Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25202/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il recupero della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di partecipazioni societarie. In un primo giudizio la contribuente, quale erede del destinatario originario, aveva impugnato la cartella deducendone l'illegittimità per la notifica effettuata presso il domicilio del defunto e per ulteriori profili di merito: mancato contraddittorio, violazione della capacità contributiva, indebita applicazione di sanzioni agli eredi, difetto di motivazione degli interessi e omessa pronuncia sugli oneri di riscossione. In un secondo giudizio, promosso dall'Agenzia, si discuteva invece della pretesa duplicazione della cartella/giudizio e della conseguente validità della decisione di merito favorevole alla contribuente. Successivamente, la contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite pendente ex L. n. 197/2022; l'Ufficio ha opposto diniego sostenendo che la domanda si riferisse all'altro giudizio, nel quale la contribuente era soccombente, e che comunque non risultasse versato l'importo dovuto. La contribuente ha quindi impugnato il diniego deducendone l'erroneità, perché la domanda faceva riferimento al giudizio in cui era risultata vittoriosa e nel quale aveva già versato il 5% previsto per la definizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, affermando che la domanda si riferiva univocamente al giudizio iscritto al n. RG 11445/2022, in cui la contribuente era risultata vittoriosa nei primi due gradi, e non al diverso giudizio n. RG 35846/2019. Poiché per quel giudizio risultavano integrati i presupposti della definizione agevolata e già effettuato il versamento richiesto, il diniego è stato giudicato infondato. Conseguentemente, la lite relativa al giudizio n. RG 11445/2022 è stata dichiarata estinta per definizione agevolata e, per cessazione della materia del contendere, è stata dichiarata estinta anche la lite n. RG 35846/2019, avente ad oggetto la medesima cartella. Le spese sono state regolate secondo la disciplina speciale della L. n. 197/2022 e compensate nel giudizio n. RG 35846/2019; la declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione della cartella presso il domicilio del defunto

  • art. 27 Cost.

    invocato dalla contribuente a sostegno del diritto di difesa nella notifica degli atti

  • artt. 6 e 10 L. n. 212/2000

    richiamati per sostenere l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente

  • art. 65 d.P.R. n. 600/1973

    utilizzato per la notifica agli eredi in assenza di loro comunicazione nominativa

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla CTR per la declaratoria di tardività dell'impugnazione

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    base normativa della cartella impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato

  • art. 2 d.l. n. 282/2002

    fonte dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni

  • art. 67, comma 1, lett. e) e lett. c-bis) T.U.I.R.

    richiamato in relazione alle partecipazioni oggetto di rivalutazione

  • art. 53 Cost.

    invocato per contestare la pretesa in rapporto alla capacità contributiva

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    richiamato per sostenere la mancata attivazione del contraddittorio

  • art. 8 d.lgs. n. 472/1997

    invocato per escludere che le sanzioni gravassero sull'erede

  • artt. 10, 11, comma 1, 20, 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    richiamati per il difetto di motivazione e di determinazione degli interessi e degli oneri di riscossione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia in tema di litispendenza/duplicazione del giudizio

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'Agenzia per le regole di coordinamento con il processo civile

  • art. 1, commi 186, 190, 198, 200, L. n. 197/2022

    disciplinano rispettivamente l'ambito della definizione agevolata, il quantum dovuto, le spese e la notificazione/impugnabilità del diniego; la Corte ha affermato che la domanda va riferita alla specifica controversia indicata e che, integrati i presupposti, il diniego è infondato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio

  • art. 1, comma 190, L. n. 197/2022

    richiamato per il pagamento del 5% dovuto nella definizione della lite vittoriosa in entrambi i gradi

  • Cass., Sez. U., n. 643/2015

    richiamata sul principio per cui le liti pendenti possono essere definite indipendentemente dal previo vaglio di ritualità e fondatezza del ricorso

  • Cass. n. 2859/2019

    richiamata in continuità con il principio sulla definibilità delle liti pendenti

  • Cass. n. 19908/2020

    richiamata per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione

  • Cass. n. 25485/2018

    richiamata per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione

  • Cass. n. 19560/2015

    richiamata per l'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle liti pendenti, la domanda deve essere riferita alla specifica controversia indicata dagli elementi oggettivi e processuali riportati nell'istanza; se il modulo consente di individuare univocamente il giudizio, l'Amministrazione non può imputarlo a un diverso processo solo perché riguardi il medesimo atto.
  • La riunione dei giudizi non elimina l'autonomia delle singole controversie ai fini della definizione agevolata, né consente di confondere i relativi presupposti soggettivi e oggettivi.
  • Il diniego della definizione agevolata è illegittimo quando si fonda su presupposti di fatto riferiti a un diverso giudizio e non a quello effettivamente individuato nella domanda del contribuente.
  • La lite è definibile anche se il ricorso originario non è stato ancora scrutinato nel merito, essendo sufficiente che la controversia rientri tra quelle pendenti e definibili secondo la disciplina speciale.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso non accolto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.