Cassazione Penale, Sentenza n. 24289/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per i reati di ricettazione (capo a) e truffa (capo b). Il ricorrente deduceva: inesistenza di condotta a lui imputabile e mancanza della prova del concorso nei reati (art. 110 c.p.); difetto di motivazione della Corte sull'affermazione di responsabilità per ricettazione e truffa, con disconoscimento della sottoscrizione di una delega e spiegazioni circa la presenza dei suoi documenti presso terzi; doglianza per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p. (importo definito elevato dalla Corte di merito), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione sull'aumento di pena ex art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza delle censure. Ha rilevato che i primi tre motivi, connessi tra loro, si limitavano a reiterare censure sulla ricostruzione dei fatti già esaminate e motivate dalla Corte d'Appello e dal Tribunale, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata (inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello anche in relazione al rigetto dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p., considerato l'elevato importo del titolo e il grave precedente penale. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle circostanze generiche e la modulazione della pena. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per concorso. La Corte ha ritenuto che le censure non abbiano confutato le conclusioni probatorie che hanno motivato l'attribuzione del concorso.
art. 648 comma 2 c.p.
Norma sull'attenuante per particolare tenuità o modesta entità del fatto relativo al delitto di ricettazione. La Corte d'Appello ha escluso l'attenuante valutando l'importo (euro 2.096,00) e il grave precedente penale; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti comuni. Il ricorrente ne aveva chiesto il riconoscimento; la Corte ha ritenuto il diniego adeguatamente motivato e le censure generiche non hanno scalfito la decisione.
art. 81 c.p.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'aumento di pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia fornito motivazione sufficiente e che la censura fosse generica.
art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità e mancanza di specificità nel confronto con le ragioni della decisione impugnata. La Corte ha applicato tale principio per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende (euro 3.000).
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato solo in relazione al deposito di conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito delle censure ma attesta il procedimento di formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero in Cassazione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a reiterare contestazioni generiche della ricostruzione dei fatti già motivate dalla corte di merito è spesso dichiarato inammissibile per aspecificità: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
- Per censurare una motivazione di merito occorre indicare in modo specifico le contraddizioni, le lacune o gli errori logico-giuridici della sentenza impugnata; mere affermazioni di innocenza non sono sufficienti.
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti (art. 648 comma 2 c.p., art. 62-bis c.p.) richiede una concreta dimostrazione dei presupposti: il valore del bene o la personalità del soggetto e la gravità del precedente sono elementi valutati dal giudice di merito e difficilmente ribaltabili senza elementi nuovi.
- La Corte di Cassazione è molto rigorosa sulla forma delle censure; motivazioni non specifiche o non confrontanti con le ragioni del giudice di merito espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
- Quando si impugna per vizi di prova o di fatto, è utile indicare errori concreti nella valutazione probatoria (es. omissione di prove, valutazione illogica o contraddittoria di elementi provanti) e, se possibile, produrre nuovi elementi rilevanti non esaminati in precedenza.
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