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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19036/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione sostenendo: errata qualificazione giuridica dei fatti (avrebbero dovuto essere riqualificati come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998 o in fattispecie meno gravi), carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo alla credibilità delle persone offese, insufficienza di prove dell'elemento soggettivo e oggettivo della tratta (art. 601 c.p.) e dello sfruttamento/agevolazione della prostituzione (art. 600-bis c.p.), contestazione dell'aggravante relativa alla minore età (ignoranza dell'età non inevitabile), contestazione degli aumenti per continuazione e del diniego delle attenuanti generiche, nonché dedotte vizi di motivazione e mancata verificazione di riscontri tecnici (utenze, celle telefoniche). In sintesi i ricorrenti sostengono di avere solo facilitato l'ingresso e fornito ospitalità temporanea senza costrizione o sfruttamento

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi costituiscano, in larga parte, una richiesta di diversa valutazione del fatto e una riproposizione di doglianze già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito; ha confermato la correttezza della qualificazione in termini di tratta e di sfruttamento/agevolazione della prostituzione così come motivata dalla Corte di assise di appello (che aveva descritto elementi probatori convergenti: racconti dettagliati delle vittime, riscontri telefonici e di localizzazione, modalità del rito e del debito imposti alle vittime, ospitalità e pagamento canoni con proventi della prostituzione). Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'ignoranza inevitabile circa l'età delle minori e ha giudicato legittime le motivazioni in tema di continuazione e diniego delle attenuanti generiche. In conseguenza, i reati e le pene stabiliti in sede di merito restano efficaci; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.

    La Corte ha ritenuto che il delitto di tratta comprende anche l'induzione mediante inganno e lo sfruttamento di persone in condizione di vulnerabilità; non è necessario che la vittima sia già in stato di schiavitù: l'avere indotto le vittime a venire in Italia con promesse e l'uso del rito per soggiogarle integra la fattispecie

  • art. 602-ter c.p.

    Riconosciuta l'aggravante per aver approfittato della condizione di vulnerabilità delle vittime; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla sussistenza dell'approfittamento

  • art. 600-bis c.p.

    Applicata in relazione allo sfruttamento/agevolazione della prostituzione (anche minorile); la Corte ha ritenuto provata l'attività di ospitalità e di agevolazione in ragione dei pagamenti del canone e della conoscenza e tolleranza dell'attività delle donne

  • art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75/1958

    Ricollegata alla più grave fattispecie di commercio di persone o analoghi reati: la Corte ha confermato la valutazione di merito che ha inquadrato condotte di sfruttamento anche alla luce di tale norma

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998

    I ricorrenti chiedevano la riqualificazione nella meno grave fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confutante le argomentazioni che motivarono la qualificazione per tratta e sfruttamento

  • art. 602-quater c.p.

    Richiamata in tema di ignoranza dell'età della persona offesa: la Corte ha confermato che l'ignoranza non è scusante se non inevitabile, e qui non è stato dimostrato che la mancata accertamento dell'età fosse inevitabile

  • art. 81, comma 2 c.p.

    Richiamato in relazione alla continuazione/concursosubordinato: la Corte ha ritenuto congrua la determinazione degli aumenti applicati per i reati in continuazione, avendo la sentenza motivato la proporzione complessiva

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata dalla difesa per ottenere attenuanti generiche; la Corte ha confermato il diniego perché mancavano elementi positivi della personalità tali da giustificare la concessione

  • art. 18 T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/1998)

    Richiamata nel contesto delle conseguenze delle denunce (permesso di soggiorno): la Corte ha osservato che il permesso era stato ottenuto indipendentemente dalla denuncia e non rende automaticamente inattendibili le vittime

  • Direttiva 2012/29/UE (richiamata giurisprudenzialmente)

    Usata giurisprudenzialmente per definire la nozione di 'posizione di vulnerabilità' correlata allo stato di necessità ai fini dell'art. 601 c.p.

  • art. 568 c.p.p.

    Richiamato indirettamente nella motivazione sulla necessità di allegare l'interesse della parte a proporre impugnazione sulla quantificazione della pena (per poter censurare la motivazione sull'aumento per continuazione)

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per rivedere i fatti o rivalutare le prove: i ricorsi che ripropongono una diversa lettura del materiale probatorio senza evidenziare un vizio di motivazione sono inammissibili
  • Il reato di tratta (art. 601 c.p.) può sussistere anche quando la vittima non sia già in condizioni di 'schiavitù': l'induzione con inganno, l'uso di riti per soggiogare e l'approfittamento di una condizione di vulnerabilità possono integrare la fattispecie
  • La semplice ospitalità o la richiesta di rimborso spese può integrare agevolazione/sfruttamento se contestuale a elementi (pagamenti con proventi della prostituzione, controllo o conoscenza sistematica dell'attività, collegamenti funzionali) che dimostrino il contributo allo sfruttamento
  • L'ignoranza sull'età della persona offesa è scusante solo se inevitabile: chi ospita stabilmente giovani dedite alla prostituzione deve adottare cautele attive per accertarne l'età
  • Per impugnare la quantificazione della pena (aumenti per continuazione ecc.) in Cassazione non è sufficiente allegare genericamente il difetto di motivazione: occorre dimostrare un interesse concreto e specifico che giustifichi il gravame
  • La credibilità delle vittime va valutata nel complesso: convergenza di elementi (dichiarazioni dettagliate, riscontri telefonici, localizzazioni, testimonianze di polizia) può reggere la valutazione di merito anche se esistono contraddizioni parziali

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