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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21729/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro relativo all'inquadramento contrattuale di un dipendente addetto a una unità organizzativa di riscossione. La corte di merito aveva riconosciuto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il diritto del lavoratore all'inquadramento nell'area Quadri terzo livello dal 14/6/2013, con condanna alle differenze retributive, ritenendo che l'unità organizzativa affidata al dipendente avesse caratteristiche di "ramo di attività specialistica" e che vi fosse stata l'assegnazione stabile di almeno dieci dipendenti, requisito rilevante ai sensi del CCNL richiamato. L'ente di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 82 del CCNL di settore e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato l'unità organizzativa come ramo di attività specialistica e quindi riconosciuto indebitamente il superiore inquadramento; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2103 c.c. in relazione agli artt. 82 e 93 del CCNL e ai criteri ermeneutici contrattuali. Il resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che la notifica del ricorso per revocazione contro la sentenza d'appello aveva fatto decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione e che il successivo ricorso era stato notificato oltre tale termine.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito del ricorso, ritenendo fondata l'eccezione preliminare di tardività. Ha applicato il principio secondo cui la notificazione del ricorso per revocazione fa decorrere, per entrambe le parti, il termine breve per proporre ricorso per cassazione; l'eventuale sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. opera solo dalla comunicazione del provvedimento che la dispone e la sua durata si computa sul termine breve residuo. Nel caso concreto, tra la notifica della revocazione e la comunicazione dell'ordinanza di sospensione erano decorsi 23 giorni, residuando 37 giorni per impugnare; la sentenza resa sulla revocazione era stata poi comunicata e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 9/12/2022, quindi oltre la scadenza del termine breve. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 82 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Equitalia Spa, Sicilia Riscossione Spa e società partecipate

    È richiamato come norma collettiva da interpretare per distinguere l'area professionale 3 dai quadri direttivi e per individuare i requisiti organizzativi e funzionali del superiore inquadramento.

  • art. 93 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Equitalia Spa, Sicilia Riscossione Spa e società partecipate

    È richiamato in rapporto all'art. 2103 c.c. per valutare il corretto inquadramento del lavoratore nel sistema classificatorio del contratto collettivo.

  • art. 1362 c.c.

    È evocato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva.

  • art. 2103 c.c.

    È denunciato come parametro sostanziale in tema di mansioni e inquadramento professionale.

  • art. 325 c.p.c.

    Individua il termine breve per l'impugnazione, applicabile anche al ricorso per cassazione nel caso di concorso con la revocazione notificata.

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione del ricorso per revocazione determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Viene richiamato per chiarire che il termine lungo non opera quando la parte abbia ricevuto notificazione della revocazione, essendo sostituito dal termine breve.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    La proposizione della revocazione non sospende di per sé il termine per cassazione; la sospensione accordata dal giudice produce effetto solo dalla comunicazione del relativo provvedimento.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    È richiamato nel ragionamento sulla sospensione del termine per impugnare in caso di revocazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È posto a base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento è impugnabile con revocazione e con ricorso per cassazione, la notificazione dell'atto di revocazione fa decorrere per la parte il termine breve per cassare, anche per l'altra parte destinataria della revocazione.
  • L'eventuale sospensione del termine per il ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. non opera automaticamente con la sola istanza, ma soltanto dalla comunicazione dell'ordinanza che la concede.
  • Nel calcolo della tempestività del ricorso per cassazione va considerato il termine breve residuo, sottraendo il tempo già decorso tra la notifica della revocazione e la comunicazione della sospensione, e sommando poi il tempo successivo alla decisione sulla revocazione fino alla notifica del ricorso.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte non esamina i motivi di merito relativi all'interpretazione del CCNL e all'inquadramento professionale.
  • La parte che propone tardivamente il ricorso per cassazione dopo la revocazione incorre nella declaratoria di inammissibilità e nella condanna alle spese, con possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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