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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25951/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La lite nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per il recupero di somme asseritamente dovute a titolo di ICI-IMU per annualità pregresse. La società contribuente ha contestato l'ingiunzione deducendo che gli avvisi di accertamento presupposti non le sarebbero mai stati notificati. Sia il giudice di primo grado sia la CTR hanno però ritenuto che gli avvisi fossero stati regolarmente notificati; in appello, la CTR ha valorizzato anche la circostanza che la contribuente avrebbe chiesto al Comune il discarico del ruolo, ritenendola indice della conoscenza legale degli avvisi. In Cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su una mera allegazione difensiva non provata e che non vi fosse alcun elemento documentale idoneo a dimostrare la richiesta di discarico o la conoscenza degli avvisi. La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze della società non investivano l'erronea interpretazione delle norme invocate, ma pretendevano una diversa ricostruzione della vicenda fattuale e una rivisitazione del compendio probatorio, attività non consentite in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non correttamente dedotto né nei suoi requisiti minimi. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. non ricorre quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove offerte dalle parti, e che l'art. 116 c.p.c. è violato solo se il giudice disapplica la regola della libera valutazione, non quando esercita il proprio prudente apprezzamento. Quanto all'art. 2697 c.c., la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma si era limitata a trarre dal materiale acquisito la conclusione dell'avvenuta cognizione legale degli avvisi. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattenda la regola della libera valutazione della prova o attribuisca a una prova un valore legale non previsto; non se si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    Non è violato quando il giudice di merito non altera il riparto dell'onere probatorio, ma valuta il materiale acquisito e ne trae una conclusione in fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato dal giudice di merito per desumere la conoscenza degli avvisi da circostanze di fatto complessivamente considerate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non risultano soddisfatti i requisiti minimi per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi controversi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per dare atto della proposta del relatore e della regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione del fatto in una formale doglianza di violazione di legge.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti o deroga alla regola della libera valutazione; non basta contestare il peso attribuito alle prove dal giudice di merito.
  • L'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice altera il riparto dell'onere della prova; non quando, sulla base delle prove acquisite, giunge a una conclusione fattuale sfavorevole a una parte.
  • La deduzione del vizio motivazionale deve rispettare i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; altrimenti la censura è inammissibile se mira solo a una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Un elemento indiziario o presuntivo può essere valorizzato dal giudice di merito se, complessivamente considerato, presenta idoneità rappresentativa sufficiente a sorreggere la ricostruzione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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