Cassazione Civile, Ordinanza n. 08011/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento relativo ad accise sull'energia elettrica e interessi non versati per l'anno d'imposta 2013. La società ricorrente sosteneva di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili per i propri associati e di dover quindi beneficiare dell'esenzione dall'accisa, richiamando varie disposizioni del TUA e della normativa speciale sul settore elettrico, oltre a precedenti autorizzazioni rilasciate da uffici territoriali dell'Agenzia. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA per il mancato riconoscimento della qualità di autoproduttore anche in capo alla società consortile che distribuisce energia agli associati; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sul legittimo affidamento, anche in relazione ai consumi del 2013; 3) violazione degli artt. 10 e 11 L. 212/2000, sostenendo che dovesse essere tutelato l'affidamento ingenerato dalla prassi amministrativa e da specifici provvedimenti favorevoli.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché la società ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando l'intervenuta definizione della propria posizione debitoria nell'ambito di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, omologato dal Tribunale di Forlì, e l'abbandono del contenzioso fiscale pendente. La Corte ha ritenuto che tale iniziativa, non contrastata dall'Agenzia, manifestasse il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 504 del 1995
invocato dalla ricorrente per sostenere l'esenzione dall'accisa per l'autoproduzione di energia elettrica; la CTR aveva escluso che una società consortile che distribuisce energia agli associati rientrasse nella nozione rilevante ai fini dell'esenzione.
art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79 del 1999
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi esentativa in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
art. 10, comma 6, L. n. 133 del 1999
richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'esenzione o del regime agevolato invocato.
art. 28 L. n. 388 del 2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa esenzione dall'accisa.
artt. 10 e 11 L. n. 212 del 2000
invocati per sostenere la tutela del legittimo affidamento del contribuente rispetto alla prassi dell'Amministrazione e ai provvedimenti favorevoli già rilasciati.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
indicato come parametro del motivo di nullità della sentenza per omessa motivazione.
Massime di principio
- L'interesse all'impugnazione deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere per tutta la durata del giudizio; se viene meno per effetto di una definizione sopravvenuta della posizione sostanziale dedotta in causa, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione transattiva della pretesa tributaria, con abbandono del contenzioso pendente e assenza di opposizione della controparte, può integrare difetto sopravvenuto di interesse alla decisione della causa.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso e provvede sulle spese secondo la regola applicabile al caso concreto, qui ponendole a carico di chi le ha anticipate.
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