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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05862/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una gara pubblica per la stipula di una convenzione-quadro triennale avente ad oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo per le aziende sanitarie lombarde. La società ricorrente aveva impugnato il bando e gli atti di aggiudicazione deducendo vizi relativi all’articolazione e al dimensionamento dei lotti, alla mancata previsione del vincolo di aggiudicazione e alla mancata verifica del carattere sovrabbondante del raggruppamento aggiudicatario. Il Consiglio di Stato, riformando il TAR, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione e interesse, ritenendo che la ricorrente, pur non essendo una PMI, dovesse dimostrare la concreta incidenza lesiva dell’assetto di gara sulla propria sfera giuridica e che tale prova non fosse stata fornita. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 103 e 111 Cost., 360 e 362 c.p.c., 1, 2 e 110 c.p.a., nonché degli artt. 47 CDFUE, 19 TFUE, 6 e 13 CEDU e della disciplina eurounitaria sugli appalti, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe illegittimamente negato tutela giurisdizionale e compiuto un diniego di giurisdizione, poiché l’interesse a ricorrere sarebbe stato anche strumentale al rinnovo della gara e non richiederebbe la dimostrazione di una lesione concreta nei termini affermati dalla sentenza impugnata. Ha chiesto, in subordine, anche la rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno qualificato la censura come diretta a contestare non un rifiuto di giurisdizione, ma un asserito error in iudicando del Consiglio di Stato nell’esercizio della giurisdizione, consistente nella declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse. La Corte ha ribadito che il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non estendendosi agli errori interni, neppure se determinano la mancata decisione nel merito o si assumono contrari al diritto dell’Unione. È stata esclusa anche la possibilità di sollevare una nuova questione pregiudiziale, essendo già chiarito dalla giurisprudenza UE che il diritto dell’Unione non impone un ulteriore grado di ricorso contro le decisioni del supremo giudice amministrativo e che la violazione del diritto UE da parte di quest'ultimo non si traduce, di per sé, in eccesso di potere giurisdizionale. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del riparto di giurisdizione, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata

  • art. 111 Cost.

    il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è ammesso solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per errori interni del giudice speciale

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso alle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione nei soli casi ammessi dal sistema

  • art. 1 c.p.a.

    richiamato tra le norme del processo amministrativo invocate dal ricorrente

  • art. 2 c.p.a.

    richiamato tra le norme del processo amministrativo invocate dal ricorrente

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato tra le norme del processo amministrativo invocate dal ricorrente

  • art. 47 CDFUE

    invocato a sostegno dell’effettività della tutela giurisdizionale, ma non idoneo a mutare i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni del Consiglio di Stato

  • art. 1, par. 1 e 3, dir. 21 dicembre 1989, n. 665

    richiamato come norma europea sulla tutela giurisdizionale effettiva, ma ritenuto non tale da imporre un ulteriore rimedio di impugnazione

  • art. 51 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato per la suddivisione dell’appalto in lotti e per la finalità di favorire l’accesso delle PMI

  • art. 267 TFUE

    richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenuta inammissibile nel caso concreto

  • artt. 19, par. 1, TFUE

    invocati dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale e dell’effettività dei diritti UE

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati dal ricorrente come parametri di effettività della tutela

  • d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Codice dei contratti pubblici

    richiamato nel contesto della disciplina della suddivisione in lotti della gara

Massime di principio

  • Il rimedio per motivi attinenti alla giurisdizione è esperibile solo quando il giudice speciale abbia oltrepassato i limiti esterni della propria giurisdizione, cioè affermando o negando la giurisdizione in modo da invadere la sfera del legislatore o di altra giurisdizione; non vi rientrano gli errori di interpretazione o di applicazione delle norme processuali e sostanziali interne.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o interesse, anche se ritenuta errata, integra un errore interno nell’esercizio della giurisdizione e non un diniego di giurisdizione.
  • La mancata decisione sul merito per effetto di una valutazione preliminare di rito non trasforma automaticamente l’errore del giudice in eccesso di potere giurisdizionale.
  • La violazione del diritto dell’Unione europea o della CEDU da parte del giudice supremo della giurisdizione speciale non è, di per sé, motivo inerente alla giurisdizione deducibile davanti alle Sezioni Unite; essa resta un error in iudicando o in procedendo.
  • L’effettività della tutela giurisdizionale è assicurata quando l’ordinamento prevede un rimedio pieno dinanzi ai giudici amministrativi di merito e al giudice amministrativo di vertice; il diritto UE non impone necessariamente un ulteriore grado di ricorso davanti alla Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato.
  • La mera deduzione di un interesse al rinnovo della gara o di una possibile utilità competitiva non basta, in sé, a convertire una contestazione sulla legittimazione o sull’interesse ad agire in un vizio di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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