Sentenza del 16/01/2020 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IMU - Valenza di rendita accertata in precedente giudizio- Decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 per insufficiente versamento su più fabbricati e aree edificabili; dedotte nullità dell'avviso per errata indicazione delle modalità di impugnazione e carenza di motivazione, e contestazioni puntuali sulle rendite catastali e sui valori attribuiti dal Comune (omessa notificazione di variazione di rendita, decorrenza della rendita accertata in giudizio, determinazione dei valori delle aree fabbricabili e corretta applicazione degli indici di edificabilità).
La decisione
La Commissione d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella sostanza: respinti gli appelli principale e incidentale e compensate le spese. Sono stati confermati i punti favorevoli al contribuente decisi in primo grado (in particolare per le unità C-2, C-6 e C-7), rigettati i profili in cui il contribuente non aveva fornito adeguata prova (es. mancata dimostrazione di valore di mercato diverso per alcune aree). Sul punto delle notifiche delle variazioni catastali si è ritenuto che la variazione sia efficace solo dalla notificazione (art.75 L.342/2000) e che l'amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova della notifica; quanto alla rendita accertata in giudizio e confermata in Cassazione per un immobile (C-3), la Corte ha ritenuto che la rendita definitiva si riferisca all'anno cui l'accertamento attiene (2011 nel caso), non alla data di pubblicazione della sentenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 75 L. 342/2000
A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita
La notificazione è la condizione di efficacia della variazione catastale; la conoscibilità per altre vie non è equivalente e la PA ha l'onere di provare la notificazione
art. 59 comma 1 lett. g) d.lgs. 446/1997
Consente ai Comuni di determinare periodicamente valori venali di mercato per aree edificabili per finalità ICI/IMU; tali determinazioni non impediscono al contribuente di contestare giudizialmente la congruità del valore
Cass. n. 11245/2015
Giurisprudenza richiamata per sostenere che la rettifica della rendita quale correzione di un errore nella quantificazione può essere retroattiva rispetto all'iscrizione originaria in catasto
Sentenza Corte di Cassazione 03/12/2015
Conferma in Cassazione della rendita rideterminata in giudizio per l'immobile C-3; detta rendita è riferibile all'anno dell'accertamento, non alla pubblicazione della sentenza di legittimità
Massime di principio
- Una variazione catastale è efficace ai fini tributari solo dalla notificazione al contribuente (art. 75 L.342/2000); l'amministrazione ha l'onere di provare la notificazione, il contribuente non è tenuto a fornire prova negativa dell'omessa notifica.
- La rendita catastale definitivamente accertata in giudizio può essere riferita all'anno cui l'accertamento si riferisce (anno dell'accertamento) e non necessariamente alla data di passaggio in giudicato o pubblicazione della sentenza di legittimità.
- Le determinazioni comunali di valori venali per aree edificabili agevolano l'attività di accertamento ma non sono vincolanti in modo assoluto: il contribuente può contestarne la congruità in sede giudiziaria, purché fornisca elementi probatori positivi (stime comparativi, quotazioni di mercato, perizie).
- Se l'accertamento comunale deriva da modifiche urbanistiche o da variazioni di indici di edificabilità, bisogna valutare gli atti urbanistici effettivamente attuati e la loro portata pratica: convenzioni non attuate o varianti impugnate possono incidere sulla valutazione, ma la circostanza deve emergere dagli atti e, se non contestata, può essere ritenuta valida.
- L'onere della prova è ripartito: l'amministrazione deve provare notifiche e presupposti dei suoi atti; il contribuente che contesta valori deve fornire elementi di fatto e di mercato a sostegno della propria tesi.
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