Sentenza n. 286/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - della nota prot. n. 2912 del 13.2.2025, con cui il Comune ha disposto di applicare il regolamento regionale n. 2/2017, in luogo del D.M. n. 1444/1968, per la monetizzazione degli standard urbanistici relativi all’intervento di recupero dell’edificio già sede dell’ “Albergo Lorenzo”; - di ogni altro atto presupposto o comunque connesso, ivi inclusi la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 27.2.2025, la convenzione rep. n. 3279 del 18.3.2025, la determinazione n. 174 del 21.3.2025, la determinazione n. 191 del 27.3.2025 ed il permesso di costruire n. 4063/21345 del 27.3.2025, nella parte in cui determinano il contributo in questione sulla base del regolamento regionale n. 2/2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale che applicava il regolamento regionale ligure n. 2/2017, anziché il D.M. n. 1444/1968, per la monetizzazione degli standard urbanistici, nonché gli atti conseguenti nella parte relativa alla quantificazione del contributo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la determinazione di euro 172.050,00 per la monetizzazione degli standard urbanistici relativi a un intervento di recupero edilizio con cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale. Ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 2, del regolamento regionale n. 2/2017, degli artt. 1 e seguenti del D.M. n. 1444/1968 e dell'art. 99 del P.U.C. comunale, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e manifesta irragionevolezza. Secondo la ricorrente, il regolamento regionale si applica ai P.U.C. di nuova formazione adottati dopo la sua entrata in vigore e alle varianti generali ancora da formare, mentre la variante generale del P.U.C. di Celle Ligure era stata adottata nel 2015, prima dell'entrata in vigore del regolamento, ed era stata dimensionata sulla base degli standard del D.M. n. 1444/1968. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo inoltre che la sottoscrizione della convenzione e il ritiro del titolo edilizio avessero comportato acquiescenza. La ricorrente ha replicato di avere sottoscritto la convenzione soltanto per superare il rifiuto comunale di procedere al rilascio del titolo, dichiarando espressamente la propria riserva di contestare la quantificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza, rilevando che la sottoscrizione della convenzione non era stata libera e incondizionata, ma era avvenuta dopo l'espressa contestazione dell'importo e a causa della necessità di ottenere il titolo edilizio. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso. L'intervento, comportando incremento del carico urbanistico, rendeva dovuta la cessione delle aree per gli standard; poiché tali aree erano irreperibili, era legittima la monetizzazione sostitutiva prevista dall'art. 99 delle norme di attuazione del P.U.C. Tuttavia, per la quantificazione doveva applicarsi il D.M. n. 1444/1968 e non il regolamento regionale n. 2/2017. L'art. 1, comma 2, del regolamento regionale limita infatti l'applicazione della nuova disciplina ai P.U.C. di nuova formazione adottati dopo la sua entrata in vigore e alle varianti ai P.U.C. vigenti aventi a oggetto la revisione integrale del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici, da adottare successivamente. Poiché il P.U.C. comunale risaliva al 1999 e la variante generale era stata adottata nel 2015, essa era già in itinere al momento dell'entrata in vigore del regolamento e restava soggetta alla disciplina precedente. Il Collegio ha inoltre valorizzato la relazione tecnica allegata alla delibera regionale di approvazione della variante, dalla quale risultava che gli standard erano stati dimensionati secondo il D.M. n. 1444/1968. È stata quindi annullata la nota comunale e, nelle parti di interesse, gli atti conseguenti. Il Comune dovrà ricalcolare la monetizzazione applicando il D.M. n. 1444/1968 e restituire quanto versato in eccedenza, con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, regolamento regionale Liguria n. 2/2017
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano: 1. ai P.U.C. di nuova formazione che siano adottati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento; 2. alle varianti ai P.U.C. vigenti che abbiano ad oggetto la revisione integrale del sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d’uso pubblico.
La disciplina regionale sui nuovi standard si applica agli strumenti urbanistici di nuova formazione adottati dopo il 17 agosto 2017 e alle varianti generali ancora da formare dopo tale data; non si applica alle varianti già adottate e in itinere al momento della sua entrata in vigore.
D.M. n. 1444/1968
Costituisce la disciplina applicabile alla quantificazione degli standard urbanistici e alla relativa monetizzazione quando il P.U.C. o la variante generale erano già stati adottati prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale n. 2/2017.
art. 99 delle norme di attuazione del P.U.C. di Celle Ligure
Prevede la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard quando le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria non siano reperibili in natura.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per il deposito delle memorie conclusionali delle parti.
Massime di principio
- La disciplina transitoria di una normativa regionale sui nuovi standard urbanistici deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai P.U.C. di nuova formazione e alle varianti generali adottati dopo la sua entrata in vigore; una variante generale già adottata e in itinere a tale data resta soggetta alla disciplina previgente.
- Quando una variante generale dello strumento urbanistico è stata dimensionata secondo gli standard del D.M. n. 1444/1968, l'amministrazione non può applicare, in sede di monetizzazione degli standard relativi a un intervento edilizio, i nuovi parametri regionali se la disciplina transitoria non ne prevede l'applicazione alla variante già adottata.
- La monetizzazione degli standard urbanistici è sostitutiva della cessione delle aree e presuppone che siano previamente determinati gli standard dovuti per l'intervento; la somma da versare deve essere calcolata secondo la disciplina urbanistica applicabile allo strumento vigente.
- La sottoscrizione di una convenzione urbanistica e il ritiro di un titolo edilizio non comportano acquiescenza alla quantificazione degli oneri quando risultino preceduti da una contestazione espressa e siano stati compiuti dal privato per superare il rifiuto dell'amministrazione di rilasciare il titolo, con riserva di tutela giudiziale.
- L'annullamento della determinazione illegittima della monetizzazione impone all'amministrazione, per effetto conformativo, di ricalcolare l'importo secondo i criteri corretti e di restituire quanto versato in eccedenza, con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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