Direttiva 2014/105
Direttiva di esecuzione 2014/105/UE della Commissione, del 4 dicembre 2014 , recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2014/105/UE aggiorna i riferimenti tecnici utilizzati dagli Stati membri per l'esame delle varietà di specie agricole e orticole ai fini dell'iscrizione nei cataloghi nazionali. In particolare sostituisce gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE con nuovi elenchi di specie che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV o alle linee direttrici dell'UPOV. Prevede inoltre un regime transitorio per gli esami già avviati prima del 1º gennaio 2016 e fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2015, con applicazione dal 1º gennaio 2016.
Modifica gli elenchi delle specie e i protocolli/linee direttrici tecniche applicabili agli esami DUS per varietà di piante agricole e orticole.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'UE, con riferimento agli esami delle varietà da inserire nei cataloghi nazionali nell'ambito della direttiva 2002/53/CE (piante agricole) e della direttiva 2002/55/CE (sementi di ortaggi). Incide sulle specie elencate negli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, aggiornando quali varietà devono conformarsi ai protocolli dell'UCVV o alle linee direttrici dell'UPOV. È rilevante ai fini SEE. Sono previsti regimi transitori per gli esami iniziati prima del 1º gennaio 2016.
Direttiva di esecuzione 2014/105/UE: aggiornamento dei protocolli di esame per varietà agricole e orticole
La direttiva interviene sul quadro tecnico già stabilito dalle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che disciplinano le modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. L'obiettivo è adeguare gli elenchi delle specie e i relativi standard di esame alle nuove e aggiornate linee direttrici adottate dall'UCVV e dall'UPOV.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, le direttive del 2003 erano state adottate per assicurare che le varietà inserite nei cataloghi nazionali fossero esaminate secondo i protocolli UCVV, ove disponibili, e secondo le linee direttrici UPOV per le altre varietà. Poiché nel frattempo l'UCVV e l'UPOV hanno elaborato ulteriori linee direttrici e aggiornato quelle esistenti, la Commissione ha ritenuto necessario modificare gli allegati tecnici delle due direttive di esecuzione.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sugli esami delle varietà destinati all'iscrizione nei cataloghi nazionali nel settore:
- delle piante agricole, ai sensi della direttiva 2002/53/CE;
- degli ortaggi, ai sensi della direttiva 2002/55/CE.
L'intervento non ridefinisce i principi generali delle due direttive di base, ma aggiorna i riferimenti tecnici per l'esame di determinate specie, distinguendo tra specie soggette ai protocolli dell'UCVV e specie soggette alle linee direttrici dell'UPOV.
Contenuto sostanziale delle modifiche
Gli articoli 1 e 2 dispongono la sostituzione integrale degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE con i nuovi testi contenuti nella direttiva di esecuzione.
Per le specie elencate, gli allegati indicano:
- il nome scientifico;
- il nome comune;
- il protocollo UCVV o la linea direttrice UPOV applicabile;
- il relativo numero e data del documento tecnico.
Nei testi allegati è inoltre indicato che i protocolli dell'UCVV sono consultabili sul sito www.cpvo.europa.eu e le linee direttrici dell'UPOV sul sito www.upov.int.
Regime transitorio
L'articolo 3 introduce una clausola transitoria: per gli esami iniziati prima del 1º gennaio 2016, gli Stati membri possono continuare ad applicare le versioni previgenti delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo, che consente di evitare discontinuità procedurali per gli esami già avviati.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
La direttiva è di esecuzione e richiede recepimento nazionale. L'articolo 4 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 1º gennaio 2016;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La disciplina del modo in cui effettuare il riferimento è rimessa agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 5, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 individua nei soli Stati membri i destinatari dell'atto.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore sementiero e agroindustriale, la direttiva ha rilevanza soprattutto sotto il profilo tecnico-regolatorio: gli operatori devono verificare che le varietà oggetto di esame o iscrizione siano valutate secondo i protocolli e le linee direttrici aggiornati. Il momento discriminante è il 1º gennaio 2016, data dalla quale gli Stati membri devono applicare le nuove disposizioni, salvo la facoltà transitoria per gli esami già iniziati prima di tale data.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici
L'articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo della parte A dell'allegato della direttiva 2014/105/UE. L'articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo della parte B dell'allegato. Gli allegati aggiornano gli elenchi delle specie soggette ai protocolli di esame dell'UCVV e alle linee direttrici dell'UPOV, recependo nuove linee direttrici e aggiornamenti tecnici.
Regime transitorio per gli esami già iniziati
L'articolo 3 consente agli Stati membri, per gli esami iniziati prima del 1º gennaio 2016, di continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla direttiva 2014/105/UE.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1º gennaio 2016. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento.
Riferimento alla direttiva negli atti nazionali
Sempre l'articolo 4 stabilisce che le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.
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