Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7265/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (spedizioniere)

La controversia

La controversia origina dall’atto di irrogazione di sanzioni amministrative del 13 aprile 2012, per Euro 4.588,89, emesso nei confronti dello spedizioniere in relazione all’errata indicazione del valore di pantaloni importati dalla Cina nel 2011. Lo spedizioniere aveva agito in rappresentanza diretta dell’importatore e contestava che la sanzione per l’infedele dichiarazione potesse gravare anche su di lui in solido con l’importatore. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania respinse l’appello dell’Agenzia con sentenza depositata il 1° luglio 2015. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina doganale unionale e della legge nazionale sugli spedizionieri, sostenendo che la responsabilità dovesse estendersi a chiunque avesse partecipato all’operazione e contestando che il controllo documentale escludesse l’obbligazione dello spedizioniere; con il secondo ha denunciato l’omesso esame della negligenza dello spedizioniere nella redazione della dichiarazione; con il terzo ha invocato la disciplina generale delle sanzioni amministrative, richiamando l’art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997, rettificato dalla Corte in art. 11. Lo spedizioniere ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha rigettati. Ha affermato che, nella rappresentanza diretta, la dichiarazione è resa in nome e per conto dell’importatore e l’obbligazione doganale grava normalmente su quest’ultimo. Lo spedizioniere può rispondere in solido solo se abbia personalmente fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione, consapevole della loro erroneità o irregolarità, oppure sapendo o dovendo ragionevolmente sapere dell’infedeltà nei termini stabiliti dalla legge nazionale, interpretata in conformità alla disciplina unionale. La prova della partecipazione personale dello spedizioniere grava sull’Amministrazione doganale; nel caso concreto tale prova non era stata fornita e neppure prospettata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese processuali in considerazione della novità della questione.

Norme richiamate

  • Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 201

    La responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto è configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità dei dati e/o della irregolarità dei documenti (Reg. Comunitario Doganale n. 2913 del 1992, art. 201).

    La responsabilità solidale dello spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non discende dalla sola partecipazione formale all’operazione: occorre che abbia personalmente fornito i dati o i documenti della dichiarazione con consapevolezza della loro erroneità o irregolarità.

  • L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, commi 6 e 7

    Alla luce di detta normativa unionale va interpretato pertanto la L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, (commi 6 e 7), che pone a carico degli spedizionieri doganali l’onere di accertare la regolarità, veridicità e completezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari, pena la responsabilità per il pagamento del tributo e per i danni procurati all’erario nel caso di infedele dichiarazione qualora fossero a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell’infedeltà; tale responsabilità sussiste quando essi stessi, e non l’importatore, abbiano fornito i dati o prodotto i documenti in base ai quali è stata redatta la dichiarazione.

    Gli obblighi di verifica dello spedizioniere e la sua responsabilità per l’infedeltà della dichiarazione vanno letti in conformità alla disciplina unionale; la responsabilità rileva quando lo spedizioniere, essendo o dovendo ragionevolmente essere a conoscenza dell’infedeltà, abbia fornito egli stesso i dati o prodotto i documenti utilizzati.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11

    La responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto è configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità dei dati e/o della irregolarità dei documenti (Reg. Comunitario Doganale n. 2913 del 1992, art. 201).

    La Corte ha rigettato anche la censura fondata sulla disciplina generale delle sanzioni amministrative, ritenendo che la responsabilità dello spedizioniere non possa essere ricavata dalla sola qualità di rappresentante diretto e resti subordinata alla sua personale partecipazione all’infedeltà. La sentenza non enuncia una distinta interpretazione dell’art. 11.

Massime di principio

  • Nella rappresentanza doganale diretta, in cui il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore, l’obbligazione doganale grava normalmente sull’importatore; la sola qualità di spedizioniere dichiarante diretto non determina la responsabilità solidale per l’infedeltà della dichiarazione.
  • Lo spedizioniere che agisce in rappresentanza diretta può essere chiamato a rispondere in solido quando abbia personalmente fornito i dati o i documenti utilizzati per la dichiarazione e ne conoscesse, o dovesse ragionevolmente conoscerne, l’erroneità o irregolarità.
  • La prova della partecipazione personale dello spedizioniere all’infedeltà della dichiarazione, nei termini richiesti dalla disciplina unionale e nazionale, incombe sull’Amministrazione doganale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.