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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41838/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palumbo impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva annullato il decreto del GIP di Foggia che aveva rifiutato l'applicazione di misure cautelari e aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di devastazione (artt.110, 112 n.1), 419 c.p.). I motivi principali del ricorso in Cassazione erano: 1) incompetenza del Tribunale del riesame (sosteneva che, essendo stato fissato il giudizio preliminare, il potere cautelare fosse perento ex art.279 c.p.p. e pertanto il fascicolo fosse di competenza del GIP di Foggia); 2) violazione dell'art.274 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione sulla mancanza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e sulla sproporzione della misura (si contestava l'assenza di elementi nuovi e recenti che giustificassero la prognosi di pericolo e la mancata applicazione di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari). Il contesto fattuale riguarda la sommossa del 9 marzo 2020 nella casa circondariale di Foggia e le condotte attribuite a Palumbo ricavate da filmati di videosorveglianza e relazioni della Polizia penitenziaria (salita sul tetto dell'ufficio demaniale, danneggiamenti, incendio nell'ufficio matricola).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza, chiarendo che la decisione sul riesame ed sull'appello delle ordinanze cautelari spetta al tribunale del riesame ai sensi dell'art.310 co.2 c.p.p. richiamante l'art.309 co.7 c.p.p.; il principio che "il potere cautelare segue il fascicolo" riguarda soltanto la radicazione della competenza al momento della presentazione della domanda. Sulle questioni sostanziali, la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale di Bari dell'art.274 lett. c) c.p.p.: il pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza né la specifica occasione di delinquere, ma una valutazione prognostica sincretica (modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale) che può giustificare la misura anche a distanza temporale dai fatti. Il Tribunale aveva inoltre adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi e dell'attualità e concretezza del pericolo, valorizzando la gravità e la sistematicità delle condotte, i precedenti penali e il ruolo attivo di Palumbo nella sommossa. La Corte ha inoltre escluso che il contesto pandemico legittimi di per sé le condotte, osservando che la pandemia è mera occasione e riguarda l'intero territorio nazionale. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato alle spese e disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    norma sostanziale indicata nella contestazione; la sentenza fa riferimento ai reati ascritti nell'imputazione provvisoria

  • art. 112 n.1) cod. pen.

    riferimento al capo d'imputazione che include la concausa/partecipazione; usato per descrivere i reati contestati

  • art. 419 cod. pen.

    norma che disciplina il reato di devastazione e saccheggio, oggetto dell'imputazione

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    norma che consente l'applicazione di misure cautelari quando sussiste pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; la Corte interpreta il requisito del pericolo di reiterazione in senso ampio (comprende reati analoghi per bene tutelato e modalità esecutive) e precisa che l'attualità non richiede imminenza

  • art. 275 comma 1 cod. proc. pen.

    richiamata nella discussione sulla proporzionalità delle misure; obbliga il giudice a valutare l'adeguatezza della misura in relazione alla gravità

  • art. 279 cod. proc. pen.

    norma evocata dalla difesa per sostenere il perimento del potere cautelare; la Corte la esclude come fonte di incompetenza nel caso di specie, spiegando che non si applica alla decisione del tribunale del riesame

  • art. 309 comma 7 cod. proc. pen.

    richiamato dall'art.310; stabilisce principi di competenza e viene usato per affermare la competenza del tribunale del riesame

  • art. 310 comma 2 cod. proc. pen.

    norma che attribuisce la decisione sul riesame e sull'appello delle ordinanze cautelari al tribunale del riesame; la Corte la applica per dichiarare competente il Tribunale di Bari

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza

Massime di principio

  • La competenza a decidere sul riesame e sull'appello delle ordinanze cautelari spetta al tribunale del riesame (art.310 c.p.p.), indipendentemente dall'esistenza di atti successivi sul fascicolo, salvo che non emerga diversa previsione normativa.
  • Il pericolo di reiterazione ai fini dell'art.274 lett. c) c.p.p. va interpretato in senso prospettico e sincretico: non richiede l'imminenza di una nuova occasione delittuosa, ma una valutazione prognostica basata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale; possono essere considerate anche fattispecie non identiche ma omogenee per bene giuridico e modalità esecutive.
  • L'attualità del pericolo non equivale a immediatezza; è sufficiente che sussista una continuità del periculum libertatis ragionevolmente apprezzabile al tempo della decisione, anche in assenza di eventi recentissimi, purché la prognosi sia motivata e fondata su elementi concreti.
  • La pandemia o fattori straordinari che abbiano costituito occasione dei fatti non giustificano automaticamente le condotte illecite; il contesto può essere valutato ma non annulla la responsabilità penale né la possibile applicazione di misure cautelari.
  • Nella scelta della misura cautelare il giudice deve applicare il criterio di adeguatezza e proporzionalità previsto dall'art.275 c.p.p.; tuttavia, se la gravità delle condotte, i precedenti e il ruolo avuto dall'indagato giustificano la prognosi di pericolo, la misura più afflittiva può essere ritenuta necessaria e proporzionata.
  • La valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari può fondarsi su elementi di natura tecnica (filmati, relazioni degli agenti) e su una valutazione del profilo personale dell'indagato; la Corte di legittimità autorizza una motivazione che colleghi tali elementi alla probabilità di reiterazione.

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