Direttiva 2014/111
Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014 , recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2014/111/UE modifica la direttiva 2009/15/CE per allinearla all’adozione di alcuni codici IMO, ma escludendo dal diritto unionale le parti di tali codici ritenute incompatibili con il sistema UE di riconoscimento degli organismi che operano nel settore navale. In particolare, vengono escluse alcune disposizioni del codice III e del codice RO che interferiscono con la distinzione tra certificati statutari e certificati di classe e con le competenze dell’Unione in materia di riconoscimento e controllo degli organismi riconosciuti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2015 e applicarle dal 1 gennaio 2016.
Modifica della direttiva 2009/15/CE per escludere dall’ambito unionale talune parti dei codici IMO III e RO incompatibili con il diritto UE in materia di organismi riconosciuti e certificazione navale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE, quali destinatari della direttiva, nell’ambito della disciplina degli organismi riconosciuti che effettuano ispezioni e visite di controllo delle navi per conto delle amministrazioni marittime. Incide sulla definizione di "convenzioni internazionali" dell’articolo 2 della direttiva 2009/15/CE, con effetti sul perimetro degli strumenti IMO recepiti nel diritto dell’Unione; sono escluse specificamente alcune disposizioni del codice IMO per l’applicazione degli strumenti dell’IMO (codice III) e del codice IMO per gli organismi riconosciuti (codice RO).
Modifica della direttiva 2009/15/CE per l’esclusione parziale di codici IMO
La direttiva di esecuzione 2014/111/UE interviene sulla direttiva 2009/15/CE in un contesto di aggiornamento degli strumenti IMO. La Commissione, richiamando il meccanismo di cooperazione con gli Stati membri e la procedura di controllo di conformità di cui al regolamento (CE) n. 2099/2002, conclude che alcune previsioni dei codici III e RO non sono compatibili con il quadro unionale e devono quindi essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/15/CE.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 2009/15/CE, insieme al regolamento (CE) n. 391/2009, costituisce un sistema coerente in materia di organismi riconosciuti che effettuano ispezioni e visite di controllo delle navi. La Commissione evidenzia che i codici IMO III e RO, pur destinati a rendere vincolanti alcuni standard internazionali, contengono disposizioni che inciderebbero sulla distinzione, propria del diritto dell’Unione, tra certificati statutari e certificati di classe e sulle condizioni di riconoscimento degli organismi. La scelta normativa è quindi quella di mantenere il recepimento automatico degli strumenti IMO solo nella misura in cui essi siano compatibili con il diritto UE.
Motivi dell’esclusione di specifiche disposizioni IMO
La Commissione individua diverse incongruenze tra diritto UE e codici IMO:
- il codice III contiene disposizioni che, secondo la Commissione, interferiscono con la natura privatistica dei certificati di classe e con le competenze dello Stato di bandiera come disciplinate dal diritto unionale;
- alcune previsioni del codice III limiterebbero indebitamente il criterio di riconoscimento degli organismi alla sola flotta battente bandiera dello Stato membro, mentre il regolamento (CE) n. 391/2009 disciplina la valutazione dell’organismo in relazione all’intera sua attività;
- il codice RO definisce l’organismo riconosciuto e la cooperazione tra organismi in termini non coincidenti con quelli del diritto UE, includendo anche i certificati di classe nella nozione di servizi statutari e collegando tali attività al mandato dello Stato di bandiera;
- tali divergenze rischierebbero di comprimere l’applicazione nell’Unione dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n. 391/2009 e, per il legame tra i due atti, anche della direttiva 2009/15/CE.
Modifica dell’articolo 2 della direttiva 2009/15/CE
L’articolo 1 della direttiva sostituisce la definizione di "convenzioni internazionali" contenuta nell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/15/CE. Restano ricompresi SOLAS 74, la convenzione sulla linea di carico del 1966 e MARPOL con i relativi protocolli, emendamenti e codici vincolanti, ma con l’esclusione espressa delle seguenti parti dei codici IMO:
- parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO (codice III);
- parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti (codice RO).
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2015 e di applicarle dal 1 gennaio 2016. Le disposizioni nazionali devono richiamare la direttiva nel testo o nella pubblicazione ufficiale, secondo modalità lasciate alla discrezionalità degli Stati. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate in materia. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Significato pratico per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore marittimo, la direttiva conferma che il riconoscimento e il controllo degli organismi autorizzati a operare per conto degli Stati membri restano disciplinati dal quadro UE, senza che talune definizioni e meccanismi previsti dai codici IMO possano alterare le categorie di certificazione e i criteri di riconoscimento europei. In chiave applicativa, il testo è rilevante soprattutto per gli organismi riconosciuti, per le amministrazioni marittime nazionali e per gli operatori coinvolti in certificazione statutaria e classificazione navale.
Disposizioni principali
Esclusione parziale dei codici IMO dall’ambito della direttiva 2009/15/CE
L’articolo 1 sostituisce la lettera d) dell’articolo 2 della direttiva 2009/15/CE. Restano incluse nella nozione di "convenzioni internazionali" SOLAS 74 (ad eccezione del capitolo XI-2), la convenzione sulla linea di carico del 1966 e MARPOL con protocolli, emendamenti e codici vincolanti, ma sono espressamente escluse, nelle versioni aggiornate, la parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice IMO per l’applicazione degli strumenti dell’IMO e la parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti.
Ragioni dell’esclusione: incompatibilità con il diritto unionale
Nei considerando la Commissione afferma che talune disposizioni dei codici III e RO sono incompatibili con la direttiva 2009/15/CE e con il regolamento (CE) n. 391/2009. Le incompatibilità riguardano, tra l’altro, la distinzione tra certificati statutari, di natura pubblica, e certificati di classe, di natura privatistica; l’ambito dei requisiti per il riconoscimento degli organismi; i meccanismi di cooperazione tra organismi riconosciuti; e il fatto che il diritto UE non può essere ristretto da definizioni IMO che attribuiscano allo Stato di bandiera funzioni non coerenti con il sistema unionale.
Termine di recepimento e decorrenza di applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2015 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1 gennaio 2016.
Obbligo di riferimento alla direttiva e comunicazione delle norme interne
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; la modalità del riferimento è lasciata alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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