Sentenza n. 1389/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 782/2025 del Tribunale di Torino “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino relativa all'ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a tempo determinato o precario
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 782/2025 del Tribunale di Torino, avente ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a tempo determinato o precario. Prima dell'udienza camerale dell'11 giugno 2026, il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza e ha chiesto la condanna del Ministero alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa del ricorrente mediante l'avvenuta ottemperanza della sentenza. Il Ministero è stato condannato, quale parte virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato, se dovuto. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato con riguardo all'onere del contributo unificato, dovuto solo se previsto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale prima della decisione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adempimento dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
- La condanna alle spese può comprendere la distrazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
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