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Sentenza

Sentenza n. 1191/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento regionale di improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto fotovoltaico da 15 MW con accumulo elettrochimico da 5 MW, da realizzare a Porto Torres, nonché gli atti presupposti e la normativa regionale applicata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società proponente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la dichiarazione regionale di improcedibilità dell’istanza di screening VIA relativa a un impianto fotovoltaico da 15 MW, con sistema di accumulo da 5 MW e opere connesse, da realizzare nelle località Biunisi e Barrabò, nel Comune di Porto Torres. L’area ricadeva nell’agglomerato industriale e, secondo la ricorrente, era area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021; parte del progetto ricadeva tuttavia anche in aree qualificate non idonee dalla legge regionale, per la prossimità a zone di interesse archeologico, la fascia costiera e aree a pericolosità idraulica Hi4. La società ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per avere applicato la prevalenza dell’inidoneità prevista dalla l.r. Sardegna 20/2024, chiedendo l’annullamento anche degli atti presupposti e sostenendo l’illegittimità costituzionale e il contrasto con il diritto dell’Unione delle disposizioni regionali rilevanti; ha inoltre chiesto, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia e, ove occorresse, l’annullamento del decreto ministeriale 21 giugno 2024. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, la ricorrente ha insistito sul fatto che la presenza di una porzione in area non idonea non impedisce in assoluto la realizzazione dell’impianto né consente di arrestare lo screening senza una valutazione concreta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto persistente l’interesse alla decisione, poiché il provvedimento di improcedibilità continuava a produrre effetti impeditivi nonostante la pronuncia costituzionale e la dichiarata intenzione regionale di riavviare il procedimento. Ha accolto il ricorso e annullato l’atto. In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, la disciplina regionale che trasformava la qualificazione di un’area come non idonea in un divieto assoluto e aprioristico era stata espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc; inoltre, il comma 7 della l.r. 20/2024 è legittimo soltanto se inteso nel senso che la parziale ricaduta in area non idonea esclude l’accesso alla procedura autorizzatoria semplificata, ma non preclude in assoluto il progetto. La decisione sulla realizzazione spetta al procedimento autorizzatorio relativo allo specifico progetto, nel quale devono essere valutati concretamente gli interessi paesaggistici e ambientali. La Regione aveva invece dichiarato improcedibile l’istanza sulla base del solo dato della parziale occupazione di aree non idonee, senza valutazione concreta e differenziata. Per effetto conformativo, la Regione deve riattivare il procedimento secondo tali criteri. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite dalla ragione accolta; non sono state disposte rimesse pregiudiziali. Spese integralmente compensate per novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna 20/2024

    Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.

    La disposizione regionale che consentiva di arrestare definitivamente il procedimento per la sola collocazione del progetto in un’area non idonea è stata dichiarata incostituzionale ed espunta dall’ordinamento ex tunc; tale qualificazione non può quindi fondare l’improcedibilità dell’istanza.

  • art. 1, comma 7, l.r. Sardegna 20/2024

    Questo Collegio osserva, ulteriormente e come correttamente esposto dalla ricorrente, che la Corte costituzionale ha altresì ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 1, comma 7, della l.r. 20/2024 soltanto se interpretato nel senso che “ […] la circostanza che un impianto insista anche su un’area dichiarata non idonea non rappresenta un impedimento assoluto alla realizzazione delle fonti rinnovabili quanto, piuttosto, l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata. Ai sensi della richiamata normativa statale, infatti, la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto. In quella sede, pertanto, dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato. Questo consente altresì di valutare il rapporto tra le due aree in concreto e di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti.”

    La ricaduta anche parziale in un’area non idonea comporta, al più, l’esclusione dalla procedura semplificata: non è un divieto assoluto di realizzazione. La decisione deve essere assunta nel procedimento autorizzatorio sul progetto concreto, bilanciando in modo effettivo gli interessi ambientali e paesaggistici.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. 199/2021

    La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).

    Il potere regionale di individuare aree non idonee non consente di stabilire divieti assoluti e aprioristici alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021

    In punto di fatto, la ricorrente ha esposto che: - l’area di impianto è localizzata all’interno dell’agglomerato Industriale di Porto Torres, di competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, e pertanto è "area idonea" ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021, in quanto "intern[a] agli impianti industriali agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

    La norma è riportata nel testo come fondamento della qualificazione dell’area interna all’agglomerato industriale come area idonea. Il TAR non decide autonomamente tale questione, ma fonda l’annullamento sulla disciplina regionale e sull’interpretazione costituzionalmente conforme del comma 7.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

    La Corte costituzionale ha dichiarato incompatibile con i parametri costituzionali indicati la previsione regionale che istituiva un divieto assoluto di realizzare impianti FER nelle aree non idonee.

  • art. 88 c.p.a.

    Al riguardo, il Collegio intende richiamare il Collegio intende richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto recentemente già osservato da questo T.A.R. (v. sentenze n.n. 14 e 60/2026)

    La disposizione è richiamata per la motivazione della sentenza mediante riferimento a precedenti dello stesso TAR; il testo non ne sviluppa una distinta interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto.
  • Quando un progetto ricade in parte in un’area idonea e in parte in un’area non idonea, la non idoneità non impedisce in assoluto la realizzazione: può escludere l’accesso alla procedura autorizzatoria semplificata, mentre la decisione sul progetto va assunta nel procedimento autorizzatorio ordinario relativo al caso concreto.
  • L’amministrazione non può dichiarare improcedibile un’istanza relativa a un impianto FER basandosi esclusivamente sulla parziale ricaduta in un’area non idonea; deve svolgere una valutazione concreta e differenziata degli interessi coinvolti, comprese le esigenze di tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette.
  • La declaratoria di incostituzionalità con efficacia ex tunc della norma regionale che fondava l’improcedibilità impedisce che tale norma continui a produrre effetti nel procedimento amministrativo; se il provvedimento ostativo conserva efficacia, permane l’interesse del destinatario a ottenerne l’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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