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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza n. 540/06/15 della CTP di Cagliari, che aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo all’IVA e ad altre imposte per il 2007. Con un unico motivo ha denunciato difetto di motivazione dell’avviso e della sentenza, falsa applicazione dell’art. 38 c.c. e violazione dell’onere della prova: sosteneva che la responsabilità per i debiti tributari dell’associazione non riconosciuta gli fosse stata attribuita sulla sola base della disponibilità dei conti bancari, senza prova della sua concreta attività gestoria nel periodo. Ha inoltre dedotto di essere estraneo alla gestione per parte del 2007 e che non potesse rispondere delle condotte di altri soggetti né subentrare nei debiti da essi contratti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, con decisione del 30 novembre 2017, ha rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro l’accertamento. Ha ritenuto provata l’attività gestoria del contribuente: questi era stato presidente nel periodo d’imposta 2007 e nel 2008, quando doveva essere presentata la dichiarazione, e aveva la disponibilità dei conti dell’associazione, spendendone la ragione sociale. Ha quindi confermato la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per le obbligazioni tributarie assunte nell’attività svolta per l’associazione, indipendentemente da possibili irregolarità o avvicendamenti formali. Il contribuente è stato condannato a pagare all’Ufficio le spese del grado, liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata esclusivamente alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori.

    La responsabilità per le obbligazioni dell’associazione non riconosciuta, comprese quelle tributarie, non deriva automaticamente dalla sola carica formale. Occorre che il soggetto abbia concretamente agito per l’associazione; la disponibilità dei conti e l’effettiva gestione possono concorrere a dimostrarlo.

Massime di principio

  • Per i debiti di un’associazione non riconosciuta, la carica di rappresentante, da sola, non basta a fondare la responsabilità personale ex art. 38 c.c.; rileva l’attività concretamente svolta in nome e per conto dell’ente.
  • La disponibilità e l’uso dei conti dell’associazione, insieme alla funzione di presidente e agli altri elementi istruttori, possono dimostrare l’effettiva gestione e l’assunzione di rapporti obbligatori, anche tributari.
  • La responsabilità va collegata all’attività svolta nel periodo rilevante e non si trasferisce automaticamente per il solo avvicendamento nelle cariche. Nel caso deciso, tuttavia, il giudice ha ritenuto provata la gestione del contribuente nel periodo d’imposta e in quello successivo utile alla presentazione delle dichiarazioni.

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