Sentenza del 16/09/2022 n. 3950 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Imposta Unica sulle Scommesse - Soggetti passivi dell'imposta - Incompetenza territoriale - Infondatezza della eccezione - Vincolo di solidarietà tra bookmaker e gestore per conto terzi - Sussistenza - Differenza tra tributi armonizzati e non armonizzati - Obbligo di previa instaurazione del contraddittorio - Solo per tributi armonizzati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un atto di accertamento relativo all'Imposta Unica sulle Scommesse: il ricorrente eccepiva incompetenza territoriale e contestava la qualifica di soggetto passivo dell'imposta a proprio carico. Si discuteva inoltre se fosse dovuto instaurare il contraddittorio preventivo e quale rilievo avesse il volume d'affari nella determinazione dell'imposta.
La decisione
I giudici hanno ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale e hanno confermato che esiste un vincolo di solidarietà tra il bookmaker e il gestore che raccoglie le scommesse per conto terzi (equiparazione ai fini tributari del titolare della ricevitoria al bookmaker). Inoltre è stato affermato che l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio opera solo per tributi armonizzati e non trova applicazione per l'Imposta Unica sulle Scommesse, che è un tributo non armonizzato. Infine, il volume d'affari è considerato un parametro per la quantificazione dell'imposta, non la sua base soggettiva.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1998, art. 1
Stabilisce che soggetti passivi dell'Imposta Unica sulle Scommesse sono coloro che gestiscono la raccolta delle scommesse; da ciò deriva la possibilità di ritenere anche il gestore per conto terzi soggetto passivo.
d.lgs. 504/1998, art. 3
Riferimento normativo collegato alla disciplina dell'imposta (utilizzato in combinato con l'art.1 per la quantificazione e regolazione dell'imposta).
L. 220/2010, art. 1, co. 66
Norma richiamata nella decisione; rilevanza nella normativa sulle scommesse e sugli obblighi connessi alla raccolta e quantificazione del tributo.
Corte Cost., Sent. n. 27/2018
Sent. 23 gennaio 2018, n. 27
La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole equiparare, ai fini tributari, il gestore per conto terzi (titolare della ricevitoria) al bookmaker, giustificando così l'equiparazione e la possibilità di solidarietà passiva.
Cass., SS. UU., 24823/2015
Ha considerato le imposte sui giochi non come tributi armonizzati, confermando effetti applicativi su obblighi procedurali quali il contraddittorio.
Cass., 8909/2021
Conferma orientamento giurisprudenziale sulla natura non armonizzata delle imposte sui giochi e sulle relative conseguenze procedurali.
Corte di Giustizia UE, C-440/12
24.10.2013, Causa C-440/12
Decisione comunitaria citata in raccordo che ha rilevanza nella distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati nel settore dei giochi d'azzardo.
Cass., Sent. n. 10276/2022
Ulteriore conferma giurisprudenziale degli orientamenti richiamati in tema di soggetti passivi e natura non armonizzata delle imposte sui giochi.
Massime di principio
- Il soggetto passivo dell'Imposta Unica sulle Scommesse è chi gestisce la raccolta: anche il gestore per conto terzi (ricevitore) può essere considerato soggetto passivo equiparato al bookmaker.
- Tra bookmaker e gestore per conto terzi può sussistere un vincolo di solidarietà per il pagamento dell'imposta quando entrambi partecipino al presupposto impositivo.
- Le imposte sui giochi d'azzardo sono tributi non armonizzati: perciò l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (che può incidere sulla validità dell'atto) si applica solo ai tributi armonizzati e non all'Imposta Unica sulle Scommesse.
- Il volume d'affari non determina la soggettività passiva ma è un parametro ai fini della quantificazione dell'imposta.
- In contenziosi simili, l'Amministrazione può legittimamente rivolgersi sia al bookmaker sia al gestore che raccoglie per conto terzi; il contribuente che eccepisce incompetenza territoriale o assenza di contraddittorio dovrà verificare se trattasi di tributo armonizzato per fondare tale eccezione.
- Nella valutazione del rischio processuale, il contribuente/gestore dovrebbe considerare la consolidata giurisprudenza che ammette l'equiparazione e la solidarietà tra bookmaker e gestore; le difese dovranno concentrarsi su elementi concreti di fatto e di diritto che escludano la partecipazione al presupposto impositivo.
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