Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25425/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguardava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato a un'associazione sportiva dilettantistica l'omessa contabilizzazione di ricavi non dichiarati e non documentati ai fini IRES, IRAP e IVA. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, le parti ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi: (1) illegittimità della notifica dell'avviso al soggetto indicato in proprio perché non più legale rappresentante al momento delle violazioni; (2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere ritenuto tale soggetto obbligato ai debiti sociali; (3) violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. per mancanza nell'avviso di una specifica richiesta di pagamento dei debiti sociali e di prova della pretesa; (4) violazione dell'art. 7, ultimo comma, l. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c. per difetto della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa della notifica; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi all'accesso dei verbalizzanti e al riscontro dell'attività non lucrativa statutaria; (6) violazione dell'art. 149 TUIR per asserita inapplicabilità della norma alle associazioni sportive dilettantistiche; (7) vizio procedimentale per omessa allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza; (8) omesso esame sulla deducibilità dei costi documentati e inerenti. Tuttavia, in pendenza del giudizio di legittimità, le ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, con pagamento delle somme dovute, rappresentando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e del pagamento integrale del debito rateizzato, ritenendo venuti meno i presupposti della controversia. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre posto le spese dell'intero giudizio a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, ed escluso la condanna al doppio contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e l'avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato comportano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le spese dell'intero giudizio vengono poste a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'adesione alla definizione agevolata esclude i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per dedurre la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere probatorio, ma non scrutinato nel merito per la definizione agevolata.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa verso il soggetto indicato in proprio, ma non deciso nel merito.

  • art. 7, ultimo comma, l. n. 890 del 1982

    Richiamato dai ricorrenti sulla notifica dell'avviso, ma non oggetto di decisione nel merito.

  • artt. 148 e 149 TUIR

    art. 148, commi 2, 3, 5 e 6, e art. 149, comma 1; art. 149, commi 1 e 2

    Richiamati dai ricorrenti per contestare i presupposti fiscali e la qualificazione dell'ente, ma non esaminati nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Costituisce il paradigma dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle ricorrenti: violazione di legge, nullità della sentenza/vizio procedurale e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce validamente a una procedura di definizione agevolata e dimostra l'integrale pagamento del debito rateizzato, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso, anche se attinenti a notifiche, legittimazione passiva, onere della prova o presupposti dell'accertamento fiscale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale del processo tributario indicata dall'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992.
  • L'adesione alla definizione agevolata elimina i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.