Cassazione Penale, Sentenza n. 29384/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Filippelli aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato su modulo prestampato con integrazioni a penna (indicando fra l'altro di risiedere "dei genitori quale ospite"). Il Tribunale, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002, gli aveva chiesto entro 30 giorni la certificazione reddituale propria e dei familiari conviventi. Filippelli fornì solo la certificazione dei suoi redditi; il Tribunale dichiarò inammissibile l'istanza. L'interessato propose opposizione al Tribunale che la rigettò come tardiva (oltre il termine di 20 giorni) e infondata sul merito (mancata produzione dei redditi dei familiari conviventi). In Cassazione il ricorrente dedusse: (i) errata applicazione del termine per impugnare (sosteneva 30 giorni ex art.170 DPR/115 e art.15 D.Lgs.150/2011); (ii) illegittima richiesta dei redditi dei familiari poiché aveva autocertificato di non convivere; (iii) violazione del contraddittorio e dei limiti dell'art.79 DPR 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato, assorbendo gli altri motivi nel primo. Ha ritenuto che l'art.99 DPR 115/2002 comprenda anche il provvedimento di inammissibilità e che contro di esso operi il termine di venti giorni dalla comunicazione; pertanto il ricorso presentato il 17/02/2021 era tardivo rispetto alla comunicazione del 20/01/2021. Ha confermato la correttezza della procedura del Tribunale di Crotone nella richiesta di integrazione documentale e la legittimità della dichiarazione di inammissibilità per mancata produzione dei redditi dei familiari conviventi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 97
Prevede che il magistrato motivi e comunichi il provvedimento sull'istanza; la Corte riconosce che l'inammissibilità deve essere motivata e comunicata secondo questa norma.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99
La Corte interpreta l'art.99 in senso estensivo: comprende sia il decreto di rigetto sia il decreto di inammissibilità ed fissa il termine per proporre ricorso in 20 giorni dalla comunicazione.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79, comma 3
Consente al giudice di richiedere integrazioni documentali (certificazioni reddituali) e prevede l'inammissibilità dell'istanza se la documentazione non viene fornita nei termini; la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione richiesta.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76, comma 2
Regola le autocertificazioni e le conseguenze della loro incompletezza; la Corte ha confermato che, in presenza di dati ambigui (es. "ospite" scritto a penna), il Tribunale può richiedere documentazione sui familiari e i loro redditi.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 170
Richiamato dal ricorrente per sostenere termine di 30 giorni: la Corte non ha condiviso tale lettura come prevalente rispetto all'art.99 e all'ambito dell'impugnazione dell'inammissibilità.
D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, art. 15
Norma richiamata sul processo speciale per onorari: la Corte chiarisce che il rinvio alla disciplina speciale non modifica il termine di 20 giorni previsto dall'art.99 per l'impugnazione del provvedimento di inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 702-bis e ss.
Ramo processuale sulla liquidazione degli onorari; la Corte utilizza la disciplina attuale per spiegare continuità e differenze con la precedente normativa speciale ma conferma la prevalenza delle regole applicabili al procedimento accessorio.
Codice di procedura civile, art. 101, comma 2
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio: la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dal rigetto per tardività e infondatezza del primo motivo, senza accogliere una violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere impugnato ex art.99 DPR 115/2002 e contro di esso decorre il termine di 20 giorni dalla comunicazione.
- Se il giudice, ai sensi dell'art.79 DPR 115/2002, chiede integrazioni documentali (es. certificazioni reddituali), l'omessa produzione nel termine comporta l'inammissibilità dell'istanza; pertanto occorre fornire integralmente la documentazione richiesta, compresi i redditi dei familiari conviventi, quando richiesti.
- Annotazioni manoscritte o formulazioni ambigue nel modulo di richiesta del patrocinio possono giustificare la richiesta di chiarimenti/documenti da parte del giudice; per evitare problemi conviene compilare chiaramente il modulo e allegare fin da subito le certificazioni reddituali rilevanti.
- La dichiarazione di inammissibilità può essere riformata con ricorso: se il ricorso è accolto, l'ammissione si riconosce con efficacia dalla prima istanza; se non si impugna o l'impugnazione è tardiva, il richiedente può riproporre l'istanza ma l'ammissione decorrerà dalla nuova presentazione.
- In situazioni simili, impugnare tempestivamente (entro 20 giorni dalla comunicazione) e documentare compiutamente la propria situazione reddituale e quella dei conviventi sono le misure più efficaci per evitare l'inammissibilità dell'istanza.
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