Cassazione Civile, Ordinanza n. 08489/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, da parte della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti, di un contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia erogata a un proprio iscritto, con trattenute operate in più annualità. Il pensionato ha agito per ottenere la restituzione delle somme trattenute, sostenendo l’illegittimità del prelievo e contestando anche il termine di prescrizione applicato in primo grado. La Corte d’appello ha ritenuto illegittimo il contributo per difetto di base legale ex art. 23 Cost. e ha applicato la prescrizione decennale al credito restitutorio, escludendo la prescrizione quinquennale. In Cassazione la Cassa ha articolato tre motivi: (1) violazione della disciplina sulle Casse privatizzate e delle norme costituzionali, sostenendo che il contributo fosse legittimo perché finalizzato all’equilibrio di bilancio di lungo periodo e coerente con la giurisprudenza costituzionale; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla specifica applicabilità del contributo straordinario previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 per gli anni 2012-2013; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il diritto del pensionato fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale, anche per effetto della disciplina speciale richiamata dalla Cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero idonee a superare un orientamento di legittimità consolidato, già richiamato nella proposta di definizione e successivamente confermato in casi analoghi. Sul primo motivo ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto da una Cassa privatizzata costituisce prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa, non essendo sufficiente il generico richiamo all’equilibrio finanziario dell’ente o alla disciplina del pro rata; ha inoltre escluso che l’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 possa fondare ex post il contributo deliberato dalla Cassa, trattandosi di misura diversa e sottoposta a presupposti tassativi. Sul secondo motivo ha escluso l’omessa pronuncia, osservando che la domanda subordinata non era accoglibile perché la Cassa non aveva allegato e provato i presupposti legali richiesti per il contributo straordinario del 2012-2013, che opera solo in caso di inerzia dell’ente o parere negativo dei Ministeri vigilanti e per una misura predeterminata dalla legge. Sul terzo motivo ha confermato l’applicabilità della prescrizione decennale al credito restitutorio derivante da indebita trattenuta su pensione, poiché la prescrizione quinquennale riguarda crediti liquidi ed esigibili e qui il pensionato aveva percepito solo il rateo decurtato, non l’importo integrale spettante. La Cassa è stata condannata alle spese di lite, oltre alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
Le prestazioni patrimoniali imposte richiedono una base legale espressa e gli elementi essenziali del prelievo devono essere fissati dal legislatore.
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
La disciplina delle Casse privatizzate va letta come potere di adottare misure per l’equilibrio di bilancio, ma non come fonte sufficiente a legittimare un contributo di solidarietà non previsto dalla legge.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato come modifica della disciplina previdenziale delle Casse, non idonea però a fondare il potere impositivo contestato.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Fa salvi i soli provvedimenti legittimamente adottati dalle Casse; non consente di sanare un contributo di solidarietà privo di adeguata base legale.
art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Prevede in via legislativa misure di riequilibrio e, in via residuale, un contributo di solidarietà per il 2012-2013 a condizioni tassative; non legittima automaticamente contributi diversi deliberati dalla Cassa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la censura di nullità/omessa pronuncia.
art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 2948, n. 4, c.c.
Invocato per la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche; la Corte ha escluso che si applichi al credito restitutorio da indebita trattenuta.
art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
Riguarda la disciplina delle prestazioni INPS e non si estende automaticamente alle prestazioni della Cassa privatizzata nel caso di indebito prelievo.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prestazioni previdenziali, ma non decisivo ai fini dell’esito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare un preteso erroneo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 93 c.p.c.
Fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore che ha reso la dichiarazione prevista dalla norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
Richiamato per la definizione conforme alla proposta e per le conseguenze sanzionatorie economiche.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore del controricorrente, ritenendosi improprio insistere senza nuovi argomenti su una tesi già respinta in giurisprudenza consolidata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il contributo di solidarietà imposto da un ente previdenziale privatizzato è una prestazione patrimoniale imposta e, come tale, richiede una base legale espressa; non è sufficiente il generico richiamo all’equilibrio finanziario dell’ente o alla sua autonomia regolamentare.
- Le norme che consentono alle Casse privatizzate di adottare misure per la sostenibilità di lungo periodo non autorizzano, di per sé, contributi di solidarietà diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, salvo che il legislatore abbia individuato presupposti, misura e limiti del prelievo.
- La disciplina legale del contributo straordinario di solidarietà opera solo in presenza dei presupposti tassativi fissati dalla legge; non può essere surrogata da delibere illegittime dell’ente né da una lettura estensiva delle norme sull’equilibrio di bilancio.
- La prescrizione quinquennale dei crediti pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando l’assicurato ha percepito solo l’importo decurtato per effetto di una trattenuta indebita, il credito restitutorio resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- La domanda subordinata o il motivo che invochi una disciplina speciale diversa deve essere supportato dall’allegazione e prova dei relativi presupposti costitutivi; in mancanza, la censura non può trovare accoglimento.
- Quando il ricorso insiste su tesi già ripetutamente confutate dalla giurisprudenza di legittimità senza apportare argomenti nuovi, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c.
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