Ordinanza n. 3277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 521/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia n. 521/2026 e, in via presupposta, diniego del Comune di Bari sull’autorizzazione allo spostamento dell’impianto di Radio Radicale dalla postazione di Piazza Luigi di Savoia alla postazione INWIT di via Marchese di Montrone
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore radiotelevisivo)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, contestando il diniego comunale dell’autorizzazione allo spostamento dell’impianto radiotelevisivo. Il Comune aveva ritenuto non dimostrate le comprovate e documentate esigenze di servizio necessarie per derogare alla regola regionale che consente i nuovi impianti radiotelevisivi soltanto all’esterno del perimetro dei centri abitati. Il diniego richiamava anche una nota del MISE, interpretata dal Comune come escludente la sussistenza delle ragioni per la deroga, e svalutava la perizia tecnica di parte perché analoga a quella prodotta da altre emittenti e perché non avrebbe considerato le interferenze tra le emittenti. L’appellante ha dedotto, in sostanza, l’erroneità di tale valutazione, evidenziando che la perizia dimostrava come lo spostamento all’esterno del centro abitato avrebbe incrementato di almeno 8 dB le interferenze sulle coste croate e albanesi, imponendo una riduzione della potenza di emissione tale da determinare la perdita della copertura dell’area urbana di Bari. La perizia richiamava inoltre l’obbligo di contenimento del debordo delle frequenze internazionalmente attribuite ad altri Stati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti profili di fondatezza dell’appello. In particolare, ha rilevato che la nota del MISE dell’11 maggio 2022 non escludeva la deroga, ma si limitava ad affermare che le valutazioni necessarie non rientravano nella competenza ministeriale; il Comune l’aveva quindi fraintesa. Ha inoltre ritenuto che la perizia tecnica non potesse essere svalutata per la sua analogia con quelle prodotte da altre emittenti e che le sue conclusioni, fondate su argomenti tecnici dettagliati circa le interferenze con frequenze estere e la perdita di copertura, non fossero state smentite da valutazioni scientifiche. Quanto al periculum in mora, l’imminente demolizione del traliccio avrebbe potuto interrompere la trasmissione di Radio Radicale, ritenuta attività di pubblico servizio, con pregiudizio irreparabile per la continuità della copertura dell’intera popolazione di Bari. La tutela è stata concessa nella forma del remand: ferma la demolizione del traliccio abusivo, il Comune deve riesaminare entro dieci giorni l’istanza di trasferimento dell’impianto presso il sito INWIT di via Marchese di Montrone, valutando anche modalità di demolizione idonee a minimizzare il pregiudizio alle trasmissioni. È stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata, fissata l’udienza di merito al 29 aprile 2027 e compensata la spesa della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
art. 44 d.lgs. 207/2021
È indicato quale disposizione ai sensi della quale deve essere riesaminata l’istanza di smantellamento e contestuale spostamento dell’impianto di Radio Radicale.
art. 50, comma 2, d.lgs. 208/2021
È richiamato nella perizia tecnica quale fondamento dell’obbligo di rispettare le frequenze internazionalmente attribuite ad altri Stati, evitando interferenze oltre i confini.
punto B del regolamento della Regione Puglia n. 14/2006
L'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio.
La previsione regionale, se interpretata rigidamente quanto alle esigenze di servizio, potrebbe configurare un divieto generalizzato di installazione di nuovi impianti all’interno dei centri abitati, in contrasto con i principi generali in materia di autorizzazione degli impianti di telecomunicazioni.
art. 3 d.lgs. 285/1992
È richiamato dal regolamento regionale per la definizione del perimetro del centro abitato.
Massime di principio
- Una disciplina regionale che consenta l’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi soltanto fuori dai centri abitati non può essere interpretata, attraverso una lettura rigida dell’eccezione per comprovate e documentate esigenze di servizio, come un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti in ogni centro abitato, se ciò contrasta con i principi generali applicabili alle autorizzazioni degli impianti di telecomunicazioni.
- L’amministrazione non può fondare il diniego su un fraintendimento del contenuto di una nota ministeriale che si limiti a dichiarare l’incompetenza dell’autorità statale a svolgere le valutazioni tecniche necessarie per la deroga; tale nota non equivale a una valutazione negativa nel merito.
- Una perizia tecnica di parte non può essere svalutata soltanto perché identica o analoga a quella prodotta da altri operatori quando esponga argomentazioni tecniche dettagliate e non sia stata confutata nel procedimento da valutazioni scientifiche attendibili.
- Nella valutazione delle esigenze di servizio connesse alla localizzazione di impianti radiotelevisivi, l’amministrazione deve considerare anche gli effetti tecnici dello spostamento sulla copertura del territorio e sulle interferenze con frequenze attribuite ad altri Stati, non potendo limitarsi a motivazioni non scientifiche o inconferenti.
- In sede cautelare d’appello, quando la demolizione di un’infrastruttura abusiva sia ferma ma possa compromettere la continuità di un’attività di pubblico servizio, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza e ordinare all’amministrazione il riesame dell’istanza di trasferimento, imponendo modalità esecutive idonee a minimizzare il pregiudizio al servizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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