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Sentenza

Sentenza n. 4380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: quanto al ricorso n. 7379 del 2023, n. 7421 del 2023 e n. 7347 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta, n. 10849/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 10849/2023, che aveva annullato la graduatoria definitiva 2022 e gli atti connessi relativi ai contributi alle emittenti televisive locali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi per l'anno 2022 destinati alle emittenti televisive locali a carattere commerciale, adottata ai sensi del d.P.R. n. 146/2017. L'emittente ricorrente in primo grado, collocata oltre la centesima posizione, aveva contestato l'applicazione del cosiddetto scalino preferenziale previsto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017, in base al quale il 95% delle risorse era destinato alle prime cento emittenti e il restante 5% alle successive. Secondo la ricorrente, tale disposizione era stata già annullata dal Consiglio di Stato con riferimento ad annualità precedenti e non poteva essere applicata per il 2022. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 avesse legificato il regolamento soltanto con riferimento all'annualità 2019 e che, per le annualità successive, lo scalino preferenziale rimanesse una previsione regolamentare annullata. Le imprese collocate nei primi cento posti e il Ministero hanno appellato sostenendo che l'art. 4-bis avesse operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, trasformando tutte le sue disposizioni in norme primarie, con efficacia stabile e non limitata al 2019. È stata inoltre dedotta l'inidoneità del giudice amministrativo a sindacare direttamente una disciplina ormai avente forza di legge. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145/2023, recante un'interpretazione autentica dell'art. 4-bis. La Sezione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 44/2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli e li ha accolti, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso introduttivo. Sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, ha ritenuto che l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 abbia effettuato un rinvio recettizio al d.P.R. n. 146/2017, con novazione della fonte e trasformazione di tutte le disposizioni regolamentari, compreso l'art. 6, comma 2, relativo allo scalino preferenziale, in norme di rango primario. La legificazione ha efficacia integrale e stabile, non limitata all'anno 2019, e produce effetti dal 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018. Ne consegue che la graduatoria del 21 dicembre 2022, applicando lo scalino preferenziale, era conforme a una disciplina avente forza di legge. Le precedenti sentenze del Consiglio di Stato, che avevano annullato la disposizione regolamentare, non potevano spiegare effetti oltre la successiva legificazione: il giudicato copriva l'illegittimità della norma regolamentare fino alla sua elevazione al rango legislativo. La disciplina primaria non era sindacabile dal giudice amministrativo, ma soltanto dalla Corte costituzionale, la quale aveva escluso tutti i prospettati profili di illegittimità costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per l'intervento della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 4-bis d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108

    da intendersi qui integralmente riportato

    La disposizione ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, elevando tutte le norme regolamentari richiamate al rango primario, con efficacia dal 22 settembre 2018 e non limitata all'annualità 2019.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146

    95% dell'importo del contributo pubblico complessivo alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% a tutte le altre collocate dalla 101esima posizione in poi

    La previsione dello scalino preferenziale, originariamente regolamentare, è divenuta norma primaria per effetto della legificazione integrale del d.P.R. n. 146/2017.

  • art. 13, comma 1-bis, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191

    il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore

    La disposizione interpretativa conferma la portata integrale della legificazione operata dall'art. 4-bis.

  • art. 5, commi 3 e 4, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146

    Disciplina l'approvazione della graduatoria e degli importi dei contributi spettanti alle emittenti televisive locali.

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per la definizione sollecita del merito dopo l'accoglimento delle istanze cautelari.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Ha costituito il fondamento della sospensione dei giudizi in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Il rinvio legislativo integrale a uno specifico regolamento, formulato mediante l'espressione secondo cui il regolamento deve intendersi integralmente riportato, costituisce rinvio recettizio e determina la novazione della fonte: tutte le disposizioni regolamentari richiamate acquistano rango e forza di legge.
  • Quando la disposizione primaria che recepisce integralmente un regolamento modifica al suo interno una specifica disposizione regolamentare, l'elevazione al rango legislativo riguarda l'intero regolamento e non soltanto la parte direttamente modificata, al fine di evitare la coesistenza di frammenti normativi aventi diverso rango nella medesima disciplina.
  • La legificazione integrale di un regolamento produce effetti dal momento di entrata in vigore della disposizione legislativa recettizia e, se il testo normativo non limita temporalmente il rinvio, opera a regime e non soltanto per l'annualità occasionata dalla modifica legislativa.
  • L'annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare non impedisce che il legislatore successivamente attribuisca alla medesima disciplina forza di legge; il giudicato sull'illegittimità della norma regolamentare copre il periodo anteriore alla legificazione, mentre la disciplina successivamente legificata non è sindacabile dal giudice amministrativo.
  • Il giudice amministrativo non può disapplicare o annullare una disciplina avente rango legislativo nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'atto applicativo; il sindacato sulla legittimità costituzionale della norma primaria spetta alla Corte costituzionale, secondo le forme previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecreti legislativi e testi uniciRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoFonti e atti normativi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionaleRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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