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Circolare

Circolare numero 3 del 13-01-2011

Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la Confimprese Italia, per la riscossione dei contributi associativi sulla disoccupazione agricola dei propri iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione, il 15 luglio 2010, della convenzione tra INPS e CONFIMPRESE ITALIA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono illustrati i criteri di validità della delega, le modalità di trasmissione dei dati, il costo del servizio, gli obblighi di rimborso e le responsabilità dell’associazione, oltre alle istruzioni contabili per la rilevazione dei contributi e dei versamenti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011, con rinnovo da richiedere entro il 30 settembre di ciascun anno.

Convenzione INPS-Confimprese Italia per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-Confimprese Italia per la riscossione dei contributi sindacali sulla disoccupazione agricola

La circolare dà comunicazione della sottoscrizione della convenzione tra INPS e CONFIMPRESE ITALIA, firmata il 15 luglio 2010 e approvata con determinazione del Presidente n. 20 del 4 giugno 2010. Il documento illustra le regole operative per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, nonché le relative istruzioni contabili.

Ambito della convenzione e oggetto della trattenuta

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola. La misura del contributo a favore dell’Associazione stipulante deve essere indicata espressamente nell’atto di delega. La convenzione richiama inoltre il costo del servizio di esazione, fissato in € 0,54 per ciascuna delega.

Delega sindacale: requisiti ed efficacia

La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, inserita nella domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato. Per essere valida, deve inoltre recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non tiene conto delle deleghe che pervengano successivamente alla domanda di prestazione.

Revoca, annullamento della prestazione e rimborsi

Nel caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, se non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’Associazione deve rimborsare le somme all’INPS a semplice richiesta dell’Istituto.

Flussi informativi e identificazione dell’Associazione

L’INPS trasmette all’Associazione supporti telematici o elenchi distinti per Provincia e Comune, contenenti i nominativi dei beneficiari per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e gli importi. Nelle deleghe, l’organizzazione deve essere indicata con la sigla "Confimprese Italia".

Oneri a carico dell’Associazione e responsabilità dell’INPS

Sono a carico di CONFIMPRESE ITALIA tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, derivante dalla convenzione. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità comunque connessa all’applicazione dell’accordo e resta estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a ritenuta e l’organizzazione sindacale. È previsto inoltre che, qualora una pronuncia della magistratura escluda la possibilità per le associazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli di stipulare con l’INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta abbia effetto immediato.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Associazione deve pervenire all’Istituto, tramite lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative e contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/237, per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/237, per il debito verso CONFIMPRESE ITALIA in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso stesso devono essere imputati ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.

I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA 11/237, devono essere effettuati a favore dell’Associazione con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio. Il saldo eventualmente risultante a fine esercizio sul conto GPA 11/237 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Sede dell’Associazione

La sede di CONFIMPRESE ITALIA è indicata in Via Veturia n. 45, 00181 Roma.

Punti principali

Sottoscrizione della convenzione e oggetto

Il 15 luglio 2010 è stata sottoscritta la convenzione con CONFIMPRESE ITALIA per la riscossione dei contributi sulla disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 20 del 4 giugno 2010. La circolare richiama il testo della convenzione allegata e ne evidenzia i punti essenziali.

Delega sindacale e validità

La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nella domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato, recare il timbro dell’Associazione stipulante e la firma del rappresentante. La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. Le deleghe pervenute successivamente alla domanda non sono considerate dall’INPS.

Revoca, annullamento e restituzioni

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’Associazione deve rimborsare le somme all’INPS a semplice richiesta dell’Istituto.

Misura del contributo e costo del servizio

La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione stipulante è indicata espressamente nell’atto di delega. Il costo del servizio di cui all’art. 7 della convenzione è fissato in € 0,54 per singola delega. Confimprese Italia si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo del servizio prevista dalla convenzione.

Identificazione dell’Associazione e flussi informativi

Nelle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla "Confimprese Italia". L’INPS invierà all’Associazione supporti telematici o elenchi, suddivisi per Provincia e Comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto.

Oneri, responsabilità e disdetta

Tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerenti la convenzione sono a carico di CONFIMPRESE ITALIA. L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. Se interviene una pronuncia della magistratura che esclude per le associazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare convenzioni con l’INPS per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta ha effetto immediato.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale deve pervenire all’Istituto, tramite lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA 25/237, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/237, per il debito verso CONFIMPRESE ITALIA in contropartita del conto GPA 35/042. Le spese di esazione e la relativa IVA, trattenute sulle somme da versare, vanno imputate rispettivamente ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. I versamenti devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio. Il saldo eventualmente presente a fine esercizio sul conto GPA 11/237 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Sede dell’Associazione

La sede di CONFIMPRESE ITALIA è indicata in Via Veturia n. 45, 00181 Roma.

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