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Sentenza

Sentenza n. 13004/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 19 agosto 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Questura di Roma e dal Ministero dell’Interno sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato al difensore che l’istanza era stata validata il 7 maggio 2026 e che il titolo autorizzativo sarebbe stato consegnato all’interessato decorsi quaranta giorni. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse a ottenere una pronuncia sull’illegittimità del silenzio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’istanza amministrativa era stata validata e il titolo autorizzativo risultava in corso di consegna, facendo venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione sul silenzio. Alle parti è stato dato avviso della possibile improcedibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda e della definizione in rito. Poiché il ricorrente era stato ammesso al gratuito patrocinio, il TAR ha liquidato in favore del difensore la somma di euro 632,27, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato utilizzato per dare alle parti avviso del possibile profilo di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione della controversia.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Ha determinato la riduzione del compenso spettante al difensore per la prestazione resa in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 4, commi 4 e 9, d.m. n. 147/2022

    Ha giustificato le riduzioni applicate al compenso tabellare in ragione dell’assenza di specifiche questioni e dell’improcedibilità del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta definizione dell’istanza amministrativa e il venir meno dell’utilità concreta e attuale della pronuncia determinano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e il giudice rileva una possibile causa di improcedibilità, deve essere dato alle parti il relativo avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. prima della definizione del giudizio.
  • La definizione in rito della controversia per sopravvenuto difetto di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando l’esito dipende dall’evoluzione intervenuta nel corso del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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