Sentenza del 25/11/2019 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Inerenza dei costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRAP, un costo di 250.000 euro relativo a una fattura emessa nel 2010 dalla società britannica T. & W. Ltd per servizi di marketing e intermediazione finalizzati all’aggiudicazione, da parte di A.E., di un appalto per la realizzazione di un impianto in Sudafrica. Secondo l’Ufficio, il costo era indeducibile perché la fattura e la documentazione prodotta non dimostravano adeguatamente la natura, l’effettività e l’inerenza della prestazione, ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 5, del TUIR. La contribuente sosteneva invece che la società straniera avesse utilizzato i propri rapporti privilegiati con il gruppo committente per mettere in contatto il management di A.E. con il potenziale cliente, contribuendo così alla dichiarazione di “preferred bidder” e alla successiva aggiudicazione del contratto.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che il contratto e la fattura fossero documenti generici e che mancasse la prova concreta dell’attività di intermediazione. La Commissione ha respinto l’appello, ritenendo dimostrata l’inerenza del costo. Ha valorizzato l’esistenza del contratto tra A.E. e T. & W., l’effettiva aggiudicazione dell’appalto, la riconducibilità dell’operazione all’oggetto sociale della contribuente e la natura lecita dell’attività di marketing e lobbying, anche se svolta attraverso contatti telefonici o relazioni professionali non necessariamente formalizzati. L’avviso di accertamento è quindi rimasto annullato e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre spese generali.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. 446/1997
La contribuente ha invocato la rilevanza, ai fini IRAP, dei componenti negativi risultanti correttamente dal conto economico secondo i principi contabili. La decisione si è concentrata soprattutto sull’effettiva inerenza del costo, ritenuta sussistente.
Art. 109, commi 1 e 5, del TUIR
La norma è stata richiamata dall’Ufficio per sostenere l’indeducibilità dei costi privi di adeguata prova della loro effettività, competenza e inerenza. La Commissione ha ritenuto che tali requisiti fossero dimostrati dall’insieme degli elementi documentali e presuntivi disponibili.
Artt. 40-bis e 41-bis del D.P.R. 600/1973
Sono state indicate dall’Ufficio come basi procedimentali dell’accertamento relativo al maggior reddito imponibile dichiarato dalla società.
Principio di inerenza dei costi
L’inerenza non dipende esclusivamente dalla contabilizzazione del costo o dalla sua formale indicazione in fattura, ma dal collegamento funzionale tra la spesa e l’attività d’impresa. Tale collegamento può essere dimostrato anche mediante presunzioni e attraverso il risultato concreto dell’attività commissionata.
Massime di principio
- Un costo sostenuto per attività di marketing, intermediazione o lobbying può essere inerente e deducibile se è funzionalmente collegato all’attività d’impresa e alla ricerca o acquisizione di commesse, anche quando la prestazione consiste in contatti relazionali o telefonici difficilmente documentabili.
- La semplice fattura o il solo contratto possono non essere sempre sufficienti; tuttavia, la prova può risultare dall’insieme degli elementi disponibili, quali contratto, pagamenti tracciabili, corrispondenza, contratti successivi e conseguimento dell’affare.
- L’effettiva aggiudicazione della commessa non prova automaticamente ogni dettaglio della prestazione, ma può costituire un elemento presuntivo rilevante dell’esecuzione dell’incarico, soprattutto quando il contratto descrive l’obiettivo dell’attività e il compenso è proporzionato all’operazione.
- L’Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all’imprenditore nella scelta delle strategie commerciali, purché le attività siano lecite e non emergano elementi di simulazione, frode o distrazione di risorse.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno conservare un fascicolo probatorio completo: contratto dettagliato, descrizione delle attività, report o minute degli incontri, email, prove dei contatti, fatture, pagamenti, documentazione sull’esito della gara e collegamento tra l’intermediario e il committente finale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 nov 2019Sentenza del 25/11/2019 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 25 nov 2019Sentenza del 25/11/2019 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 nov 2019Sentenza del 25/11/2019 n. 114 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 nov 2019Sentenza del 25/11/2019 n. 198 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 25 nov 2019Sentenza del 25/11/2019 n. 275 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 25 nov 2019Sentenza del 25/11/2019 n. 318 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →