Cassazione Civile, Ordinanza n. 20591/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della relativa accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che, a sua volta, aveva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in seguito alla definizione della lite fiscale relativa a un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005. Nel corso del giudizio di cassazione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; l'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure proposte contro la sentenza impugnata.
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