Cassazione Civile, Ordinanza n. 25202/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il recupero della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di partecipazioni societarie. In un primo giudizio la contribuente, quale erede del destinatario originario, aveva impugnato la cartella deducendone l'illegittimità per la notifica effettuata presso il domicilio del defunto e per ulteriori profili di merito: mancato contraddittorio, violazione della capacità contributiva, indebita applicazione di sanzioni agli eredi, difetto di motivazione degli interessi e omessa pronuncia sugli oneri di riscossione. In un secondo giudizio, promosso dall'Agenzia, si discuteva invece della pretesa duplicazione della cartella/giudizio e della conseguente validità della decisione di merito favorevole alla contribuente. Successivamente, la contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite pendente ex L. n. 197/2022; l'Ufficio ha opposto diniego sostenendo che la domanda si riferisse all'altro giudizio, nel quale la contribuente era soccombente, e che comunque non risultasse versato l'importo dovuto. La contribuente ha quindi impugnato il diniego deducendone l'erroneità, perché la domanda faceva riferimento al giudizio in cui era risultata vittoriosa e nel quale aveva già versato il 5% previsto per la definizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, affermando che la domanda si riferiva univocamente al giudizio iscritto al n. RG 11445/2022, in cui la contribuente era risultata vittoriosa nei primi due gradi, e non al diverso giudizio n. RG 35846/2019. Poiché per quel giudizio risultavano integrati i presupposti della definizione agevolata e già effettuato il versamento richiesto, il diniego è stato giudicato infondato. Conseguentemente, la lite relativa al giudizio n. RG 11445/2022 è stata dichiarata estinta per definizione agevolata e, per cessazione della materia del contendere, è stata dichiarata estinta anche la lite n. RG 35846/2019, avente ad oggetto la medesima cartella. Le spese sono state regolate secondo la disciplina speciale della L. n. 197/2022 e compensate nel giudizio n. RG 35846/2019; la declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
richiamato in relazione alla notificazione della cartella presso il domicilio del defunto
art. 27 Cost.
invocato dalla contribuente a sostegno del diritto di difesa nella notifica degli atti
artt. 6 e 10 L. n. 212/2000
richiamati per sostenere l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente
art. 65 d.P.R. n. 600/1973
utilizzato per la notifica agli eredi in assenza di loro comunicazione nominativa
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla CTR per la declaratoria di tardività dell'impugnazione
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
base normativa della cartella impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato
art. 2 d.l. n. 282/2002
fonte dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni
art. 67, comma 1, lett. e) e lett. c-bis) T.U.I.R.
richiamato in relazione alle partecipazioni oggetto di rivalutazione
art. 53 Cost.
invocato per contestare la pretesa in rapporto alla capacità contributiva
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
richiamato per sostenere la mancata attivazione del contraddittorio
art. 8 d.lgs. n. 472/1997
invocato per escludere che le sanzioni gravassero sull'erede
artt. 10, 11, comma 1, 20, 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
richiamati per il difetto di motivazione e di determinazione degli interessi e degli oneri di riscossione
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione
art. 39 c.p.c.
richiamato dall'Agenzia in tema di litispendenza/duplicazione del giudizio
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dall'Agenzia per le regole di coordinamento con il processo civile
art. 1, commi 186, 190, 198, 200, L. n. 197/2022
disciplinano rispettivamente l'ambito della definizione agevolata, il quantum dovuto, le spese e la notificazione/impugnabilità del diniego; la Corte ha affermato che la domanda va riferita alla specifica controversia indicata e che, integrati i presupposti, il diniego è infondato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
art. 1, comma 190, L. n. 197/2022
richiamato per il pagamento del 5% dovuto nella definizione della lite vittoriosa in entrambi i gradi
Cass., Sez. U., n. 643/2015
richiamata sul principio per cui le liti pendenti possono essere definite indipendentemente dal previo vaglio di ritualità e fondatezza del ricorso
Cass. n. 2859/2019
richiamata in continuità con il principio sulla definibilità delle liti pendenti
Cass. n. 19908/2020
richiamata per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Cass. n. 25485/2018
richiamata per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Cass. n. 19560/2015
richiamata per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti pendenti, la domanda deve essere riferita alla specifica controversia indicata dagli elementi oggettivi e processuali riportati nell'istanza; se il modulo consente di individuare univocamente il giudizio, l'Amministrazione non può imputarlo a un diverso processo solo perché riguardi il medesimo atto.
- La riunione dei giudizi non elimina l'autonomia delle singole controversie ai fini della definizione agevolata, né consente di confondere i relativi presupposti soggettivi e oggettivi.
- Il diniego della definizione agevolata è illegittimo quando si fonda su presupposti di fatto riferiti a un diverso giudizio e non a quello effettivamente individuato nella domanda del contribuente.
- La lite è definibile anche se il ricorso originario non è stato ancora scrutinato nel merito, essendo sufficiente che la controversia rientri tra quelle pendenti e definibili secondo la disciplina speciale.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso non accolto.
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