Sentenza n. 1715/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3065/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che ordinava l'assegnazione della Carta docenti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 3065/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Il giudicato aveva condannato il Ministero a corrispondere complessivamente euro 1.000,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La ricorrente ha chiesto anche la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, conteneva soltanto il riferimento al riconoscimento del diritto alla Carta docenti e alla legge n. 107/2015, senza indicare il TAR competente né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. La ricorrente non era presente in camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale idonea. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale contenente elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura generica può beneficiare dell'attenuazione del requisito di specialità quando sia apposta in calce o a margine del ricorso in un contesto documentale unitario; tale eccezione non opera, invece, per una procura su foglio separato e analogico successivamente trasformata in copia informatica e depositata insieme al ricorso nativo digitale, se il suo testo non identifica autonomamente la controversia. Il giudice ha inoltre escluso che l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 renda sufficiente la mera allegazione telematica della procura, poiché tale formalità certifica l'autografia della sottoscrizione ma non sostituisce l'indicazione dell'oggetto specifico del mandato né dimostra che la procura sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente e non ha innovato il quadro normativo. Il Collegio ha ritenuto che la mancata presenza del difensore in camera di consiglio escludesse l'obbligo di concedere il termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. per controdedurre sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora richiesta dalla ricorrente nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato in epigrafe quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di "procura speciale".
La procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto; la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: [...] quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.
La disposizione adatta la procura al processo telematico e consente di considerarla apposta in calce ai fini della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata identifichi autonomamente la controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; secondo il giudice, non è necessario quando il difensore non sia presente in udienza o camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei vizi della rappresentanza processuale non è applicabile al difetto originario della procura speciale richiesto a pena di inammissibilità nel processo amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto un indirizzo interpretativo meno prudente tra orientamenti già esistenti.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per sottolineare l'obbligatorietà, salvo eccezioni, della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di una procura adeguatamente specifica.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale disposizione in base alla quale è stata attestata la formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Milano.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata dal ricorso, redatta su supporto analogico e poi depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non è idonea se il suo contenuto non consente autonomamente di identificare la specifica controversia.
- La qualificazione della procura separata come procura apposta in calce ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico non esonera dall'obbligo di specificità del mandato: l'allegazione telematica della copia informatica attesta l'autografia della sottoscrizione, ma non sostituisce l'indicazione dell'oggetto concreto del giudizio.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto, né la mera allegazione telematica della procura dimostra la sua anteriorità o contestualità rispetto all'elaborazione del ricorso.
- Il difetto originario della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto per la genericità della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, esistessero già orientamenti interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno di tali orientamenti non determina, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
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