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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28455/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare carceraria in esecuzione, per mancato avviso al difensore di fiducia (Avv. Giovanna Cacciapuoti) dell'interrogatorio di garanzia svoltosi il 15/02/2022. Il ricorrente sostiene che la nomina fiduciaria dell'Avv. Giovanna Cacciapuoti era avvenuta il 14/02/2022 e trasmessa dall'Ufficio Matricola via PEC lo stesso giorno, ma non fu avvisata dell'interrogatorio; durante l'interrogatorio l'imputato nominò poi un ulteriore difensore di fiducia (Avv. Giovanni Cacciapuoti) e non sollevò alcuna eccezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il diritto del difensore di fiducia a ricevere avvisi è collegato alle specifiche situazioni procedurali e che, in mancanza di disposizioni specifiche, l'onere di fornire al difensore le informazioni necessarie grava sull'imputato. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione al primo difensore sia stata di fatto sanata perché l'imputato non lamentò la mancata comunicazione e nominò un altro difensore che non eccepì; la giurisprudenza consolidata considera sanata la nullità se l'indagato rinuncia implicitamente all'assistenza del difensore non avvisato accettando altro legale e non opponendo eccezioni. Perciò nessuna inefficacia della misura cautelare è stata riconosciuta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter Disp. Att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al diritto del difensore di partecipare agli atti; la Corte osserva che il diritto di ricevere avvisi è collegato alla situazione procedurale e che l'onere di fornire informazioni al difensore ricade sull'imputato in mancanza di disposizioni specifiche.

  • art. 294, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma a pena di nullità relativa alla partecipazione del difensore; la Corte ha ritenuto che la violazione lamentata non abbia determinato l'invalidità dell'atto perché sanata dalle circostanze (rinuncia implicita/nomina di altro difensore senza eccezioni).

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere l'inefficacia della misura cautelare a seguito di nullità dell'interrogatorio; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la nullità è stata ritenuta sanata.

  • art. 94, comma 1-ter Disp. Att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'adempimento informativo verso l'istituto penitenziario: la Corte dispone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 19993 del 17/01/2020; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018

    Precedenti citati a sostegno del principio che l'effetto della nomina di difensore di fiducia dipende dalla situazione procedurale e che l'onere di comunicazione delle informazioni rilevanti può ricadere sull'imputato.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 47374 del 06/10/2014

    Precedente richiamato per il principio secondo cui l'omessa comunicazione al difensore di fiducia è sanata se l'indagato rinuncia all'assistenza di quel difensore accettando essere assistito da un difensore d'ufficio e quest'ultimo non eccepisce; principio esteso dalla Corte al caso di nomina successiva di altro difensore di fiducia senza deduzioni.

Massime di principio

  • Il diritto del difensore di fiducia a ricevere avvisi è condizionato dalla situazione procedurale: in mancanza di disposizioni specifiche, l'imputato ha l'onere di fornire al difensore le informazioni necessarie per l'espletamento del mandato.
  • L'omessa comunicazione di un avviso al difensore di fiducia non determina automaticamente l'annullamento dell'atto se l'imputato non eccepisce la mancanza e accetta, espressamente o implicitamente, l'assistenza di un altro difensore (di ufficio o di fiducia nominato contestualmente).
  • Per preservare un vizio procedurale derivante dalla mancata comunicazione al difensore è necessario sollevare l'eccezione tempestivamente; il comportamento dell'imputato e del difensore intervenuto può sanare la violazione.
  • La richiesta di inefficacia della misura cautelare basata sulla nullità dell'interrogatorio richiede la dimostrazione che la nullità non sia stata sanata secondo i principi giurisprudenziali; altrimenti la misura rimane efficace.
  • In situazioni con termini ristretti (es. interrogatorio di garanzia) è particolarmente rilevante per l'imputato assicurarsi che il difensore designato sia effettivamente avvisato o, se necessario, eccepire immediatamente la mancata comunicazione per evitare la perdita del vizio.

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