Cassazione Penale, Sentenza n. 19036/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione sostenendo: errata qualificazione giuridica dei fatti (avrebbero dovuto essere riqualificati come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998 o in fattispecie meno gravi), carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo alla credibilità delle persone offese, insufficienza di prove dell'elemento soggettivo e oggettivo della tratta (art. 601 c.p.) e dello sfruttamento/agevolazione della prostituzione (art. 600-bis c.p.), contestazione dell'aggravante relativa alla minore età (ignoranza dell'età non inevitabile), contestazione degli aumenti per continuazione e del diniego delle attenuanti generiche, nonché dedotte vizi di motivazione e mancata verificazione di riscontri tecnici (utenze, celle telefoniche). In sintesi i ricorrenti sostengono di avere solo facilitato l'ingresso e fornito ospitalità temporanea senza costrizione o sfruttamento
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi costituiscano, in larga parte, una richiesta di diversa valutazione del fatto e una riproposizione di doglianze già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito; ha confermato la correttezza della qualificazione in termini di tratta e di sfruttamento/agevolazione della prostituzione così come motivata dalla Corte di assise di appello (che aveva descritto elementi probatori convergenti: racconti dettagliati delle vittime, riscontri telefonici e di localizzazione, modalità del rito e del debito imposti alle vittime, ospitalità e pagamento canoni con proventi della prostituzione). Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'ignoranza inevitabile circa l'età delle minori e ha giudicato legittime le motivazioni in tema di continuazione e diniego delle attenuanti generiche. In conseguenza, i reati e le pene stabiliti in sede di merito restano efficaci; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 601 c.p.
La Corte ha ritenuto che il delitto di tratta comprende anche l'induzione mediante inganno e lo sfruttamento di persone in condizione di vulnerabilità; non è necessario che la vittima sia già in stato di schiavitù: l'avere indotto le vittime a venire in Italia con promesse e l'uso del rito per soggiogarle integra la fattispecie
art. 602-ter c.p.
Riconosciuta l'aggravante per aver approfittato della condizione di vulnerabilità delle vittime; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla sussistenza dell'approfittamento
art. 600-bis c.p.
Applicata in relazione allo sfruttamento/agevolazione della prostituzione (anche minorile); la Corte ha ritenuto provata l'attività di ospitalità e di agevolazione in ragione dei pagamenti del canone e della conoscenza e tolleranza dell'attività delle donne
art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75/1958
Ricollegata alla più grave fattispecie di commercio di persone o analoghi reati: la Corte ha confermato la valutazione di merito che ha inquadrato condotte di sfruttamento anche alla luce di tale norma
art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998
I ricorrenti chiedevano la riqualificazione nella meno grave fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confutante le argomentazioni che motivarono la qualificazione per tratta e sfruttamento
art. 602-quater c.p.
Richiamata in tema di ignoranza dell'età della persona offesa: la Corte ha confermato che l'ignoranza non è scusante se non inevitabile, e qui non è stato dimostrato che la mancata accertamento dell'età fosse inevitabile
art. 81, comma 2 c.p.
Richiamato in relazione alla continuazione/concursosubordinato: la Corte ha ritenuto congrua la determinazione degli aumenti applicati per i reati in continuazione, avendo la sentenza motivato la proporzione complessiva
art. 62-bis c.p.
Richiamata dalla difesa per ottenere attenuanti generiche; la Corte ha confermato il diniego perché mancavano elementi positivi della personalità tali da giustificare la concessione
art. 18 T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/1998)
Richiamata nel contesto delle conseguenze delle denunce (permesso di soggiorno): la Corte ha osservato che il permesso era stato ottenuto indipendentemente dalla denuncia e non rende automaticamente inattendibili le vittime
Direttiva 2012/29/UE (richiamata giurisprudenzialmente)
Usata giurisprudenzialmente per definire la nozione di 'posizione di vulnerabilità' correlata allo stato di necessità ai fini dell'art. 601 c.p.
art. 568 c.p.p.
Richiamato indirettamente nella motivazione sulla necessità di allegare l'interesse della parte a proporre impugnazione sulla quantificazione della pena (per poter censurare la motivazione sull'aumento per continuazione)
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rivedere i fatti o rivalutare le prove: i ricorsi che ripropongono una diversa lettura del materiale probatorio senza evidenziare un vizio di motivazione sono inammissibili
- Il reato di tratta (art. 601 c.p.) può sussistere anche quando la vittima non sia già in condizioni di 'schiavitù': l'induzione con inganno, l'uso di riti per soggiogare e l'approfittamento di una condizione di vulnerabilità possono integrare la fattispecie
- La semplice ospitalità o la richiesta di rimborso spese può integrare agevolazione/sfruttamento se contestuale a elementi (pagamenti con proventi della prostituzione, controllo o conoscenza sistematica dell'attività, collegamenti funzionali) che dimostrino il contributo allo sfruttamento
- L'ignoranza sull'età della persona offesa è scusante solo se inevitabile: chi ospita stabilmente giovani dedite alla prostituzione deve adottare cautele attive per accertarne l'età
- Per impugnare la quantificazione della pena (aumenti per continuazione ecc.) in Cassazione non è sufficiente allegare genericamente il difetto di motivazione: occorre dimostrare un interesse concreto e specifico che giustifichi il gravame
- La credibilità delle vittime va valutata nel complesso: convergenza di elementi (dichiarazioni dettagliate, riscontri telefonici, localizzazioni, testimonianze di polizia) può reggere la valutazione di merito anche se esistono contraddizioni parziali
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