Sentenza n. 2743/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di non ammissione dell’alunno alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, adottata dal Consiglio di classe con lo scrutinio finale del 10 giugno 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell’alunno)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato la non ammissione del figlio alla classe successiva, deliberata dopo che lo scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026 aveva rilevato insufficienze in sette materie. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione della l. n. 71/2017, della l. n. 70/2024 e delle linee di orientamento ministeriali in materia di bullismo, sostenendo che il rendimento fosse stato condizionato da episodi di bullismo segnalati alla scuola, che non avrebbe attivato strumenti di supporto psicologico o didattico né predisposto un possibile piano didattico personalizzato. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 62/2017: la non ammissione sarebbe eccezionale e avrebbe richiesto un’adeguata motivazione, l’attivazione degli strumenti didattici diretti a superare le insufficienze e la valutazione di alternative alla bocciatura. Con il terzo motivo hanno lamentato manifesta irragionevolezza, eccesso di potere e difetto di motivazione, anche per contraddittorietà rispetto alle valutazioni del primo quadrimestre, del periodo intermedio e dell’anno scolastico precedente, che avrebbero richiesto una valutazione complessiva del percorso dell’alunno. Il ricorso, notificato il 9 settembre 2026 e depositato il 16 settembre 2026, è stato deciso in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per la fondatezza, ritenuta assorbente, della censura relativa all’art. 6 d.lgs. n. 62/2017 e al difetto di motivazione. Nel primo ciclo di istruzione la regola è l’ammissione alla classe successiva anche in presenza di insufficienze; la non ammissione è eccezionale e deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto dei criteri deliberati dal collegio dei docenti e della concreta possibilità di recuperare le carenze. La motivazione dello scrutinio — riferita al livello insufficiente delle conoscenze, al metodo di lavoro incerto, allo scarso impegno e all’assenza di progressi — non valutava se le lacune potessero essere colmate nell’anno successivo attraverso strategie di intervento e non spiegava perché il recupero fosse impossibile. Il Consiglio di classe ha quindi trattato il mancato raggiungimento degli obiettivi in alcune discipline come ragione di per sé sufficiente a escludere l’ammissione. Il TAR ha rilevato l’omessa valutazione della capacità di recupero e ha annullato gli atti impugnati. Le censure restanti, comprese quelle relative agli episodi di bullismo e alla contraddittorietà delle valutazioni, sono state assorbite e non decise nel merito. L’Istituto deve reinvestire con urgenza il competente Consiglio di classe della valutazione sull’ammissione alla classe successiva, anche previo inserimento dell’alunno in un corso diverso da quello di provenienza. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido a pagare 1.000 euro di spese, oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
In relazione a quest’ultimo caso, rilevante nella fattispecie in esame, è previsto che «il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo».
La non ammissione per parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento non è automatica: è una decisione eccezionale che richiede adeguata motivazione. In particolare, la motivazione deve dare conto della verifica della possibilità di recuperare le carenze nel prosieguo degli studi e degli interventi didattici pertinenti.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di primo grado, la presenza di insufficienze non determina automaticamente la non ammissione alla classe successiva: la regola è l’ammissione e la non ammissione costituisce un’eccezione che il Consiglio di classe deve adeguatamente motivare.
- La motivazione della non ammissione deve esprimere una valutazione concreta e ragionata circa l’impossibilità di recuperare le carenze nel corso dell’anno scolastico successivo, anche mediante strategie di intervento didattico; il mero richiamo alle insufficienze, allo scarso impegno o all’assenza di progressi non è sufficiente se non spiega perché il recupero sia impraticabile.
- È illegittima la non ammissione deliberata senza valutare la capacità dell’alunno di recuperare le lacune nel prosieguo degli studi, quando la decisione si fondi sul mancato raggiungimento degli obiettivi in alcune discipline assunto, di per sé, come ostativo all’ammissione.
Come è indicizzato
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