Sentenza n. 3884/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 69975 del 06 agosto 2025, con cui l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha opposto il rigetto dell’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, prot. n. 62024/2025; - nonché per l’accertamento del diritto di accesso dell’odierna ricorrente, al fine di estrarre copia e prendere visione, degli atti e dei documenti indicati nella predetta istanza di accesso, qui di seguito elencati: - sentenza definitiva del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, n. 8701/2025 emessa nel giudizio n.r.g. 60060/2019; - documentazione scambiata con l’Ing. Di Pasquale in relazione all’esecuzione dell’Incarico; - documentazione prodotta dall’Ing. Di Pasquale quale controinteressato del procedimento di accesso agli atti; - ogni fattura eventualmente emessa dall’Ing. Di Pasquale in relazione all’incarico e/o in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 8701/2025; - ogni informazione utile a ricostruire l’eventuale liquidazione di importi in favore dell’Ing. Di Pasquale relativamente alla esecuzione dell’Incarico e al contenzioso che ne è derivato; - e per la conseguente condanna dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’ostensione degli stessi, ex art. 22 e ss. L. 241/1990;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale relativo a documenti concernenti un incarico professionale, il relativo contenzioso e i pagamenti eventualmente effettuati
Esito
Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. aveva respinto l'istanza di accesso documentale proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. L'istanza riguardava una sentenza civile definitiva, la documentazione scambiata con il professionista in relazione all'esecuzione di un incarico, gli atti prodotti dal professionista quale controinteressato, le eventuali fatture emesse e le informazioni utili a ricostruire la liquidazione di somme in suo favore. Il testo non riporta nel dettaglio i motivi di legittimità articolati nel ricorso, limitandosi a richiamarli come esposti nell'atto processuale.
La decisione
Nel corso del giudizio l'amministrazione ha annullato in autotutela il diniego impugnato, con nota del 7 gennaio 2026, e ha conseguentemente osteso i documenti richiesti. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, dichiarazione confermata in camera di consiglio dai difensori delle parti intimate. Il TAR, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., definendo la controversia con sentenza in forma semplificata. Le spese sono state compensate: la compensazione è stata giustificata dalla disponibilità della ricorrente e dell'amministrazione, nonché dal fatto che il controinteressato, pur costituito, non aveva svolto attività difensiva sostanziale.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dalla società ricorrente e l'istanza sulla quale si è formato il diniego impugnato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta; nel caso concreto, ciò è avvenuto mediante l'annullamento in autotutela del diniego e la successiva ostensione dei documenti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto di diniego impugnato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale mediante l'ostensione dei documenti richiesti.
- Nel giudizio in materia di accesso, l'effettiva ostensione dei documenti richiesti a seguito dell'annullamento del diniego determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione, con definizione del giudizio ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La costituzione del controinteressato non comporta automaticamente il diritto alla rifusione delle spese se egli non svolge attività difensiva sostanziale nel giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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