Sentenza n. 13004/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 19 agosto 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Questura di Roma e dal Ministero dell’Interno sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato al difensore che l’istanza era stata validata il 7 maggio 2026 e che il titolo autorizzativo sarebbe stato consegnato all’interessato decorsi quaranta giorni. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse a ottenere una pronuncia sull’illegittimità del silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’istanza amministrativa era stata validata e il titolo autorizzativo risultava in corso di consegna, facendo venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione sul silenzio. Alle parti è stato dato avviso della possibile improcedibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda e della definizione in rito. Poiché il ricorrente era stato ammesso al gratuito patrocinio, il TAR ha liquidato in favore del difensore la somma di euro 632,27, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73 c.p.a.
È stato utilizzato per dare alle parti avviso del possibile profilo di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione della controversia.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Ha determinato la riduzione del compenso spettante al difensore per la prestazione resa in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 4, commi 4 e 9, d.m. n. 147/2022
Ha giustificato le riduzioni applicate al compenso tabellare in ragione dell’assenza di specifiche questioni e dell’improcedibilità del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta definizione dell’istanza amministrativa e il venir meno dell’utilità concreta e attuale della pronuncia determinano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e il giudice rileva una possibile causa di improcedibilità, deve essere dato alle parti il relativo avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. prima della definizione del giudizio.
- La definizione in rito della controversia per sopravvenuto difetto di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando l’esito dipende dall’evoluzione intervenuta nel corso del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →