Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1389/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 782/2025 del Tribunale di Torino “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.

Giustizia amministrativa202600356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino relativa all'ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a tempo determinato o precario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 782/2025 del Tribunale di Torino, avente ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a tempo determinato o precario. Prima dell'udienza camerale dell'11 giugno 2026, il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza e ha chiesto la condanna del Ministero alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa del ricorrente mediante l'avvenuta ottemperanza della sentenza. Il Ministero è stato condannato, quale parte virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato, se dovuto. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato con riguardo all'onere del contributo unificato, dovuto solo se previsto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale prima della decisione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adempimento dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
  • La condanna alle spese può comprendere la distrazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.