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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29384/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Filippelli aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato su modulo prestampato con integrazioni a penna (indicando fra l'altro di risiedere "dei genitori quale ospite"). Il Tribunale, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002, gli aveva chiesto entro 30 giorni la certificazione reddituale propria e dei familiari conviventi. Filippelli fornì solo la certificazione dei suoi redditi; il Tribunale dichiarò inammissibile l'istanza. L'interessato propose opposizione al Tribunale che la rigettò come tardiva (oltre il termine di 20 giorni) e infondata sul merito (mancata produzione dei redditi dei familiari conviventi). In Cassazione il ricorrente dedusse: (i) errata applicazione del termine per impugnare (sosteneva 30 giorni ex art.170 DPR/115 e art.15 D.Lgs.150/2011); (ii) illegittima richiesta dei redditi dei familiari poiché aveva autocertificato di non convivere; (iii) violazione del contraddittorio e dei limiti dell'art.79 DPR 115/2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato, assorbendo gli altri motivi nel primo. Ha ritenuto che l'art.99 DPR 115/2002 comprenda anche il provvedimento di inammissibilità e che contro di esso operi il termine di venti giorni dalla comunicazione; pertanto il ricorso presentato il 17/02/2021 era tardivo rispetto alla comunicazione del 20/01/2021. Ha confermato la correttezza della procedura del Tribunale di Crotone nella richiesta di integrazione documentale e la legittimità della dichiarazione di inammissibilità per mancata produzione dei redditi dei familiari conviventi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 97

    Prevede che il magistrato motivi e comunichi il provvedimento sull'istanza; la Corte riconosce che l'inammissibilità deve essere motivata e comunicata secondo questa norma.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99

    La Corte interpreta l'art.99 in senso estensivo: comprende sia il decreto di rigetto sia il decreto di inammissibilità ed fissa il termine per proporre ricorso in 20 giorni dalla comunicazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79, comma 3

    Consente al giudice di richiedere integrazioni documentali (certificazioni reddituali) e prevede l'inammissibilità dell'istanza se la documentazione non viene fornita nei termini; la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione richiesta.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76, comma 2

    Regola le autocertificazioni e le conseguenze della loro incompletezza; la Corte ha confermato che, in presenza di dati ambigui (es. "ospite" scritto a penna), il Tribunale può richiedere documentazione sui familiari e i loro redditi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 170

    Richiamato dal ricorrente per sostenere termine di 30 giorni: la Corte non ha condiviso tale lettura come prevalente rispetto all'art.99 e all'ambito dell'impugnazione dell'inammissibilità.

  • D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, art. 15

    Norma richiamata sul processo speciale per onorari: la Corte chiarisce che il rinvio alla disciplina speciale non modifica il termine di 20 giorni previsto dall'art.99 per l'impugnazione del provvedimento di inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 702-bis e ss.

    Ramo processuale sulla liquidazione degli onorari; la Corte utilizza la disciplina attuale per spiegare continuità e differenze con la precedente normativa speciale ma conferma la prevalenza delle regole applicabili al procedimento accessorio.

  • Codice di procedura civile, art. 101, comma 2

    Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio: la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dal rigetto per tardività e infondatezza del primo motivo, senza accogliere una violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere impugnato ex art.99 DPR 115/2002 e contro di esso decorre il termine di 20 giorni dalla comunicazione.
  • Se il giudice, ai sensi dell'art.79 DPR 115/2002, chiede integrazioni documentali (es. certificazioni reddituali), l'omessa produzione nel termine comporta l'inammissibilità dell'istanza; pertanto occorre fornire integralmente la documentazione richiesta, compresi i redditi dei familiari conviventi, quando richiesti.
  • Annotazioni manoscritte o formulazioni ambigue nel modulo di richiesta del patrocinio possono giustificare la richiesta di chiarimenti/documenti da parte del giudice; per evitare problemi conviene compilare chiaramente il modulo e allegare fin da subito le certificazioni reddituali rilevanti.
  • La dichiarazione di inammissibilità può essere riformata con ricorso: se il ricorso è accolto, l'ammissione si riconosce con efficacia dalla prima istanza; se non si impugna o l'impugnazione è tardiva, il richiedente può riproporre l'istanza ma l'ammissione decorrerà dalla nuova presentazione.
  • In situazioni simili, impugnare tempestivamente (entro 20 giorni dalla comunicazione) e documentare compiutamente la propria situazione reddituale e quella dei conviventi sono le misure più efficaci per evitare l'inammissibilità dell'istanza.

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