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Direttiva 2014/108

Direttiva 2014/108/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014 , che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/108/UE aggiorna l'allegato della direttiva 2009/43/CE sostituendolo con l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE adottato dal Consiglio il 17 marzo 2014. Si tratta di un atto di natura essenzialmente tecnica, volto ad allineare la disciplina dei trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa alla nuova versione dell'elenco dei prodotti militari. Gli Stati membri devono recepirla entro il 16 marzo 2015 e applicarla dal 24 marzo 2015.

Aggiornamento dell'elenco comune dei prodotti per la difesa dell'UE per allinearlo alla versione 2014 dell'elenco comune delle attrezzature militari adottato dal Consiglio

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell'ordinamento interno entro i termini previsti, e riguarda i prodotti per la difesa inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, ai fini della disciplina dei trasferimenti intracomunitari prevista dalla direttiva 2009/43/CE. L'ambito materiale è quindi quello dei prodotti militari elencati nell'allegato sostitutivo, che aggiorna e sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 2009/43/CE; restano richiamate le esclusioni e i chiarimenti contenuti nelle note dell'elenco, nonché i rinvii ad altri atti UE sui beni e tecnologie a duplice uso.

Direttiva 2014/108/UE della Commissione

La direttiva aggiorna in modo puntuale la disciplina dei trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, sostituendo l'allegato della direttiva 2009/43/CE con la nuova versione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 17 marzo 2014. Si tratta di un atto tecnico di allineamento, rilevante per gli operatori del settore difesa e per le autorità nazionali competenti al recepimento e al controllo.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2009/43/CE semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa. La direttiva 2014/108/UE interviene perché l'elenco comune delle attrezzature militari è stato aggiornato dal Consiglio, rendendo necessario adeguare l'allegato della direttiva quadro. Il considerando richiama espressamente che la direttiva si applica a tutti i prodotti per la difesa indicati nell'elenco comune e che le misure sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa.

Ambito di applicazione

L'atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e incide sui prodotti per la difesa rientranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. L'ambito materiale è definito dall'allegato sostitutivo, che elenca categorie di prodotti militari dalla ML1 alla ML22. L'allegato contiene anche note di esclusione e precisazioni, per esempio per alcune armi storiche, taluni dispositivi civili, categorie di sostanze chimiche e alcuni materiali destinati a usi civili o sportivi.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 16 marzo 2015 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee. Tali disposizioni devono essere applicate dal 24 marzo 2015. Nel recepimento, gli Stati devono inserire un riferimento alla direttiva oppure accompagnare il testo con un siffatto riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; la forma del rinvio è rimessa alla loro discrezionalità.

  • Comunicazione immediata alla Commissione del testo delle misure nazionali.
  • Trasmissione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.

Contenuto dell'allegato: categorie di prodotti militari

L'allegato sostitutivo aggiorna integralmente l'elenco comune delle attrezzature militari. Le categorie coprono, in sintesi:

  • ML1-ML5: armi leggere, armi di calibro maggiore, munizioni, bombe, razzi, sistemi di direzione del tiro e apparecchiature di contromisura.
  • ML6-ML10: veicoli terrestri militari, agenti chimici e biologici, materiali energetici, navi da guerra, aeromobili, UAV e relative attrezzature.
  • ML11-ML15: apparecchiature elettroniche, veicoli spaziali, sistemi a energia cinetica e materiali di protezione.
  • ML16-ML18: forgiati, semilavorati, equipaggiamenti vari e apparecchiature di produzione e collaudo.
  • ML19-ML22: sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature criogeniche e superconduttive, software e tecnologia.

Definizioni e criteri interpretativi

L'allegato contiene un ampio blocco di definizioni, necessario per l'interpretazione uniforme dell'elenco. Sono definiti, tra gli altri, i concetti di «adattato per essere utilizzato in guerra», «agenti antisommossa», «biocatalizzatori», «biopolimeri», «cella a combustibile», «esplosivi», «materiali energetici», «produzione», «propellenti», «software», «tecnologia», «utilizzazione», «velivoli senza pilota (UAV)», «veicoli spaziali» e altri termini tecnici. Le definizioni valgono per tutto l'elenco e sono operative solo quando i termini sono riportati tra virgolette doppie.

Esclusioni e rinvii ad altri atti UE

L'elenco contiene numerose esclusioni specifiche e rinvii all'elenco UE dei beni e tecnologie a duplice uso, in particolare per sostanze chimiche, equipaggiamenti di protezione, sensori, maschere antigas civili, alcuni combustibili e taluni materiali o tecnologie civili. In più punti il testo chiarisce che determinate categorie non si applicano a prodotti storici, civili, sportivi o di pubblico dominio, oppure a prodotti già disciplinati da altre voci dell'elenco dual use.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Per i professionisti, il dato operativo principale è il nuovo elenco dei prodotti militari, che va considerato nella classificazione e nella gestione dei trasferimenti intracomunitari successivi al 24 marzo 2015.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato sui prodotti per la difesa

L'articolo 1 sostituisce l'allegato della direttiva 2009/43/CE con l'allegato della direttiva 2014/108/UE, che contiene l'elenco aggiornato dei prodotti per la difesa (voci ML1-ML22 e relative definizioni).

Obbligo di recepimento e applicazione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 16 marzo 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali si applicano dal 24 marzo 2015. Gli Stati membri devono inoltre apporre un riferimento alla direttiva nei testi di recepimento o all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità da essi decise.

Trasmissione delle misure nazionali

L'articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Nuovo elenco comune delle attrezzature militari

L'allegato sostituito riporta l'elenco dei prodotti per la difesa suddiviso nelle categorie ML1-ML22, con definizioni generali e numerose esclusioni specifiche. L'elenco copre armi, munizioni, bombe e missili, veicoli terrestri, agenti chimici e biologici, materiali energetici, navi da guerra, aeromobili e UAV, apparecchiature elettroniche e spaziali, sistemi d'arma a energia cinetica e diretta, protezioni, simulatori, apparecchiature per produzione e collaudo, software e tecnologia.

Come è indicizzato

Materiedifesacontrollo dei trasferimentimercato internoarmi e materiali militariesportazioni intracomunitarie

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