Tribunale, Sentenza T-557/24
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 24 September 2025. — Confrasilvas - Construções S. A. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark Confrasilvas – Earlier sign Confrasilvas – Relative ground for refusal – Use in the course of trade of a sign of more than mere local significance – Article 8(4) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-557/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Confrasilvas – Construções, S. A. contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato accoglimento all’opposizione contro il marchio UE "Confrasilvas". La Corte rileva che la ricorrente non ha dimostrato un uso del segno anteriore di significatività più che locale, requisito indispensabile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. Conseguentemente, non era necessario esaminare il profilo del diritto portoghese a vietare l’uso del segno.
Opposizione a marchio UE respinta: non è provato l’uso del segno anteriore "Confrasilvas" nel commercio di significatività più che locale ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il Board of Appeal dell’EUIPO abbia errato nel ritenere non dimostrato l’uso nel corso del commercio, di significatività più che locale, del segno anteriore non registrato "Confrasilvas"; se abbia omesso di considerare il rapporto di gruppo e tutta la prova prodotta; e se, una volta escluso tale requisito, fosse comunque tenuto a esaminare il potere di vietare l’uso del segno secondo il diritto portoghese.
Principio di diritto
Ai fini dell’opposizione ex articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, le quattro condizioni previste dalla norma sono cumulative: se il titolare del segno anteriore non dimostra, con prove ammissibili e pertinenti, un uso nel corso del commercio di significatività più che locale del segno, l’opposizione fallisce e non occorre esaminare se il diritto nazionale conferisca anche il potere di vietare l’uso del marchio successivo. Inoltre, davanti al Tribunale non sono ammissibili elementi di prova nuovi, salvo che non servano a contrastare argomenti sorti per la prima volta nella decisione impugnata e ciò sia specificamente dedotto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione al marchio UE "Confrasilvas" per segno anteriore non registrato
Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione Settima, si pronuncia su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Confrasilvas – Construções, S. A. contro una decisione del Board of Appeal dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE denominativo. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, fondato sull’esistenza di un segno anteriore non registrato usato nel commercio.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Nel 2022 Riccardo Zizioli aveva depositato domanda di registrazione del marchio UE "Confrasilvas" per servizi della classe 37 connessi, tra l’altro, a costruzione, installazione, manutenzione, riparazione ed estrazione. Confrasilvas – Construções, S. A. e Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A. avevano proposto opposizione sulla base di denominazioni sociali portoghesi e dell’uso del trade name "Confrasilvas" in vari Stati membri.
Successivamente, l’opponente aveva precisato davanti all’EUIPO di proseguire il procedimento solo sulla base del segno "Confrasilvas" usato nel corso del commercio. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione e il Board of Appeal aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato l’uso del segno di significatività più che locale.
Questione giuridica
Il ricorso era fondato su un unico motivo di diritto, articolato in due censure:
- errore nella valutazione della prova sull’uso del segno anteriore nel corso del commercio di significatività più che locale;
- omesso esame del potere di vietare l’uso del marchio successivo in base al diritto portoghese.
In via preliminare, EUIPO contestava l’ammissibilità di diversi allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
Ammissibilità delle prove nuove dinanzi al Tribunale
Il Tribunale ricorda che il suo sindacato sugli atti delle commissioni di ricorso dell’EUIPO è limitato alla legalità della decisione impugnata e deve essere compiuto nel contesto fattuale e giuridico esistente davanti alla commissione di ricorso. Ne deriva che elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale sono, in linea di principio, inammissibili, perché non possono alterare l’oggetto della controversia e non consentono un riesame dei fatti.
Il Tribunale aggiunge che la ricorrente non aveva neppure indicato quali specifici argomenti nuovi contenuti nella decisione impugnata avrebbero giustificato la produzione di nuovi elementi probatori. Gli allegati A.8-A.26 sono quindi dichiarati inammissibili.
Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001: condizioni cumulative
Il Tribunale ribadisce la struttura della norma: il titolare di un marchio non registrato o di un altro segno usato nel commercio può opporsi alla registrazione di un marchio UE solo se ricorrono cumulativamente quattro condizioni:
- uso nel corso del commercio;
- significatività più che locale;
- acquisto del diritto secondo la legge dello Stato membro in cui il segno è stato usato prima della domanda del marchio UE;
- facoltà, secondo tale legge nazionale, di vietare l’uso del marchio successivo.
Le prime due condizioni si interpretano alla luce del diritto dell’Unione, le ultime due secondo il diritto nazionale applicabile.
Valutazione della prova sull’uso del segno anteriore
Nel merito, il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso. La documentazione prodotta non dimostrava che il segno "Confrasilvas" fosse stato usato dalla ricorrente in modo rilevante oltre l’ambito locale. In particolare:
- i bilanci annuali di Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A. non erano ripartiti per società, Paese o regione e non permettevano di attribuire fatturato alla ricorrente;
- le fotografie di cantieri in Spagna, Portogallo e Francia relative a "Grupo Confrasilvas" erano per lo più prive di data;
- un’altra serie di documenti riguardava una società diversa e attività risalenti a periodi molto anteriori alla data rilevante, 15 giugno 2022;
- mancava qualsiasi contratto concluso dalla ricorrente con terzi relativo a lavori e servizi di costruzione.
Il Tribunale osserva anche che la ricorrente, nel ricorso, si era limitata a rinvii generici alla documentazione amministrativa senza spiegare in modo preciso come essa potesse infirmare la conclusione dell’EUIPO.
Inutilità della censura sul diritto portoghese
Quanto alla seconda censura, il Tribunale afferma che, poiché una delle condizioni cumulative dell’articolo 8, paragrafo 4, non era soddisfatta, non occorreva esaminare se il diritto portoghese attribuisse alla ricorrente il potere di vietare l’uso del segno e quindi di opporsi alla registrazione del marchio successivo. La censura è pertanto respinta come inconferente.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le parti sopportano le proprie spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non ha avuto luogo.
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