle nuove iniziative di lavoro autonomo, va indicato il rigo RE21 colonna 2, solo se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1;
- per il regime sostitutivo delle nuove iniziative imprenditoriali, va indicato il rigo RG29, solo se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.
Disposizioni di coordinamento e applicabilità immediata
L’art. 4, comma 13, consente, per favorire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti, di prevedere un periodo di sperimentazione in relazione all’evoluzione dei sistemi informativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 14 prevede inoltre la possibilità di razionalizzare e armonizzare i criteri di determinazione dell’ISEE rispetto all’evoluzione della normativa fiscale, tramite decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate.
La circolare conclude che, in attesa della piena operatività della convenzione attuativa, sono immediatamente applicabili le disposizioni sulla presentazione telematica della DSU all’INPS e sull’individuazione delle nuove componenti reddituali da dichiarare ai fini ISE/ISEE.
Punti principali
Presentazione telematica della DSU all’INPS
La legge n. 183/2010 introduce la possibilità per il cittadino di presentare la DSU in via telematica all’INPS, oltre alle modalità tradizionali tramite Comuni, CAF, enti erogatori e INPS. L’accesso avviene dal portale INPS, tramite il servizio ISEE, ed è riservato ai possessori di PIN. Sono previste tre funzioni principali: acquisizione della dichiarazione, rettifica di dati già presenti nella banca dati ISEE e consultazione delle dichiarazioni e attestazioni disponibili. In caso di invio telematico, l’attestazione riporta una dicitura sostitutiva del timbro e della firma dell’addetto.
Controlli automatici dell’Agenzia delle entrate
L’art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998, come riscritto, attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di effettuare controlli automatici sui dati autocertificati nella DSU, rilevando omissioni o difformità rispetto ai dati dell’anagrafe tributaria. Gli esiti sono comunicati all’INPS, che li trasmette agli enti acquisitori oppure al richiedente se la DSU è stata presentata online. L’attestazione rilasciata contiene ISEE, contenuto della dichiarazione, elementi del calcolo e le eventuali criticità rilevate. Per i dati sul patrimonio mobiliare l’Agenzia può svolgere richieste selettive agli operatori finanziari.
Controlli degli enti erogatori e validità della dichiarazione
Se emergono omissioni o difformità, il richiedente può presentare una nuova DSU oppure richiedere comunque la prestazione sulla base dell’attestazione recante i rilievi. La dichiarazione resta valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fermo restando il potere degli enti erogatori di richiedere documentazione idonea a dimostrare completezza e veridicità dei dati. Gli enti possono effettuare ulteriori controlli, singolarmente o mediante un servizio comune, e adottare i provvedimenti conseguenti in caso di non veridicità.
Controlli della Guardia di Finanza
Una quota delle verifiche della Guardia di Finanza è riservata al controllo sostanziale della situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei beneficiari, secondo criteri selettivi. Per coordinare l’attività di controllo, vengono comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti per i quali l’Agenzia delle entrate abbia rilevato divergenze sulla consistenza del patrimonio mobiliare.
Convenzioni con i CAF e convenzione INPS-Agenzia delle entrate
Resta ferma la possibilità per l’INPS di stipulare convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale per l’alimentazione del sistema informativo ISE/ISEE. La circolare informa che è in predisposizione un nuovo testo di convenzione, mentre fino alla sua definizione continuano ad applicarsi i rapporti regolati dalla convenzione vigente. È inoltre prevista e già sottoscritta la convenzione tra INPS e Agenzia delle entrate per disciplinare modalità tecniche e operative di scambio dati nel rispetto della normativa sulla privacy.
Redditi da includere nel calcolo ISE/ISEE
La modifica legislativa amplia le componenti reddituali da dichiarare ai fini ISE/ISEE, includendo anche redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, nonché redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) e l) TUIR, se assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, salvo diversa previsione espressa. La circolare indica che tali importi vanno sommati al reddito complessivo IRPEF nel quadro F4 della DSU. Vengono forniti esempi operativi per i contribuenti minimi, per il regime sostitutivo delle nuove iniziative di lavoro autonomo e per quello delle nuove iniziative imprenditoriali.
Disposizioni transitorie e sperimentazione
La normativa consente, in presenza dell’evoluzione dei sistemi informativi di INPS e Agenzia delle entrate, di prevedere un periodo di sperimentazione per sviluppare i flussi informativi. È inoltre prevista la possibilità di razionalizzare e armonizzare i criteri di determinazione dell’ISEE rispetto all’evoluzione fiscale mediante decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni di INPS e Agenzia delle entrate.
Applicabilità immediata delle nuove regole
La circolare conclude evidenziando che, in attesa della piena operatività della convenzione attuativa, sono immediatamente applicabili le disposizioni relative alla presentazione telematica della DSU all’INPS e all’individuazione delle nuove componenti di reddito da dichiarare ai fini ISE/ISEE.
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